Archivi per la categoria ‘Veloci informazioni generali sulla marcatura CE’

Importazioni dai Paesi extra CEE

venerdì, 11 settembre 2009

L’importazione di prodotti dai Paesi esterni alla Comunità Europea, comporta degli obblighi di vario tipo.

Oltre al rispettare specifiche leggi che riguardano alcune categorie di prodotti, ad esempio: alimenti in generale, alimenti per bambini, capi di abbigliamento, ecc. molte categorie di prodotti devono essere marcate CE.

Contrariamente a quanto si pensa, nei prodotti importati non è il costruttore che deve applicare il marchio CE, ma l’importatore, infatti le varie direttive chiariscono in modo netto che solo un residente nella Comunità Europea può svolgere questa attività, quindi o il costruttore estero ha un suo refente nella Comunità, oppure è l’importatore che deve eseguire le procedure per la marcatura CE.

Un paradosso che succede spesso al momento dello sdoganamento e del controllo da parte delle autorità competenti è quello che prodotti con il marchio CE da un produttore es cinese, senza alcun recapito in Europa, siano autorizzati al commercio, mentre altri non marcati CE e di cui si dovrebbe correttamente prendere carico l’importatore, vengano bloccati.

I prodotti in entrata verso la Comunità Europea possono essere marcati CE, solo se il produttore ha una sede nella comunità o solo dall’importatore, le direttive in merito sono chiare e quindi non si comprende perchè al momento dei controlli insorgano confusioni.

Tutti i prodotti che non fanno riferimento ad un referente europeo o all’importatore, dovrebbero essere bloccati all’ingresso nella Comunità Europea, e questo risolverebbe molti problemi, soprattutto di protezione dei marchi registrati e di altre illegalità di cui sentiamo parlare tutti i giorni.

Per garantire i consumatori, i produttori e gli importatori onesti sarebbe sufficiente applicare le Direttive sul marchio CE e per applicarle basta conoscerle, dal momento che sono tutte molto chiare, lo sanno bene le grandi aziende che da molto tempo hanno i loro referenti all’interno della Comunità Europea, ma non lo sanno evidentemente coloro che dovrebbe fare i controlli.

Riteniamo che la marcatura CE sia un fatto di grande rilevanza per la garanzia di sicurezza e di trasparenza e qindi invitiamo tutti ad prenderne conoscenza per fare ognuno la propira parte, dal cosnumatore, all’importatore, dal costruttore all’addetto ai controlli.

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Organismi notificati e marchio CE

domenica, 6 settembre 2009

Sugli organismi notificati, molto spesso si fa confusione e non se ne conosce il vero ruolo e significato.

Gli organismi notificati sono delle strutture ( laboratori o società ), autorizzate dalla Comunità Europea a rilasciare attestati di conformità di prodotto, quando l’intervento di un entità terza è prevista obbligatoriamente per poter eseguire la marcatura CE.

Alcune direttive come:

- la direttiva macchine per le macchine indicate nell’allegato IV

- la direttiva per le caldaie che pruducono acqua calda

- la direttiva per le travi in legno da costruzione

- la direttiva per i cancelli carrabili, pedonali, elettrificati

prevedono che debba intervenire, anche se con modalità diversa da direttiva a direttiva, un organismo notificato che attesti la conformità del prodotto con marchio CE.

Gli organismi notificati hanno quindi il compito di garantire formalmente che i prodotti da loro verificati siano conformi alle direttive che li riguardano.

L’importanza del lavoro degli organismi notificati è evidente, infatti rappresenta la  garanzia che i prodotti marcati CE siano effettivamente conformi alle normative.

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L’Analisi dei Rischi per il marchio CE

lunedì, 3 agosto 2009

Ogni prodotto, a prescindere dalla presenza o meno dellobbligo di marcatura CE, deve essere sottoposto già in fase di progettazione all’analisi dei rischi.

Questa attività costituisce la parte più importante del fascicolo tecnico ( vedi articolo specifico), ed è assolutamente indispensabile.

Tale intervento, per il quale possono essere applicate differenti metodologie, mira ad analizzare in dettaglio le caratteristiche meccaniche, elettriche, idrauliche, ambientali, operative della macchina o del prodotto, allo scopo di evidenziare possibili fonti di rischio per l’utilizzatore, l’operatore, per il prodotto stesso.

Dall’analisi dei rischi, da predisporre all’inizio della creazione del prodotto, scaturisce un elenco di rischi esistenti, che dovrebbero essere eliminati già in sede progettuale.

Quando ciò non sia possibile, e il rischio rimanga anche in parte residua, dovranno essere citate tutte le contromisure che l’utilizzatore dovrà adottare per le cautele del caso.

Tali informazioni, identificate con il termine “rischi residui”, dovranno essere riportate sul manuale di uso e manutenzione, e segnalate laddove possibile, sul prodotto stesso.

Da quanto sopra emergono due aspetti fondamentali:

  • l’analisi dei rischi deve essere eseguita da un tecnico preparato, preferibilmente esterno all’organizzazione aziendale, per garantire una visione terza. Solo con questo sistema vengono messi in risalto aspetti molto spesso trascurati in quanto assimilati come routine.
  • la realizzazione del manuale di uso e manutenzione deve sempre scaturire da un’analisi dei rischi già effettuata. Uno degli errori più comuni è infatti quello di realizzare prima il manuale, e solo in un secondo tempo il fascicolo tecnico e l’ analisi dei rischi.
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Il fascicolo tecnico per il marchio CE

lunedì, 3 agosto 2009

La direttiva macchine 2006/42/CE e le altre direttive comunitarie, definiscono tutta la documentazione che il fabbricante o l’importatore di materiali, prodotti,  macchine o impianti deve produrre per poter apporre il marchio CE.

La parte più importante della documentazione e della stessa marcatura CE, indicata in tutte le direttive relative ai prodotti soggetti a marcatura, è rappresentata dal fascicolo tecnico e purrtroppo come spesso succede questa è la parte meno conosciuta e più trascurata, forse perché è la più complessa e sta alla base della realizzazione del prodotto.

Il fascicolo tecnico è una raccolta di tutti i documenti realizzati durante la progettazione, la costruzione, il collaudo della macchina. In esso sono inclusi i calcoli strutturali, le caratteristiche dei materiali utilizzati, i disegni costruttivi, gli schemi, la documentazione del materiale da commercio, le misurazioni di rumore aereo e di compatibilità elettromagnetica e tutte le altre caratteristiche principali del prodotto.

Innanzitutto  il fascicolo tecnico deve includere l’analisi dei rischi,  che rappresenta di fatto il punto di partenza di tutto il lavoro necessario per la marcatura CE.

Il fascicolo tecnico non deve essere fornito al cliente, ma deve essere archiviato presso il costruttore, non è necessario che sia presente fisicamente per poter apporre il marchio CE sul prodotto.

Le norme prescrivono che, a fronte di una richiesta da parte delle autorità competenti, il costruttore sia in grado di metterlo a disposizione nei tempi richiesti.

Tale aspetto porta spesso le aziende a sottovalutare il problema, demandando a un’eventuale ispezione, la necessità di produrre tale documento.

Il fascicolo tecnico deve essere attentamente analizzato con un tecnico che conosca, oltre agli aspetti tecnici, quelli giuridici.

Per tale ragione, la realizzazione di tale documento e il reperimento di tutte le informazioni necessarie per la sua realizzazione, rappresentano  il lavoro più lungo, oneroso e difficile della marcatura CE.

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Cosa significa e cosa garantisce la marcatura CE

mercoledì, 22 luglio 2009

Il marchio CE ha il significato letterale di Conformità Europea ed in termini concreti è la dimostrazione grafica che il prodotto a cui è applicato rispetta le normative vigenti all’interno della Comunità Europea e che governano la produzione e la immissione nel mercato di quel prodotto.

Il marchio CE, se applicato correttamente e non in modo errato o addirittura fraudolento, garantisce che il prodotto è stato progettato, costruito e ne è stato previsto un uso, nel rispetto tottale delle normative vigenti.

Un prodotto con marcatura CE nasce partendo dall’analisi dei rischi che esso comporta in tutte le sue fasi di vita, dall’installazione, all’uso, alla manutenzione fino allo smaltimento.

Inoltre il costruttore è in grado di dimostrare con procedure certe, che  durante tutto l’iter  produttivo sono state adottate tutte le precauzioni per assicurare che, le caratteristiche del prodotto rimangono costanti e conformi a quanto progettato e dichiarato.

Un prodotto marcato CE deve essere sempre rintracciabile per singolo pezzo o per lotto di produzione, non solo risalendo al produttore, ma sarà  possibile risalire ai fornitori dei componenti ed alle loro caratterisitche dichiarate o testate.

Il marchio CE dichiara implicitamente che il prodotto ha una progettazione ed una documentazione specifica relativa a calcoli, prove, collaudi ed in alcuni casi la dimostrazione che un organismo notificato ne ha accertato la conformità.

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I prodotti con il marchio CE

mercoledì, 22 luglio 2009

I prodotti per i quali è obbligatorio il marchio CE sono moltissimi, per questa ragione e per la loro diversità sono individuati da categorie e da famiglie.

Forniamo di seguito l’elenco delle categorie e per alcune di esse indichiamo qualche famiglia tra le più importanti, una indicazione più esaustiva potrà essere fornita dai nostri tecnici sia direttamente che attraverso il forum.

Categorie di prodotti

- apparecchi a gas

- ascensori

- attrezzature in genere elettriche e non

  • scale
  • attrezzi portatili

- strumenti di pesatura

- materiali da costruzione

  • travi in legno
  • cancelli e porte in ferro
  • lavandini e lavabi
  • lastre in poliuretano e polistirolo
  • maufatti in calcestruzzo
  • cerniere per porte

- dispositivi di protezione individuale DPI

  • guanti da lavoro
  • guanti in lattice
  • tappi per le orecchie
  • scarpe da lavoro
  • indumenti da lavoro in genere
  • caschi

- dispositivi medici

- giocattoli

- gruppi elettrogeni

- recipienti semplici a pressione

- macchine

  • macchine utensili
  • macchine per movimento terra
  • sollevatori
  • tutti i macchinari con almenno un componente mobile
  • composizione di due o più macchine ognuna marcata CE

- apparecchiature elettriche

  • apparecchi di illuminazione
  • elettrodomestici
  • trasformatori
  • componenti elettrici
  • composizione di una o più apprecchiature o componenti, ognuno marchiato CE

- batterie

  • al litio
  • ad elementi immersi
  • al cadmio, piombo ed altri componenti

- apparecchiature per protezione in atmosfere esplosive

- caldaie ad acqua riscaldate con combustibile liquido, solido e gassoso

  • bruciatori
  • stufe a pellet
  • stufe a legna
  • camini e canne fumarie
  • caldaie a pellet ed a legna

- imbarcazioni da diporto

- compatibilità elettromagnetica

  • caratteristica di tutti i prodotti a funzionamento elettrico
  • caratteristica propria di macchine con parti rotanti

- strutture di protezione da caduta di oggetti

- strutture di protezione da ribaltamento

- terminali di telecomunicazioni

  • telefoni cellulari
  • radio trasmittenti e/o riceventi
  • apparecchiature anche portatili che emettono o ricevono onde elettromagnetiche
  • autovelox

- tosaerba

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