Archivi per la categoria ‘gli apparecchi a gas’

E’ scoppiata una bombola! La direttiva PED

giovedì, 29 ottobre 2009

Quante volte abbiamo sentito questa frase e come tanti altri luoghi comuni o modi di dire, non l’abbiamo mai analizzata correttamente, giustamente presi dalla gravità dell’accaduto e dai danni alle persone ed alle cose.

Nella realtà le bombole non scoppiano, non sono bombe, sono recipienti a pressione e come tutti i recipienti si possono rompere e questo accade quando la pressione interna supera la resistenza del contenitore.

Quando questo accade si verifica una fuoriuscita del contenuto, che in genere è gas liquefatto, che al contatto dell’aria ed in qualche caso in presenza di scintille,  esso esplode. Questo sì che scoppia! Quindi è il contenuto che scoppia o deflagra, mentre la bombola si può rompere ed al massimo spostarsi, per effetto della reazione alla fuoriuscita violenta del gas contenuto in essa.

Il problema dei danni e del pericolo collegato alla rottura rimane, perciò è necessario che i costruttori di recipienti in pressione, seguano scrupolosamente le normative che riguardano questi contenitori e che ne regolano in modo preciso le caratteristiche ed i limiti operativi.

In particolare la Direttiva PED disciplina tutta l’attività per giungere alla marcatura CE di tutte le apparecchiature che operano con pressioni presenti superiori al 0,5 bar relativi (1,5 assoluti).

La Direttiva PED prevede varie categorie di recipienti in pressione che vanno dal pericolo più basso a quello più alto e da un certo livello in su la marcatura prevede obbligatoriamente l’intervento di un Organismo Notificato.

Le bombole per il gas domestico o da campeggio, che sono quelle più diffuse, vengono collaudate tutte ad una pressione molto più alta di quella di esercizio ed una, presa con una certa frequenza dalla produzione, viene portata a rottura, arrivando a sopportare pressioni impressionanti, quindi è altissimamente improbabile che una bombola per il  gas di uso domestico si rompa o “scoppi”, può però succedere che per errore si lasci aperto l’erogatore, con le conseguenze che conosciamo.

Sono molti altri i recipienti a pressione installati su impianti e macchinari, tutti questi devono essere marcati CE ed, a seconda degli impieghi, debbono anche sottostare a controlli da parte di istituti notificati, cioè ufficialmente riconosciuti, questi attestano la conformità del prodotto tipo, ma spetta al costruttore espletare tutte le pratiche per la marcatura, che è l’unica strada per la messa in commercio.

Quindi state tranquilli a proposito dell’eplosività delle bombole, ma ….. occhio al marchio!

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Apparecchi a gas, ecco le norme!

venerdì, 9 ottobre 2009

Nella progettazione e nella costruzione degli apparecchi a gas devono essere rispettate molte normative, che riguardano di volta in volta il tipo di apparecchio in questione, forniamo di seguito l’elenco di tali norme, avvertendo che non può essere inteso come esaustivo in quanto l’attività di normazione è continua.

In ogni caso il progettista o il costruttore deve conoscere tali norme per valutare quali deve rispettare e come applicarle.

Il lavoro delle società di consuelnza consiste nello svolgimento delle indagini sulle norme da applicare e nella predisposizione delle procedure necessarie per garantire il rispetto di tali norme.

Questo lavoro è molto importante, perchè consente di mettere a confronto la conoscenza specifica dei prodotti che è propria dei costruttori, con una valutazione esterna della conformità e della sicurezza delle apparecchiature, da questo lavoro di gruppo possono nascere i prodotti migliori, che garantiscono contemporaneamente l’utente finale ed il costruttore.

Ecco l’elenco delle norme sugli apparecchi a gas

NORMA UNI 7129 Ed. dicembre 2001

UNI 10845 Ed. febbraio 2000

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1998

NORMA UNI – CIG 10738 maggio 1998

UNI 10683 Ed. marzo 1998

NORMA UNI – CIG 10642, 1997

NORMA UNI – CIG 10641, 1997

NORMA UNI – CIG 10640, 1997

NORMA UNI – CIG 10436 giugno 1996

NORMA UNI – CIG 10435 giugno 1995

NORMA UNI – CIG 10389 giugno 1994

LEGGI n. 626-494-528, 1994

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993 n. 412

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1993

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1991 n. 447

NORMA UNI – CIG 9731 giugno 1990

LEGGE 5 marzo 1990, n. 46

NORMA UNI – CIG 9615 anno 1990

NORMA UNI – CIG 8723 anno 1986

NORMA UNI – CIG 8364 febbraio 1984

NORMA UNI – CIG 7131 anno 1972

NORMA UNI – CIG 7129 anno 1972

LEGGE 6 dicembre 1971, n. 1083

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1970 n.1391

LEGGE 13 luglio 1966, n. 615

Come vedete sono numerose e per ognuna è necessario eseguire un approfondimento ed un’analisi, per tale ragione il ricorso a tecnici esterni non solo è utile, ma è consigliabile per un confronto ed una verifica della corretta interpretazione.

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