Archivi per la categoria ‘Veloci informazioni generali sulla marcatura CE’

Dichiarazione di conformità, ma a cosa?

mercoledì, 16 dicembre 2009

Abbiamo già presentato in linea generale l’argomento “Dichiarazione di conformità” e ci torniamo per chiarire alcuni punti.

La Dichiarazione di conformità è il passo immediatamente precedente all’applicazione del marchio CE, nella procedura di marcatura.

Viene redatta alla fine dell’Analisi dei rischi e per poter essere veritiera, cioè essa stessa conforme al reale, è necessario che : 1 si conoscano le normative pertinenti al prodotto di cui si sta trattando, 2 il prodotto rispetti nel progetto e nella realizzazione, tutte le prescrizioni contenute nelle norme.

I non addetti ai lavori, cioè i clienti, forse sono convinti che chi per esempio, costruisce un lampadario, conosca perfettamente le normative relative a questo prodotto. Purtroppo questa è una condizione razionale ed ideale, ma che non trova corrispondenza nella realtà.

Sia a livello di progettazione che di costruzione, in questo ed in molti altri settori si procede per esperienza, per informazioni trasmesse oralmente, per abitudine e per sentito dire. I casi in cui le aziende possiedono ed utilizzano le norme che riguardano i loro prodotti, sono in realtà una minoranza e riguardano le aziende di eccellenza.

Questo dato di fatto comporta che la maggioranza dei prodotti marcati CE e con “regolare” Dichiarazione di conformità, siano conformi alle esigenze delle norme, ma questo fatto non è verificato da chi sottoscrive le dichiarazioni.

Quali sono i rischi che i clienti corrono? In realtà ben pochi rispetto a quelli potenziali, perchè i costruttori non sono imbecilli o incapaci, ma certamente superficiali e facilitoni nel sottoscrivere documenti, che non hanno nulla di conforme, se non il modulo su cui sono scritti.

In aggiunta questo c’è da dire che molte associazioni di categoria, non tutte per fortuna, si affannano a fornire moduli e fax simile di dichiarazioni, ma non si soffermano a spiegare l’importanza della marcatura CE sul piano della sicurezza, ed anzi sono impegnate in strenue lotte per allontanare il più possibile le date di entrata in vigore delle direttive e delle norme, piuttosto che aiutare i loro iscritti a mettersi in regola. Ha un senso tutto questo?

A volte poi si sfiora il ridicolo, in quanto alcune associazioni affermano che non serve il marchio CE, sottintendendo che non serve la marcatura in senso generale, mentre sanno bene che se non è sempre obbligatorio il marchio, la dichiarazione di conformità serve sempre, e quindi la differenza tra mettere il marchio e rilasciare la dichiarazione di conformità sta solo nella presenza dell’etichetta.

Gli iscritti credono o fanno finta di credere alle associazioni ed immettono quindi sul mercato  prodotti che non hanno il marchio CE, ma per i quali non è stata messa in atto nessuna procedura di sicurezza, il tutto con il placet delle loro associazioni. Ribadiamo allora:- Qui Prodet?-. Certamente non ai clienti, che paradossalmente possono essere gli stessi iscritti alle varie associazioni.

Le Procedure di Controllo di Produzione

giovedì, 10 dicembre 2009

Spesso parlando di Marcatura e di Procedure per il controllo della produzione, abbiamo verificato che molti identificano le procedure con l’ISO 9001.

La certificazione di qualità aziendale, prevede che ci siano le procedure formalizzate, ma qualsiasi azienda ha le sue procedure a prescindere dall’ISO 9001, sono infatti le procedure che consentono di gestire qualsiasi azienda.

Magari non sono chiare e definite, magari non sono scritte, ma una cosa è certa: le procedure ci sono anche se qualcuno non se ne rende conto e le utilizza in modo inconsapevole.

Dato che la Marcatura CE riprende le logiche del sistema di gestione della qualità, concentrandosi sul prodotto, essa prevede che il costruttore fornisca delle precise garanzie sui metodi di gestione, che gli consentono di mantenere la qualità del prodotto nel tempo.

Non è sufficiente produrre bene dei buoni prodotti, occorre spiegare come vengono controllati, sia in fase di produzione, che alla fine di questa.

Per garantire la qualità di un prodotto è necessario poterlo identificare, poter risalire tutta la sua linea produttiva, fino alla progettazione, conoscendo chi ha fornito i componenti e come sono gestiti i rapporti con questi fornitori.

E’ necessario inoltre conoscere come è gestito l’intero ciclo produttivo dall’ordine del cliente fino alla spedizione e se c’è il servizio dopo vendita.

Tutte queste informazioni naturalmente rimangono in azienda e non devono essere diffuse, ma in caso di necessità devono essere reperibili, per poter capire se un certo problema si è manifestato per incuria, per incidente o per carenze già in fase di produzione.

Quindi nessun timore, fare le procedure per la marcatura CE non implica dover affrontare le ISO 9001, che purtroppo in Italia hanno avuto uno sviluppo contrario allo spirito con cui sono state create; fare le procedure significa solo scrivere ciò che si fa, ovviamente partendo dal presupposto che lo si faccia correttamente.

Il manuale di istruzione

venerdì, 27 novembre 2009

Il nome corretto è manuale di installazione, uso e manutenzione e come si comprende facilmente, segue tutta la vita del prodotto.

E’ un documento indispensabile e già da decenni negli Stati Uniti, un prodotto consegnato senza manuale viene considerato incompleto, ora anche in Europa ci siamo allineati.

Il manuale deve dare tutte le informazioni per far si che tutti coloro che con esso interagiranno, non corrano rischi inutili e soprattutto prevedibili ed evitabili.

Il documento si sviluppa sulla base dell’analisi dei rischi, che è l’attività che viene svolta per prima, allo scopo di evidenziare la potenziale pericolosità del prodotto.

Il manuale deve fornire nel modo più semplice possibile, tutte le istruzioni per poter installare, utilizzare e fare la manutenzione del prodotto, in completa o massima sicurezza, sfruttando al meglio le sue caratteristiche d’uso.

Può presentarsi in varie forme, da semplice fogliettino es: quello degli ovetti kinder, a veri e propri fascicoli, a volte suddivisi per destinatario cioè l’installatore, l’utente ed il manutentore.

Va redatto secondo determinate regole e nella direttiva macchine si trova lo schema più completo per la redazione del manuale, mentre altre direttive lasciano più spazio all’iniziativa del costruttore.

Deve essere scritto nella lingua del Paese in cui il prodotto è distribuito ed in una delle lingue ufficiali della Comunità Europea.

Un consiglio finale, pretendete sempre il manuale quando acquistate un prodotto, verificate se è comprensibile, la sua assenza è un primo segnale di un prodotto scadente.

Come fare per …. capire il trucco

sabato, 21 novembre 2009

Ci chiedono spesso, privati ed addetti ai lavori: - come facciamo a scoprire se il marchio CE è falso?                    Ecco le risposte!

1 il marchio CE deve corrispondere a quello deciso dalla Direttive Europee, cioè deve essere uguale a quello presente nella nostra intestazione ( senza il reticolo ) e può arrivare ad un’altezza minima di 5 mm.

2 verificare se oltre al marchio c’è un’etichetta, su questa ci devono essere : il marchio, il nome di un soggetto residente nella CEE ( produttore o importatore ), dati identificativi del prodotto, alcune caratteristiche del prodotto es: tensione Volt di esercizio

3 tra i documenti deve esserci la dichiarazione di conformità, può essere in foglio singolo o contenuta nel manuale, ma deve essere firmata e contenere un numero identificativo dell’articolo che state indagando o del lotto a cui appartiene, la dichiarazione di conformità non può essere uno stampato generico

4 manuale di istruzione per l’installazione. l’uso e la  manutenzione, all’interno del quale può essere stampata la dichiarazione di conformità, che deve essere compilata e firmata, dal legale rappresentante della ditta venditrice/produttrice/importatrice

Se fate parte di un’autorità di controllo ( Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia di Stato, Doganieri ), potete chiedere l’esibizione del fascicolo tecnico, questo deve contenere un fac simile di tutti i documenti citati dal punto 1 al punto 4, ed in più disegni, progetti, schemi, prove di laboratorio e quant’altro serva a dimostrare che il prodotto rispetta le norme. Nota bene: nel fascicolo tecnico deve sempre esserci una o più procedure, che illustrano come il costruttore esegue i controlli sul prodotto.

Dopo aver verificato in modo positivo tutto quanto sopra, si può passare per ulteriori approfondimenti alle prove di laboratorio, per verificare specifiche caratteristiche.

Posso assicurare che, moltissimi prodotti interni alla Comunità Europea e quasi tutti quelli provenienti dall’esterno, non superano questi controlli, se poi andiamo in laboratorio, la situazione si fa ancora più pesante.

Normalmente fanno notizia solo i casi di non conformità eclatante es: la melamina nel latte, ma i casi di illegalità sono diffusissimi.

Ultima nota: un prodotto che arriva alla dogana già marcato, ma senza il nome dell’importatore, può essere sequestrato immediatamente, senza alcun ulteriore controllo, anche se tutto è a posto, il marchio CE è stato apposto da soggetto che non ne ha facoltà.

E poi qualcuno si chiede: come facciamo a proteggerci dall’invasione di prodotti esteri?   Domanda con due possibili origini: ignoranza o malafede.  La prima la si risolve leggendo bene questo articoletto, per la seconda chiediamo aiuto alla legge.

La Dichiarazione di Conformità

sabato, 7 novembre 2009

E’ il documento sottoscritto dal Produttore o dall’Importatore, nel quale si attesta che il prodotto rispetta alcune specifiche Direttive e Norme.

Contrariamente a quanto molti pensano e divulgano, anche quando si ricorre ad un organismo notificato, ad esempio IMQ, la marcatura CE e la Dichiarazione di Conformità che ne fa parte, sono una responsabilità del Produttore o dell’Importatore.

Un laboratorio o un organismo notificato può confermare che un prodotto rispetta le norme che lo riguardano, ma non può rilasciare la marcatura CE, perchè questa comprende anche il controllo di produzione, che può fare solo il costruttore.

Confondere tra le prove sul prodotto e la conformità di tutta la produzione è un errore comune e spesso sfruttato da chi ne trae vantaggio, la responsabilità non si può delegare.

Come si fa la Dichiarazione di conformità? Tutte le Direttive lo spiegano ed è  molto semplice, essa deve contenere:

- dati del costruttore e del legale rappresentante

- dati e descrizione generale del prodotto

- norme e direttive a cui il prodotto è conforme

- informazioni relative alla produzione es: n° matricola, lotto, partita, ultime due cifre dell’anno di produzione

- data e firma autografa di chi la sottocrive

ma…….      attenzione,  deve esserci sempre,        è indispensabile, ma non sufficiente,      quindi non va confusa con la Marcatura CE,  di cui è solo una parte, le altre sono descritte in questo sito.

La marcatura CE, conoscerla per pretenderla, applicarla e rispettarla

venerdì, 16 ottobre 2009

Marcatura Ce

Da oltre 20 anni la marcatura CE è divenuta obbligatoria per molti prodotti e materiali. Inzialmente ha riguardato in generale i prodotti ed i materiali da costruzione e successivamente sono state aggiunte specifiche categorie che hanno caratteristiche particolari.

In questo sito troverete tutte le categorie attualmente soggette a marcatura obbligatoria e per ognuna di esse sono indacate in generale le caratteristiche previste da norme e direttive per consentire l’applixazione del marchio CE.

La marcatura CE è innanzitutto una tutela per tutti noi consumatori, ci difende da prodotti pericolosi che non possono essere messi in commercio.

Naturalmente non ci difende dai disonesti e dai malfattori ed è quindi un nostro diritto-dovere informarci sul suo significato e sulla sua utilità.

Moltissimi costruttori e/o importatori sono persone oneste e ditte serie, queste sono interessate tanto quanto i loro clienti, alla produzione di prodotti che non rappresentino pericoli per gli utenti e per questa ragione valuteranno la marcatura CE, come un corretto metodo per produrre bene ed in sicurezza.

Per gli altri, quelli a cui non interessa la sicurezza di ciò che comprano  o di ciò che producono, le informazioni contenute in questo sito non sono interessanti e quindi li invitiamo a dedicare il loro tempo ad altre attività.

Sarà nostro impegno mantenere sempre aggiornate le varie categorie presenti nel sito, in modo che semplici cittadini o produttori e/o importatori di prodotti possano trovare risposte semplici o verifiche immediate.

Quando servirà un intervento specifico potrete rivolgerVi direttamente alla nostra società che Vi fornirà i chiarimenti di cui avrete bisogno secondo i criteri contenuti nelle nostre vision e nelle nostre mission.

L’applicazione del marchio CE è l’ultima azione di una corretta produzione e garantisce in sintesi che il prodotto su cui è apposto è stato costruito nel rispetto di tutte le norme vigenti nell’ambito in cui esso sarà utilizzato.

Cercare di spiegare la marcatura CE in poche righe può creare confusione ed essere inutile, quindi invitamo chi vuole approfondire la propria conoscenza a vistiare il sito nelle parti che possono interessare, non ci resta quindi che augurarVi buona navigazione.

Come proteggere i nostri consumatori ed i nostri produttori

martedì, 6 ottobre 2009

Abbiamo sentito in passato molte voci chiedere l’applicazione di metodi restrittivi per ridurre la valanga di prodotti provenienti dall’estero, in particolare dall’estremo oriente, e che invade i nostri mercati.

Le proposte per attuare queste inziative erano varie, ma tutte basate su limiti e restrizioni, che proprio per questa natura sono visti in malomodo da chi sostiene il libero mercato.

Appare però evidente che “libero mercato” non può significare mercato selvaggio e soprattutto privo di garanzie per il cliente finale, molto spesso anche consumatore.

Non si comprende se questa incapacità di fronteggiare questo fenomeno, derivi da ignoranza o da mancanza di volontà, che va oltre le semplici dichiarazioni o grida di denuncia.

A noi sembra molto semplice applicare in modo massiccio quanto previsto per la marcatura CE dei prodotti, che vengono immessi nel mercato Europeo.

Non si tratterebbe quindi di inventare nuove leggi, restrizioni o dazi, ma far conoscere a doganieri e finanzieri, in modo capillare, ciò che prevedono TUTTE LE DIRETTIVE EUROPEE in merito alla marchio CE, ad esempio che solo chi risiede da un punto di vista fiscale nella Comunità Europea, può applicare la marcatura CE.

Solo questa semplice regola, peraltro già attiva, chiuderebbe immediatamente le porte a tutti quei prodotti che arrivano in Europa (quindi anche in Italia) già provvisti del marchio CE.

A questo punto rimane solo la necessità di formare gli addetti al controllo e rafforzarne il numero, il costo di queste operazioni sarebbe ampiamente compensato dai benefici derivanti sia ai consumatori, che ai produttori interni alla Comunità Europea, senza contare il fatto che gli importatori seri sarebbero impegnati in responsabilità concrete, mentre quelli improvvisati dovrebbero cambiare mestiere.

Informazioni dal Ministero delle Attività Produttive

mercoledì, 16 settembre 2009

Pubblichiamo con piacere il contenuto di una campagna di informazione diffusa a cura del Ministero delle Attività Produttive

Campagna d’informazione promossa da:

Ministero delle Attività Produttive

Direzione Generale per l’Armonizzazione del Mercatoe la Tutela dei Consumatori

Via Molise, 2 – 00187 Roma

www.minindustria.it

 

G L O S S A R I O  

*Le definizioni riportate sono quelle in uso a livello comunitario

 ★ UNIONE EUROPEA (UE): organizzazione di Paesi Europei, cui aderisce l’Italia, fondata come CEE (Comunità Economica Europea) nel 1957 e definita nell’attuale struttura e finalità con il Trattato di Maastricht del 1993.

Il suo compito è quello di “organizzare in modo coerente e solidale le relazioni tra gli Stati Membri e i loro popoli”.

La UE si prefigge, tra l’altro, di “promuovere un progresso economico e sociale equilibrato”, mediante uno spazio senzafrontiere interne, il rafforzamento della coesione economica e sociale e l’instaurazione di una unione economica e monetaria.

DIRETTIVA: norma giuridica emanata dalle Istituzioni comunitarie: Consiglio e Parlamento.

Le Direttive in genere non sono direttamente applicabili, ma devono essere trasposte da apposite disposizioni legislative di recepimento a livello nazionale; dette disposizioni introducono anche la parte sanzionatoria, non presente nel testo delle Direttive.

NORME TECNICHE ARMONIZZATE: norme che definiscono le caratteristiche di sicurezza dei prodotti e le prove di verifica relative. Sono elaborate dagli Organismi di normazione europei:

CENELEC per i prodotti del comparto elettrico/elettronico, ETS per i prodotti nel settore delle telecomunicazioni e CEN per i prodotti degli altri settori. Tali norme sono dette “armonizzate”, quando i riferimenti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee (GUCE).

PAESE TERZO: Paese non facente parte dell’Unione Europea.

PRODUTTORE/FABBRICANTE: soggetto fisico o giuridico che professionalmente intraprende una attività economica consistente nella organizzazione di impresa finalizzata all’offerta di prodotti.

IMPORTATORE: soggetto fisico o giuridico che effettua la prima immissione di un prodotto proveniente da un Paese terzo nel mercato comunitario.

IMPORTAZIONE: attività economica consistente nella introduzione nel mercato comunitario di merci provenienti da Paesi terzi. Non si parla mai di importazione nel passaggio di un prodotto da un Paese all’altro nell’ambito dell’UE.

IMBALLAGGIO: recipiente, supporto o qualsiasi altro tipo di involucro in cui il prodotto è contenuto ed utilizzato per presentare e proteggere il prodotto stesso, recante, talvolta, anche informazioni sulle sue caratteristiche.

 

LA MARCATURA CE

NELL’UNIONE EUROPEA

Il mercato unico europeo è uno dei grandi successi del nostro tempo: è lo spazio economico nel quale beni, servizi, capitali e persone possono circolare liberamente senza barriere L’Unione Europea, sin dall’inizio, ha teso ad eliminare gli ostacoli alla libera circolazione delle merci. Per tale obiettivo, fondamentali sono le Direttive comunitarie, che, dopo la Risoluzione del Consiglio Europeo del 7 maggio 1985, hanno modificato radicalmente la regolamentazione ed il controllo del mercato interno, con strumenti originali ed innovativi.

Tali Direttive, riguardanti sia categorie di prodotti di uso professionale ed industriale, sia prodotti destinati ai consumatori finali (es. prodotti elettrici, giocattoli), sono dette del “Nuovo Approccio”. Una caratteristica rilevante di tali direttive consiste nella possibilità per il fabbricante di utilizzare le norme tecniche armonizzate per soddisfare la garanzia di una produzione rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza e, quindi, per apporre legittimamente la marcatura sui prodotti.

 

CHE COS’È LA MARCATURA CE?

E’ l’indicazione di conformità del prodotto ai requisiti essenziali di sicurezza previsti da una o più Direttive comunitarie applicabili al prodotto stesso.

 LA MARCATURA CE È UN MARCHIO DI QUALITÀ O DI ORIGINE ?

No, né di qualità né di origine e non significa “Made in Europa”. Essa è esclusivamente la dichiarazione che sono stati rispettati i requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla/e direttiva/e comunitaria/e applicabile/i.

 CHE FORMA DEVE AVERE LA MARCATURA CE?

La forma indicata di seguito:  CE

Se a causa delle dimensioni del prodotto è necessario che la marcatura venga rimpicciolita (comunque non sotto i cinque mm) o ingrandita è comunque necessario rispettare le proporzioni.

 DOVE DEVE ESSERE APPOSTA LA MARCATURA CE?

Sul prodotto. Nel caso ciò non fosse possibile, trattandosi di prodotto di dimensioni troppo piccole, sull’eventuale imballaggio e sull’eventuale documentazione di accompagnamento

CHI DEVE APPORRE LA MARCATURA CE?

Il fabbricante, se risiede nell’Unione Europea, altrimenti un suo rappresentante, da lui autorizzato, stabilito nella UE. In mancanza anche di quest’ultimo, la responsabilità della marcatura CE ricade sul soggetto che effettua la prima immissione del prodotto nel mercato comunitario.

 QUANDO DEVE ESSERE APPOSTA LA MARCATURA CE?

Prima che il prodotto sia immesso sul mercato, salvo il caso che direttive specifiche non dispongano altrimenti.

 SE UN PRODOTTO RICADE SOTTO PIÙ DIRETTIVE DEVE AVERE PIÙ MARCATURE CE?

No, sempre una sola marcatura

TUTTI I PRODOTTI DEVONO AVERE LA MARCATURA CE?

No, soltanto quelli che ricadono sotto le Direttive comunitarie cosiddette del “Nuovo approccio”

(es. giocattoli, tutti i prodotti elettrici, occhiali da sole e da vista, apparecchi a gas o a pressione).

 I COMPONENTI DEI PRODOTTI DEVONO ANCH’ESSI AVERE LA MARCATURA CE?

No, se la commercializzazione avviene tra utilizzatori professionali, cioè se detti componenti sono assemblati in prodotti più complessi e non più utilizzabili separatamente.

Sí, se sono disponibili sul mercato agli utilizzatori finali come, ad esempio, parti di ricambio.

 QUALI SONO GLI OBBLIGHI DEL FABBRICANTE?

Immettere sul mercato solo prodotti sicuri e conformi ai requisiti contemplati dalle Direttive sotto cui il prodotto ricade, in particolare i requisiti di sicurezza

 QUALE DOCUMENTAZIONE DEVE PREPARARE IL FABBRICANTE?

Il fabbricante è tenuto a redigere una “Dichiarazione di Conformità”, in cui indica la/e Direttive applicate e le norme tecniche utilizzate; deve inoltre predisporre e custodire un “Fascicolo Tecnico” descrittivo delle caratteristiche tecniche del prodotto e delle prove da lui effettuate comprovanti la sicurezza del prodotto stesso. Tale documentazione deve essere disponibile a richiesta delle Autorità competenti a sorvegliare il mercato.

 CHE COS’È UN ORGANISMO NOTIFICATO (ON)?

E’ un istituto tecnico riconosciuto dalle Autorità Competenti di uno Stato Membro della UE e notificato alla Commissione europea. L’Organismo, sulla base di prove di laboratorio, accerta la conformità dei prodotti ai requisiti essenziali di sicurezza prescritti dalla/e Direttiva/e che li riguardano.

 QUANDO È NECESSARIO L’INTERVENTO DEGLI ON?

Quando è espressamente previsto dalle Direttive. In genere, ciò avviene quando si tratta di prodotti particolarmente pericolosi (es. apparecchi a gas, apparecchi a pressione). Negli altri casi il fabbricante può “autocertificare” il prodotto apponendo la marcatura CE, dopo aver proceduto egli stesso alle verifiche di rispondenza ai requisiti di sicurezza richiesti dalle Direttive stesse

 QUALI SONO I PRODOTTI DI LARGO CONSUMO CHE NON DEVONO RECARE LA MARCATURA CE?

L’elenco è molto ampio. Gli esempi più comuni sono: articoli per il giardinaggio, orologi e strumenti musicali non elettrici, materassi, forbici, coltelli, stoviglieria, calzature da passeggio, valigeria.

 A CHI PUÒ RIVOLGERSI IL CONSUMATORE PER SEGNALARE UN PRODOTTO PRIVO DELLA MARCATURA OVVERO RECANTE UNA MARCATURA PALESEMENTE CONTRAFFATTA O PRESENTE SU UN PRODOTTO CHE NON DEVE RIPORTARLA?

Può inoltrare una segnalazione ai Ministeri competenti per materia (es. al Ministero delle Attività Produttive per giocattoli o materiale elettrico; es. al Ministero della Salute per lenti a contatto correttive, occhiali da vista); inoltre può rivolgersi, per consigli e assistenza, ad una associazione a tutela dei consumatori

Importazioni dai Paesi extra CEE

venerdì, 11 settembre 2009

L’importazione di prodotti dai Paesi esterni alla Comunità Europea, comporta degli obblighi di vario tipo.

Oltre al rispettare specifiche leggi che riguardano alcune categorie di prodotti, ad esempio: alimenti in generale, alimenti per bambini, capi di abbigliamento, ecc. molte categorie di prodotti devono essere marcate CE.

Contrariamente a quanto si pensa, nei prodotti importati non è il costruttore che deve applicare il marchio CE, ma l’importatore, infatti le varie direttive chiariscono in modo netto che solo un residente nella Comunità Europea può svolgere questa attività, quindi o il costruttore estero ha un suo refente nella Comunità, oppure è l’importatore che deve eseguire le procedure per la marcatura CE.

Un paradosso che succede spesso al momento dello sdoganamento e del controllo da parte delle autorità competenti è quello che prodotti con il marchio CE da un produttore es cinese, senza alcun recapito in Europa, siano autorizzati al commercio, mentre altri non marcati CE e di cui si dovrebbe correttamente prendere carico l’importatore, vengano bloccati.

I prodotti in entrata verso la Comunità Europea possono essere marcati CE, solo se il produttore ha una sede nella comunità o solo dall’importatore, le direttive in merito sono chiare e quindi non si comprende perchè al momento dei controlli insorgano confusioni.

Tutti i prodotti che non fanno riferimento ad un referente europeo o all’importatore, dovrebbero essere bloccati all’ingresso nella Comunità Europea, e questo risolverebbe molti problemi, soprattutto di protezione dei marchi registrati e di altre illegalità di cui sentiamo parlare tutti i giorni.

Per garantire i consumatori, i produttori e gli importatori onesti sarebbe sufficiente applicare le Direttive sul marchio CE e per applicarle basta conoscerle, dal momento che sono tutte molto chiare, lo sanno bene le grandi aziende che da molto tempo hanno i loro referenti all’interno della Comunità Europea, ma non lo sanno evidentemente coloro che dovrebbe fare i controlli.

Riteniamo che la marcatura CE sia un fatto di grande rilevanza per la garanzia di sicurezza e di trasparenza e qindi invitiamo tutti ad prenderne conoscenza per fare ognuno la propira parte, dal cosnumatore, all’importatore, dal costruttore all’addetto ai controlli.

Organismi notificati e marchio CE

domenica, 6 settembre 2009

Sugli organismi notificati, molto spesso si fa confusione e non se ne conosce il vero ruolo e significato.

Gli organismi notificati sono delle strutture ( laboratori o società ), autorizzate dalla Comunità Europea a rilasciare attestati di conformità di prodotto, quando l’intervento di un entità terza è prevista obbligatoriamente per poter eseguire la marcatura CE.

Alcune direttive come:

- la direttiva macchine per le macchine indicate nell’allegato IV

- la direttiva per le caldaie che pruducono acqua calda

- la direttiva per le travi in legno da costruzione

- la direttiva per i cancelli carrabili, pedonali, elettrificati

prevedono che debba intervenire, anche se con modalità diversa da direttiva a direttiva, un organismo notificato che attesti la conformità del prodotto con marchio CE.

Gli organismi notificati hanno quindi il compito di garantire formalmente che i prodotti da loro verificati siano conformi alle direttive che li riguardano.

L’importanza del lavoro degli organismi notificati è evidente, infatti rappresenta la  garanzia che i prodotti marcati CE siano effettivamente conformi alle normative.