Archivi per la categoria ‘Veloci informazioni generali sulla marcatura CE’

2001/95/CE Una Direttiva dimenticata

giovedì, 31 marzo 2011

2001/95/CE

Questa direttiva recepita in Italia con il D.Lgs. 172 del 21 Maggio 2004, rappresenta uno dei documenti più importanti per TUTTI i consumatori.

L’argomento di cui si occupa è infatti LA SICUREZZA DEI PRODOTTI, ma di TUTTI, PROPRIO TUTTI, I PRODOTTI immessi in commercio (la definizione corretta è immissione in libera pratica).

Coloro che immettono i prodotti “in libera pratica” sono tenuti a rispettare questa direttiva o il D. Lgs. se il prodotto è venuto in Italia, e questi soggetti sono: il produttore se è residente nella Comunità Europea, un mandatario del produttore, se quest’ultimo e residente extra CEE, o l’importatore, che per ovvie ragioni risiede nella CEE, anche i distributori sono tenuti a verificare che i prodotti da loro trattati siano in regola con queste leggi.

Solo questi ( come per l marcatura CE ) sono i soggetti che hanno l’obbligo di mettere in pratica tutte le procedure previste dalla legge.

TUTTI i consumatori sono invece tenuti a pretendere il rispetto di queste leggi, che tra l’altro prevedono SEMPRE la presenza di un manuale, grande o piccolo non h importanza, ma SEMPRE scritto in italiano e se non c’è si contesta il prodotto e s può rifiutarne il pagamento.

SE UN PRODOTTO VIENE FORNITO INCOMPLETO ( senza istruzioni in italiano, senza etichetta con i  dati essenziali e senza luogo di origine ) SI CONTESTA!

Nel caso il prodotto fosse anche soggetto a Direttive specifiche, deve essere presente anche il Marchio CE, anche questa mancanza può giustificare una contestazione.


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FINALMENTE

giovedì, 24 marzo 2011

Chi ci segue su questo blog, o semplicemente lo visita per  la prima volta, si è reso conto che non siamo mai stati “teneri” nei confronti di quei funzionari doganali, che non conoscendo le leggi o interpretandole in modo “suggestivo“, creano un sacco di problemi agli importatori.

Importatori che non fanno nulla, per chiarire a se stessi ed ai doganieri che li ostacolano nel lavoro, come stiano realmente le cose, preferendo le soluzioni all’italiana.

Ci arriva però una BUONA NOTIZIA! alla dogana di Firenze esistono dei funzionari che conoscono le leggi sull’importazione ed in questi giorni hanno dichiarato ad una persona, seguita da noi su piano documentale, che  ”loro non potevano trattenere i prodotti, se questi non si dimostravano palesemente pericolosi, e li avrebbero rilasciati come:                               non idonei all’immissione in commercio“.

Ci sembra un fatto degno di nota e da sottolineare con soddisfazione, peccato che nella stessa dogana, fino a qualche giorno fa un’altro funzionario avesse detto l’esatto contrario, solo la caparbietà di una signorina è riuscita, documenti alla mano, ad ottenere l’applicazione corretta della legge.

Significativo è il fatto che questa persona non fosse italiana e quindi non avvezza al modo tutto italico di sbraitare al bar ed invece calare la testa e non solo, quando si tratta di far rispettare la legge e far valere i propri diritti, d’altronde come si può pretendere di fare rispettare le leggi se il nostro primo obiettivo è quello di eluderle?

L’aspetto negativo che accompagna la buona notizia, è che i funzionari hanno preteso una dichiarazione scritta di impegno ad adeguare il prodotto al rispetto delle leggi ( la cosa è obbligatoria, ma imporre questo rispetto non è compito della dogana),  inoltre sembra un fatto noto che da 3 anni, la stessa dogana pretenda per tutti i prodotti che vi transitano, vengano prodotti certificati rilasciati da organismi notificati, che devono essere presentati anche dopo il rilascio della merce.

Questi funzionari che si sono dimostrati preparati, sanno che questa richiesta è illegale e vale solo per certe categorie di prodotto, ma evidente è il loro modo di amministrare il loro piccolo potere, ricordandoci un proverbio siciliano “cummannare iè migghiu chi futtiri”, che tristezza! ( mi scuso se il siciliano non è corretto )

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Chi fa da sé …………..

giovedì, 17 marzo 2011

FA PER TRE O FA MALE?

Desideriamo mettere in guardia il lettori ed i partecipanti a questo blog, nei confronti di un pericolo che è sempre esistito, ma con l’avvento di internet è purtroppo aumentato.

La grande disponibilità di informazioni, che una volta si trasmetteva con i libri ed il passaparola ed oggi ha trovato nel web la su massima espressione, espone a pericoli che sono direttamente proporzionali alla quantità di informazioni facilmente reperibili.

I pericoli di questa infinita fonte di notizie sono di due tipi:

- le notizie possono essere sbagliate e quando si tratta di cose tecniche il pericolo conseguente è evidente

- le notizie possono indurre il lettore ad una conclusione molto pericolosa cioè : FACCIO DA SOLO

Rileggendo un nostro articolo sulla direttiva macchine, che è volutamente dettagliato, ci è sorto il sospetto che basandosi su quanto in esso contenuto, qualcuno non esperto e/o senza ulteriori conoscenze specifiche, potesse affrontare da solo la marcatura CE di una macchina.

Anche la disponibilità di softwares, apparentemente economici, per redigere la documentazione necessaria alla marcatura CE, aiuta il lettore ad andare in questa direzione.

ATTENZIONE! Diplomarsi o laurearsi con i Bignami, e sempre stato utile solo a Bignami! Il pezzo di carta ottenuto attraverso le scorciatoie è e rimane un pezzo di carta.

Che l’analisi dei rischi non sia una cosa da neofiti lo dimostra la storia passata e recente, la catastrofe giapponese ci serva da monito! Laddove i maggiori esperti mondiali in materia hanno fallito, pensate davvero che avrebbe fatto meglio un dilettante?

Per fare una corretta analisi dei rischi non è sufficiente, né il nostro articolo, né tutto il nostro blog e neppure i softwares a “buon prezzo”  che si trovano in molti siti. Potremmo anche discutere anche sul “buon prezzo” (pagare poco per avere  nulla, è sempre uno spreco), ma lasciamo perdere per decenza.

L’analisi dei rischi non è una cosa che si possa improvvisare, ed in alcuni casi i redattori delle norme relative a queste analisi, consigliano di costituire un gruppo di lavoro composto da vari esperti, ed indicano (le norme) varie metodologie operative.

Quindi attenzione alle semplificazioni ed alle soluzioni già pronte, questa attività condiziona la sicurezza e la vita di coloro che a vario titolo avranno a che fare con la macchina durante tutta la sua vita

Pensate che sia il caso di adottare il

FAI DA TE?

 


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Dogane ….. ancoraaaaa?

sabato, 26 febbraio 2011

Non abbiamo nulla contro dogane, doganieri, Guardia di Finanza e varie autorità di controllo, collaboriamo spesso con loro e forniamo sempre il nostro supporto, quando ce lo chiedono.

Lo forniamo gratis, anche quando comporta spostamenti e giornate di lavoro, perchè questa è una nostra scelta e perchè crediamo, come cittadini, che non sia sufficiente protestare per ciò che non funziona e quando si può si dovrebbe contribuire a migliorare le cose, entro le proprie possibilità.

rendersi utili

rendersi utili

Qualche giorno fa siamo stati contattati da un funzionario della dogana di Genova che ci chiedeva se poteva o meno rilasciare un prodotto ad un importatore, in quanto lui (il funzionario) non era in grado di valutare se questo prodotto doveva avere il marchio CE.

Quando possiamo diamo una mano a fare chiarezza ed a semplificare, pensate quindi quali pensieri ci sono passati per la mente, quando abbiamo ricevuto da un lettore del blog il seguente documento, che riporta la sua domanda alla dogana di Bari e la risposta che ha ricevuto

Testo richiesta:
Volevo avere notizie sulla responsabilità della merce in importazione non ancora immessa in libera pratica. Dove posso trovare dei riferimenti normativi in merito ?Grazie.
Testo risposta:
In ordine al Suo quesito, nel premettere la genericità di quanto rappresentato, si precisa che l’art.201 del citato Reg. CEE n.2913/92 (CDC), 3  paragrafo individua nel dichiarante il debitore dell’obbligazione doganale; l’art.4, n.18 del CDC precisa la figura del dichiarante che è la persona che fa la dichiarazione in dogana oppure, in caso di rappresentanza diretta, il rappresentato (persona in nome della quale è fatta una dichiarazione in dogana); sempre il 3  paragrafo dell’art.201 tuttavia sancisce che possono parimenti essere considerati debitori dell’obbligazione doganale, unitamente al dichiarante-rappresentato, le persone che abbiano fornito i dati necessari alla stesura della dichiarazione o che erano o avrebbero dovuto essere a conoscenza della loro erroneità
sogno o son desto?

Non facciamo alcun commento, perchè ci potrebbe portare molto lontano e ci limitiamo a dire che la situazione e “tragica ma non seria“.

Ribadiamo la nostra disponibilità a fornire sia ai privati che alle autorità, le poche ma esatte informazioni di cui siamo a conoscenza, nella speranza che qualcuno non si vergogni della propria ignoranza e faccia domande intelligenti, anziché fornire risposte idiote.

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CE o non CE ? Dipende!

mercoledì, 26 gennaio 2011

Capita spesso che non sia chiaro se un prodotto debba essere marcato CE e neppure a quale o quali direttive sia soggetto.

marchio CE

marchio CE corretto

Ho avuto un piacevole scambio di opinioni con un tecnico della Camera di Commercio di Cesena, il quale affermava, anche dopo molte spiegazioni argomentate, il suo disaccordo sul fatto che le pitture murali e gli impregnanti dovessero essere considerati prodotti da costruzione e quindi essere marcati CE.

Le stesse pitture ed impregnanti, se utilizzati per dipingere un mobile o un manufatto da arredamento, non devono invece essere marcate CE, non rientrando in nessuna direttiva.

Dato che la questione si presenta spesso, credo sia necessario chiarire ancora una volta che il marchio CE oltre che dal prodotto, dipende dall’uso a cui è destinato.

Se un libro è anche un gioco per bambini, deve essere marcato CE, cosa di cui invece nessun libro per adulti necessita.

Che l’impregnante che protegge il marmo di rivestimento di un palazzo, si debba considerare prodotto da costruzione, in quanto stabilmente inglobato nella costruzione con evidenti scopi protettivi, non lo affermo io, ma la direttiva 89/106/CE, mentre se lo stesso impregnante viene applicato sul piano di marmo di una cucina, non ha necessità di essere marcato.

prodotti da costruzione

costruire con prodotti sicuri

Quindi sono l’uso di destinazione e la direttiva che regola l’utilizzo ultimo, che determinano la necessità di marcatura CE e le garanzie che questa deve fornire.

Ad esempio se un apparecchio funziona a 12 V, ma quei 12V arrivano da un alimentatore che è sua volta alimentato a 220 V, anche se il produttore non fornisce l’alimentatore, il primo apparecchio deve rispettare anche la direttiva Bassa Tensione.

DIPENDE quindi dall‘uso finale a cui il prodotto o il componente è destinato e non solo dalle sue specifiche caratteristiche, il fatto che debba essere marcato CE e dall’uso finale DIPENDE anche la scelta delle direttive da rispettare.

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La dichiarazione di conformità (precisazioni)

mercoledì, 12 gennaio 2011

Nell’articolo relativo alla dichiarazione di conformità, sono state riportate le indicazioni generali per realizzare questo importante documento, necessario per la marcatura CE.

dichiarazione di conformità

dichiarazione di conformità

Riteniamo opportuno aggiungere alcune informazioni, relative a situazioni specifiche.

La dichiarazione di conformità delle macchine, deve contenere l’indicazione del responsabile della gestione del fascicolo tecnico.

Attenzione però questa, persona è solo responsabile della conservazione dei documenti e non della marcatura CE, non va confusa con il mandatario

mandatario

incarico di mandatario

che è tutt’altra figura, pur potendo essere fisicamente la stessa persona.

Altri tipi di dichiarazione di conformità riguardano le installazioni dei prodotti e degli impianti, ad esempio le caldaie e gli impianti elettrici.

A volte la dichiarazione di conformità ingloba anche l’etichetta CE o per meglio dire, l’etichetta CE diventa una dichiarazione di conformità, come nel caso dei legnami.

L’importante è certamente la forma, ma come sempre è la sostanza che deve essere presente, quindi si deve trovare il modo per dichiarare il rispetto delle direttive e delle norme, se poi il documento che lo fa non è sempre uguale, non è un problema, un pò di elasticità mentale non guasta mai.

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Benvenuto 2011

mercoledì, 12 gennaio 2011

Il nuovo anno è cominciato e sembra continuare l’andamento della fine del 2010.

Non parlo solo dei contatti, delle visite al sito, delle dimostrazioni di stima che riceviamo quotidianamente.

Parlo invece della qualità delle persone che ci contattano e della nuova aria che sembra aleggiare nelle richieste che riceviamo.

Persone educate, che salutano, che chiedono con cortesia, che rispettano il nostro lavoro e che ringraziano, sembra un’altro mondo.

Devo confessare che abbiamo una cartella apposita per alcuni tipi di mail che si intitola “stupidi, idioti e maleducati” dove conserviamo le mail proprio insopportabili ( non ne eliminiamo nessuna ).

Ebbene da qualche mese questa cartella non riceve più alcun incremento e nel nuovo anno, sembrava ne fosse arrivata una, invece era un invio prematuro di una mail.

Se il 2011 andrà avanti così, sarà un successo, a prescindere da tutti gli altri aspetti del nostro lavoro.

Anche per questo, tutti noi della C&C Vi ringraziamo, per tutto ciò che ci avete già dato e per quello che darete.

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Marchio anch’io? No tu no!

martedì, 21 dicembre 2010

Ci piace il confronto con chi ha opinioni diverse dalle nostre, perchè a volte ci consente di accorgerci dei nostri errori, altre volte ci conferma la nostra visione corretta ed anzi ce ne fornisce spiegazioni più profonde.

In uno dei recenti dibattiti con un collega ingegnere su questo blog, è emerso il quesito se un cinese ( o qualsiasi altro soggetto residente al di fuori della CEE ) potesse apporre la marcatura CE ? Il nostro collega sosteneva di si, noi avevamo ed abbiamo l’opinione contraria.

A supporto delle proprie tesi ognuno ha portato argomentazioni e documenti, e non è qui importante stabilire quali fossero corrette, ciò che di importante abbiamo compreso è che c’è sempre e sempre ci deve essere una ragione plausibile a sostegno di una tesi.

La nostra è corretta non solo perchè lo dice il Ministero delle Attività Produttive o perchè sta scritto nella Direttiva 2001/95/CE.

Il motivo per cui un residente al di fuori della Comunità Europea ( non UE ma CEE ) non può apporre la marcatura CE è semplice e quasi banale, cioè nessuna legge può valere al di fuori del territorio in cui ha giurisdizione.

europa

europa

Se fosse vero che le direttive sulla marcatura CE hanno valore anche in Cina per i Cinesi, allora ciò varrebbe anche per tutte le altre nostre leggi, quindi ad esempio, potremmo arrestare un Cinese che viene in Italia, perchè in Cina si è nutrito di cani, cosa assolutamente vietata in Italia, oppure un Italiano reo confesso di omicidio in Italia, potrebbe essere giustiziato in Cina ( cosa che fortunatamente non succede ).

cina

cina

Alcune direttive, come la Direttiva macchine, specificano che il mandatario del fabbricante deve essere residente nella CEE, ma non specificano che anche il fabbricante lo deve essere, semplicemente perchè è un dato scontato che la legge valga solo per i residenti all’interno della CEE.

Le direttive parlano sia di mandatari che di importatori in quanto sono gli eventuali sostituti del fabbricante, quando questo sta al di fuori della CEE, e neppure per l’importatore dicono che deve risiedere nella comunità Europea, perchè anche questo è scontato.

Le direttive individuano i soggetti che per primi immettono il prodotto sul mercato, cioè i fabbricanti se sono all’interno della CEE, i loro mandatari se i primi sono residenti al di fuori della CEE, o infine gli importatori se i primi sono extra CEE ed i secondi non ci sono.

Le direttive hanno sempre bisogno di un soggetto intra CEE per essere applicate, altrimenti non potendo raggiungere il soggetto responsabile, eventualmente da perseguire, a cosa servirebbero? Sarebbero delle regole di buon comportamento che si invita a rispettare?

Le direttive diventano leggi dello stato che le recepisce ( l’Italia sempre in ritardo rispetto alla loro emanazione europea ) dopo di che come tutte le leggi devono poter avere degli strumenti di controllo e di intervento repressivo nei confronti di chi non le rispetta.

Dobbiamo quindi pensare che la Guardia di Finanza partirà in missione per la Cina o l’India, per arrestare un fabbricante che con il Suo macchinario ha provocato la morte di qualcuno? Date Voi la risposta, noi non dobbiamo aggiungere altro se non che :

L’EUROPA NON è LA CINA!  NESSUN SOGGETTO AL DI FUORI DELLA COMUNITÀ EUROPEA PUÒ  APPORRE LA MARCATURA CE.

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Dichiarazione di conformità o marchio CE

mercoledì, 15 dicembre 2010

Permangono ancora incertezze e dubbi sulla differenza tra dichiarazione di conformità e marchio CE e su quando prevale la necessità dell’una o dell’altro.

Innanzitutto non sono due documenti comparabili o alternativi!

La dichiarazione di conformità attesta che un prodotto rispetta le direttive e le norme in essa elencate, quindi non necessariamente tutte le norme esistenti e relative a quel prodotto.

Il secondo significa con la sua presenza che tutte le procedure per garantire la sicurezza del prodotto sono state eseguite.

In ordine temporale il marchio CE va apposto dopo che tutta la procedura di marcatura, compresa la dichiarazione di conformità, è stata completata.

Entrambe gli elementi sono parti integranti della marcatura, ma presentano una diversità applicativa: la dichiarazione di conformità deve essere sempre predisposta, mentre il marchio CE può non essere applicato in un caso particolare.

Quando il prodotto è in una fase intermedia della filiera che lo porterà all’utente finale e quindi il rapporto commerciale si realizza tra due aziende, la prima delle quali non immetterà il prodotto sul mercato, quest’ultima non ha l’obbligo di apporre il marchio CE.

Il motivo di questa mancata marcatura è il seguente: dal momento che il fornitore finale deve apporre il marchio CE ed i suoi dati, non serve a nulla avere il o i marchi di coloro che sono intervenuti prima nella filiera produttiva.

Ciò non significa che non apporre il marchio CE equivalga a non fare la procedura di marcatura, ma semplicemente che essa si ferma alla fase immediatamente prima dell’apposizione del marchio CE cioè alla dichiarazione di conformità.

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Drammatica ma non seria.

giovedì, 9 dicembre 2010

Questa definizione ben si adatta alla situazione che moltissimi importatori si trovano ad affrontare quando devono importare dei prodotti da Paesi extra CEE.

Il ruolo dei controllori doganali, così come spiegato dai manuali interni della Dogana, dovrebbe essere tale da sveltire al massimo le pratiche di rilascio dei prodotti ed il tempo di permanenza delle merci in dogana dovrebbe essere minimo.

Illustriamo brevemente cosa dovrebbe succedere in base ai Regolamenti Europei.

- nel caso in cui si ritenga che ci sia un pericolo immediato ed incombente derivante dalle merci, si devono isolare ed avvertire le competenti autorità

- nel caso in cui il prodotto sia ritenuto pericoloso per l’uso da parte del destinatario finale, e quindi anche non rispondente alle direttive e norme vigenti, la Dogana dovrebbe rilasciare la merce con la seguente dicitura sui documenti di importazione ” prodotto pericoloso non idoneo ed essere immesso in libera pratica

- nel caso in cui il prodotto sia privo di marchio CE, o abbia il marchio non corretto, o aggiungiamo abbia il marchio CE corretto, ma i riferimenti siano di un produttore extra CEE ( che non può applicare il marchio ), oppure manchi di manuale in italiano o di dichiarazione di conformità, il prodotto dovrebbe essere rilasciato con la seguente scritta sui documenti ” prodotto non idoneo ad essere immesso in libera pratica

Quest’ultimo caso rappresenta la stragrande maggioranza delle situazioni che realmente si verificano al lato pratico, al transito doganale.

L’importatore dovrebbe quindi avere a disposizione i prodotti per poter eseguire le procedure di marcatura e non potrebbe immettere in libera pratica gli stessi prima di averli regolarizzati.

Tutto ciò ci sembra abbastanza semplice ed allora ci chiediamo a chi giova:

- la richiesta di marchio presente già in arrivo sui prodotti ?

- la richiesta che ogni prodotto sia accompagnato da certificati rilasciati da questo o quell’Organismo Notificato ?

- la richiesta di documenti rilasciati da enti europei inesistenti ?

- la verifica, a volte solo documentale ( ne abbiamo prova diretta ) fatta da laboratori notificati, su prodotti che ad una successiva verifica, sono risultati non a norme e pericolosi ( questo non era stato rilevato durante le prove di laboratorio ) ed il tutto a spese dell’importatore ?

- il sequestro delle merci ?

- le imputazioni per contraffazione di marchio ?

Noi la risposta non la conosciamo, ma queste domande sono appunto la dimostrazione che la situazione è DRAMMATICA ma NON SERIA.

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