Pubblichiamo con piacere il contenuto di una campagna di informazione diffusa a cura del Ministero delle Attività Produttive
Campagna d’informazione promossa da:
Ministero delle Attività Produttive
Direzione Generale per l’Armonizzazione del Mercatoe la Tutela dei Consumatori
Via Molise, 2 – 00187 Roma
www.minindustria.it
G L O S S A R I O
*Le definizioni riportate sono quelle in uso a livello comunitario
★ UNIONE EUROPEA (UE): organizzazione di Paesi Europei, cui aderisce l’Italia, fondata come CEE (Comunità Economica Europea) nel 1957 e definita nell’attuale struttura e finalità con il Trattato di Maastricht del 1993.
Il suo compito è quello di “organizzare in modo coerente e solidale le relazioni tra gli Stati Membri e i loro popoli”.
La UE si prefigge, tra l’altro, di “promuovere un progresso economico e sociale equilibrato”, mediante uno spazio senzafrontiere interne, il rafforzamento della coesione economica e sociale e l’instaurazione di una unione economica e monetaria.
★ DIRETTIVA: norma giuridica emanata dalle Istituzioni comunitarie: Consiglio e Parlamento.
Le Direttive in genere non sono direttamente applicabili, ma devono essere trasposte da apposite disposizioni legislative di recepimento a livello nazionale; dette disposizioni introducono anche la parte sanzionatoria, non presente nel testo delle Direttive.
★ NORME TECNICHE ARMONIZZATE: norme che definiscono le caratteristiche di sicurezza dei prodotti e le prove di verifica relative. Sono elaborate dagli Organismi di normazione europei:
CENELEC per i prodotti del comparto elettrico/elettronico, ETS per i prodotti nel settore delle telecomunicazioni e CEN per i prodotti degli altri settori. Tali norme sono dette “armonizzate”, quando i riferimenti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee (GUCE).
★ PAESE TERZO: Paese non facente parte dell’Unione Europea.
★ PRODUTTORE/FABBRICANTE: soggetto fisico o giuridico che professionalmente intraprende una attività economica consistente nella organizzazione di impresa finalizzata all’offerta di prodotti.
★ IMPORTATORE: soggetto fisico o giuridico che effettua la prima immissione di un prodotto proveniente da un Paese terzo nel mercato comunitario.
★ IMPORTAZIONE: attività economica consistente nella introduzione nel mercato comunitario di merci provenienti da Paesi terzi. Non si parla mai di importazione nel passaggio di un prodotto da un Paese all’altro nell’ambito dell’UE.
★ IMBALLAGGIO: recipiente, supporto o qualsiasi altro tipo di involucro in cui il prodotto è contenuto ed utilizzato per presentare e proteggere il prodotto stesso, recante, talvolta, anche informazioni sulle sue caratteristiche.
LA MARCATURA CE
NELL’UNIONE EUROPEA
Il mercato unico europeo è uno dei grandi successi del nostro tempo: è lo spazio economico nel quale beni, servizi, capitali e persone possono circolare liberamente senza barriere L’Unione Europea, sin dall’inizio, ha teso ad eliminare gli ostacoli alla libera circolazione delle merci. Per tale obiettivo, fondamentali sono le Direttive comunitarie, che, dopo la Risoluzione del Consiglio Europeo del 7 maggio 1985, hanno modificato radicalmente la regolamentazione ed il controllo del mercato interno, con strumenti originali ed innovativi.
Tali Direttive, riguardanti sia categorie di prodotti di uso professionale ed industriale, sia prodotti destinati ai consumatori finali (es. prodotti elettrici, giocattoli), sono dette del “Nuovo Approccio”. Una caratteristica rilevante di tali direttive consiste nella possibilità per il fabbricante di utilizzare le norme tecniche armonizzate per soddisfare la garanzia di una produzione rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza e, quindi, per apporre legittimamente la marcatura sui prodotti.
CHE COS’È LA MARCATURA CE?
E’ l’indicazione di conformità del prodotto ai requisiti essenziali di sicurezza previsti da una o più Direttive comunitarie applicabili al prodotto stesso.
LA MARCATURA CE È UN MARCHIO DI QUALITÀ O DI ORIGINE ?
No, né di qualità né di origine e non significa “Made in Europa”. Essa è esclusivamente la dichiarazione che sono stati rispettati i requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla/e direttiva/e comunitaria/e applicabile/i.
CHE FORMA DEVE AVERE LA MARCATURA CE?
La forma indicata di seguito: 
Se a causa delle dimensioni del prodotto è necessario che la marcatura venga rimpicciolita (comunque non sotto i cinque mm) o ingrandita è comunque necessario rispettare le proporzioni.
DOVE DEVE ESSERE APPOSTA LA MARCATURA CE?
Sul prodotto. Nel caso ciò non fosse possibile, trattandosi di prodotto di dimensioni troppo piccole, sull’eventuale imballaggio e sull’eventuale documentazione di accompagnamento
CHI DEVE APPORRE LA MARCATURA CE?
Il fabbricante, se risiede nell’Unione Europea, altrimenti un suo rappresentante, da lui autorizzato, stabilito nella UE. In mancanza anche di quest’ultimo, la responsabilità della marcatura CE ricade sul soggetto che effettua la prima immissione del prodotto nel mercato comunitario.
QUANDO DEVE ESSERE APPOSTA LA MARCATURA CE?
Prima che il prodotto sia immesso sul mercato, salvo il caso che direttive specifiche non dispongano altrimenti.
SE UN PRODOTTO RICADE SOTTO PIÙ DIRETTIVE DEVE AVERE PIÙ MARCATURE CE?
No, sempre una sola marcatura
TUTTI I PRODOTTI DEVONO AVERE LA MARCATURA CE?
No, soltanto quelli che ricadono sotto le Direttive comunitarie cosiddette del “Nuovo approccio”
(es. giocattoli, tutti i prodotti elettrici, occhiali da sole e da vista, apparecchi a gas o a pressione).
I COMPONENTI DEI PRODOTTI DEVONO ANCH’ESSI AVERE LA MARCATURA CE?
No, se la commercializzazione avviene tra utilizzatori professionali, cioè se detti componenti sono assemblati in prodotti più complessi e non più utilizzabili separatamente.
Sí, se sono disponibili sul mercato agli utilizzatori finali come, ad esempio, parti di ricambio.
QUALI SONO GLI OBBLIGHI DEL FABBRICANTE?
Immettere sul mercato solo prodotti sicuri e conformi ai requisiti contemplati dalle Direttive sotto cui il prodotto ricade, in particolare i requisiti di sicurezza
QUALE DOCUMENTAZIONE DEVE PREPARARE IL FABBRICANTE?
Il fabbricante è tenuto a redigere una “Dichiarazione di Conformità”, in cui indica la/e Direttive applicate e le norme tecniche utilizzate; deve inoltre predisporre e custodire un “Fascicolo Tecnico” descrittivo delle caratteristiche tecniche del prodotto e delle prove da lui effettuate comprovanti la sicurezza del prodotto stesso. Tale documentazione deve essere disponibile a richiesta delle Autorità competenti a sorvegliare il mercato.
CHE COS’È UN ORGANISMO NOTIFICATO (ON)?
E’ un istituto tecnico riconosciuto dalle Autorità Competenti di uno Stato Membro della UE e notificato alla Commissione europea. L’Organismo, sulla base di prove di laboratorio, accerta la conformità dei prodotti ai requisiti essenziali di sicurezza prescritti dalla/e Direttiva/e che li riguardano.
QUANDO È NECESSARIO L’INTERVENTO DEGLI ON?
Quando è espressamente previsto dalle Direttive. In genere, ciò avviene quando si tratta di prodotti particolarmente pericolosi (es. apparecchi a gas, apparecchi a pressione). Negli altri casi il fabbricante può “autocertificare” il prodotto apponendo la marcatura CE, dopo aver proceduto egli stesso alle verifiche di rispondenza ai requisiti di sicurezza richiesti dalle Direttive stesse
QUALI SONO I PRODOTTI DI LARGO CONSUMO CHE NON DEVONO RECARE LA MARCATURA CE?
L’elenco è molto ampio. Gli esempi più comuni sono: articoli per il giardinaggio, orologi e strumenti musicali non elettrici, materassi, forbici, coltelli, stoviglieria, calzature da passeggio, valigeria.
A CHI PUÒ RIVOLGERSI IL CONSUMATORE PER SEGNALARE UN PRODOTTO PRIVO DELLA MARCATURA OVVERO RECANTE UNA MARCATURA PALESEMENTE CONTRAFFATTA O PRESENTE SU UN PRODOTTO CHE NON DEVE RIPORTARLA?
Può inoltrare una segnalazione ai Ministeri competenti per materia (es. al Ministero delle Attività Produttive per giocattoli o materiale elettrico; es. al Ministero della Salute per lenti a contatto correttive, occhiali da vista); inoltre può rivolgersi, per consigli e assistenza, ad una associazione a tutela dei consumatori