Archivi per la categoria ‘i cancelli, le porte e le chiusure in genere’

La parola agli stupidi? No!

mercoledì, 26 ottobre 2011

Fino ad ora abbiamo pubblicato tutti i commenti che sono stati inviati a questo blog!

Quelli che contraddicevano le nostre opinioni, quelli non proprio sensati ed a volte anche quelli che facevano pubblicità ad altri e quindi non del tutto disinteressati, in nome di una “ non censura” che ci sembra corretto adottare.

In democrazia anche gli stupidi hanno diritto di parola, ci mancherebbe altro, anche perchè rimane da stabilire chi ha il diritto di dichiarare chi è stupido e chi non lo è.

Ci siamo trovati però di fronte a situazioni nelle quali abbiamo deciso che questo diritto ce lo arroghiamo noi, perchè la stupidità è palese ed i danni che può provocare superano il diritto alla parola, soprattutto se questa si deve esprimere in un blog creato per fornire informazioni utili e fare chiarezza.

A chi può essere utile un’affermazione del genere?”per marcare un prodotto basta togliere l’etichetta da uno vecchio ed attaccarla su uno nuovo“, oppure “è l’etichetta che rende sicuro il prodotto” ed altre amenità del genere.

Noi abbiamo dedicato questo sito a coloro che ne vogliono sapere di più sulla marcatura CE, che vogliono fare delle obiezioni alle nostre affermazioni o anche contestare ciò che noi sosteniamo.

Teniamo attivo il sito, investendo il nostro tempo ed i nostri soldi, che sono quelli che guadagniamo dalla consulenza, che alcuni di Voi ci affidano.

Non crediamo di venire meno ai principi di eguaglianza e democrazia, che peraltro rispettiamo volontariamente e non per qualche obbligo, se non pubblichiamo stupidaggini, come quelle che ho menzionato in precedenza.

Chi non è d’accordo con ciò che noi facciamo e scriviamo lo può esprimere in modo civile e serio, chi invece ci invia stupidaggini come queste, sarà deviato nello spam, che è il posto adatto per i suoi commenti e forse anche per lui.

Share and Enjoy:
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • oknotizie
  • tuttoblog
  • Yahoo! Bookmarks
  • Twitter

Chiaramente, chiarimenti

lunedì, 24 ottobre 2011

In questo blog sono pubblicati circa 100 articoli ed una parte importante di essi è dedicata alla dichiarazione di conformità.

Alla dichiarazione di conformità abbiamo anche dedicato un sito specifico in cui le persone interessate possono trovare tutte le spiegazioni relative.

In molti altri articoli si parla di quali siano le varie componenti della marcatura CE e come essa debba essere realizzata.

Nonostante tutte queste informazioni siano disponibili (basterebbe avere la pazienza e la voglia di leggerle), continuiamo a ricevere mail e telefonate nelle quali si confondono i vari termini e si semplifica in modo disarmante l’attività di marcatura CE.

Forniamo di seguito alcuni chiarimenti:

- la Dichiarazione di Conformità NON è la Marcatura CE

- il marchio CE è come il bollino blu sull’auto, prima occorre fare i controlli

- il certificato CE NON è il marchio CE

- il certificato CE è il risultato di prove di laboratorio su UN CAMPIONE

- il marchio CE garantisce (dovrebbe) la sicurezza di ogni singolo esemplare di prodotto e NON solo del campione

Per fare la marcatura CE e quindi applicare il marchio CE, è necessario partire dalla progettazione in sicurezza dei prodotti e poi realizzarli in modo sicuro ed infine controllarli a fine produzione.

Chiaramente per i prodotti importati si potrà fare solo la documentazione a posteriori, partendo dal presupposto che il prodotto sia sicuro ed a norme, diversamente non si potrebbe fare.

Speriamo che ora, dopo aver letto queste poche righe, non ci sia più qualcuno che ci chiede come fare la dichiarazione di conformità per marcare CE il prodotto.

 

 

Share and Enjoy:
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • oknotizie
  • tuttoblog
  • Yahoo! Bookmarks
  • Twitter

La Dichiarazione di Conformità (DICO)

lunedì, 8 agosto 2011

(Qualcuno la chiama DICO per fare confusione)

E’ il documento sottoscritto dal Produttore o da un suo Mandatario, se il produttore non è residente nella CEE o dall’Importatore, nel quale si attesta che il prodotto rispetta alcune specifiche Direttive e Norme.

dichiarazione di conformità

dichiarazione di conformità

Contrariamente a quanto molti pensano e divulgano, anche quando si ricorre ad un Organismo Notificato, ad esempio IMQ, la marcatura CE e la Dichiarazione di Conformità che ne fa parte, sono una responsabilità esclusiva del Produttore o dell’Importatore.

Un laboratorio o un organismo notificato, può certificare che un prodotto rispetta le norme che lo riguardano, ma non può rilasciare la marcatura CE, perchè questa comprende anche il controllo di produzione, che può fare solo il costruttore/importatore.

Confondere tra le prove sul prodotto e la conformità di tutta la produzione è un errore comune e spesso sfruttato da chi ne trae vantaggio, la responsabilità non si può delegare.

Come si fa la Dichiarazione di conformità? Tutte le Direttive lo spiegano ed è  molto semplice, essa deve contenere:

- dati del costruttore e del legale rappresentante

- dati e descrizione generale del prodotto

- norme e direttive a cui il prodotto è conforme

- informazioni relative alla produzione es: n° matricola, lotto, partita, ultime due cifre dell’anno di produzione

- data e firma autografa di chi la sottocrive

ma……. attenzione,  la Dichiarazione di Conformità deve esserci sempre, è indispensabile, ma non sufficiente, quindi non va confusa con la Marcatura CE,  di cui è solo una parte, le altre sono descritte in questo sito.

Oltre alla Dichiarazione di Conformità, per le “quasi macchine” è prevista la Dichiarazione di Incorporazione e bisogna fare molta attenzione a questa distinzione, che cambia in modo importante la responsabilità del costruttore.

Esiste anche un altro tipo di Dichiarazione di Conformità, quella di installazione, che devono rilasciare tutte le imprese che eseguono impianti, installazioni o montaggi di sistemi, come ad esempio l’impianto di riscaldamento o l’impianto idraulico.

In questo caso si utilizzano prodotti marcati CE e predisposti per creare impianti che possono essere realizzati solo in loco e non in azienda.

Le aziende che eseguono i montaggi oltre ad essere abilitate a farlo, devono rilasciare la dichiarazione di conformità, relativa alla realizzazione dell’impianto ed al rispetto di questo delle leggi e delle norme.

Share and Enjoy:
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • oknotizie
  • tuttoblog
  • Yahoo! Bookmarks
  • Twitter

Dichiarazione di conformità, sempre.

giovedì, 4 agosto 2011

Qualcuno si interroga ancora sulla necessità o meno della dichiarazione di conformità che deve accompagnare i prodotti.

Porsi delle domande è sempre saggio, però prima o poi occorre trovare le risposte.

Ci sono due tipi di prodotti: quelli che devono sottostare a qualche direttiva specifica e quelli che non avendo una direttiva specifica devono sottostare alla Direttiva 2001/95/CE, sulla quale consigliamo a tutti un approfondimento.

Le direttive specifiche esigono che tutti i prodotti che sottostanno ad esse siano accompagnati dalla Dichiarazione di Conformità, che qualcuno chiama DICO, forse per sfruttare il ricordo di una infelice stagione di un nostro ex governo.

La Direttiva 2001/95/CE impone che tutti i  prodotti da essa regolati siano muniti di dichiarazione di conformità.

Posto che quanto sopra corrisponda al vero, e come sempre Vi invitiamo a verificare di persona, leggendo le direttive, non si comprende come ci sia qualcuno che ha ancora dubbi sulla necessaria presenza della suddetta dichiarazione.

Forse le perplessità sono da far risalire alla scarsa volontà dell’italica gente  ad assumersi le proprie responsabilità in modo chiaro.

Infatti oltre a dichiarare la conformità del prodotto questo documento rappresenta una chiara assunzione di responsabilità da parte del firmatario e questo a volte non rientra nei desiderata di molti operatori (sopratutto importatori), che ritengono che la responsabilità sia di chi produce e non di chi immette sul mercato il prodotto (magari chi produce è in Cina).

Concludo con un aneddoto: dopo circa 20 mail di spiegazioni, ho risposto ad un signore, per l’ennesima volta e chiaramente, che nessuno poteva sollevare il produttore (importatore), dalle proprie responsabilità. Il signore ha ribattuto con irritazione:-forse ho sbagliato a rivolgermi a Voi-.

Finalmente ho potuto dargli ragione ed indirizzarlo verso quegli esperti che come dicono loro: “certificano tutto il certificabile” e rilasciano certificati ISO 9001 senza aver neppure visitato l’azienda certificata, se non l’avessi visto con i miei occhi, l’avrei ritenuta una leggenda metropolitana.

 

 

Share and Enjoy:
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • oknotizie
  • tuttoblog
  • Yahoo! Bookmarks
  • Twitter

Chi fa da sé …………..

giovedì, 17 marzo 2011

FA PER TRE O FA MALE?

Desideriamo mettere in guardia il lettori ed i partecipanti a questo blog, nei confronti di un pericolo che è sempre esistito, ma con l’avvento di internet è purtroppo aumentato.

La grande disponibilità di informazioni, che una volta si trasmetteva con i libri ed il passaparola ed oggi ha trovato nel web la su massima espressione, espone a pericoli che sono direttamente proporzionali alla quantità di informazioni facilmente reperibili.

I pericoli di questa infinita fonte di notizie sono di due tipi:

- le notizie possono essere sbagliate e quando si tratta di cose tecniche il pericolo conseguente è evidente

- le notizie possono indurre il lettore ad una conclusione molto pericolosa cioè : FACCIO DA SOLO

Rileggendo un nostro articolo sulla direttiva macchine, che è volutamente dettagliato, ci è sorto il sospetto che basandosi su quanto in esso contenuto, qualcuno non esperto e/o senza ulteriori conoscenze specifiche, potesse affrontare da solo la marcatura CE di una macchina.

Anche la disponibilità di softwares, apparentemente economici, per redigere la documentazione necessaria alla marcatura CE, aiuta il lettore ad andare in questa direzione.

ATTENZIONE! Diplomarsi o laurearsi con i Bignami, e sempre stato utile solo a Bignami! Il pezzo di carta ottenuto attraverso le scorciatoie è e rimane un pezzo di carta.

Che l’analisi dei rischi non sia una cosa da neofiti lo dimostra la storia passata e recente, la catastrofe giapponese ci serva da monito! Laddove i maggiori esperti mondiali in materia hanno fallito, pensate davvero che avrebbe fatto meglio un dilettante?

Per fare una corretta analisi dei rischi non è sufficiente, né il nostro articolo, né tutto il nostro blog e neppure i softwares a “buon prezzo”  che si trovano in molti siti. Potremmo anche discutere anche sul “buon prezzo” (pagare poco per avere  nulla, è sempre uno spreco), ma lasciamo perdere per decenza.

L’analisi dei rischi non è una cosa che si possa improvvisare, ed in alcuni casi i redattori delle norme relative a queste analisi, consigliano di costituire un gruppo di lavoro composto da vari esperti, ed indicano (le norme) varie metodologie operative.

Quindi attenzione alle semplificazioni ed alle soluzioni già pronte, questa attività condiziona la sicurezza e la vita di coloro che a vario titolo avranno a che fare con la macchina durante tutta la sua vita

Pensate che sia il caso di adottare il

FAI DA TE?

 


Share and Enjoy:
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • oknotizie
  • tuttoblog
  • Yahoo! Bookmarks
  • Twitter

A proposito di cancelli

venerdì, 9 ottobre 2009
cancelli metallici

cancelli metallici

Nel tentativo di conoscere quali sono esattamente le procedure che deve applicare un costruttore di cancelli per apporre la marcatura CE, abbiamo interpellato vari organismi notificati e tutti ci hanno confermato che sono indispendabili le prove di tipo, che naturalmente svolgono loro.

Nessuno ci ha però spiegato che per costruzioni singole, cioè la stragrande maggioranza dei cancelli costruiti dai carpentieri artigiani, tale prova non è necessaria come previsto dalla direttiva sui materiali da costruzione, per i pezzi unici o comunque non di serie.

Molti piccoli artigiani si sono allarmati quando sono stati informati che avrebbero dovuto ricorrere all’intervento di laboratori, per fare le prove sui cancelli e poichè ritenevano tali prove incompatibili con le loro dimensioni e capacità economiche, hanno rinunciato a qualsiasi attività di marcatura.

Vogliamo chiarire a tutti gli artigiani che costruiscono prodotti non di serie, che è sufficiente provvedere alle procedure di autocertificazione, che queste procedure sono obbligatorie, ma sono fattibili presso le loro aziende e con un minimo di impegno.

Quindi nessuna procedura complicata o estremamente costosa, una volta compreso l’iter da attuare, ogni artigiano sarà in grado di apporre il marchio CE, con cognizione di causa e senza la necessità di sottoporsi a prove non necessarie.

marchio CE

marchio CE corretto

Ricordiamo peraltro che ricorrere a sistemi semplicistici, quali produrre dei documenti apparentemente corretti, ma privi di contenuto, cosa che succede spesso, è contrario alla legge, come non applicare il marchio CE.

Share and Enjoy:
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • oknotizie
  • tuttoblog
  • Yahoo! Bookmarks
  • Twitter

Marchio CE per cancelli metallici scorrevoli ed a battente

domenica, 6 settembre 2009

Tutti i cancelli metallici a battente e scorrevoli, esclusi quelli di dimensioni minime non carrabili e compresi tutti quelli elettrificati, devono avere il marchio CE.

cancelli metallici

cancelli metallici

L’obbligo deriva da due condizioni, quella di essere dei prodotti da costruzione, cioè stabilmente inglobati nelle costruzioni edili e quella di essere oggetto di una specifica direttiva Europea.

Quello che molti, anche tra gli addetti ai lavori, non sanno è che la marcatura CE nel caso dei cancelli non è una semplice autocertificazione, cioè i costruttori non possono in maniera autonoma applicare il marchio CE sui loro prodotti.

In questo caso,  è sempre necessario che il costruttore disponga di una certificazione di “tipo” che può essere rilasciata solo da un “organismo notificato”.

L’unica eccezione riguarda il caso di prodotti singoli, cioè eseguiti in unico esemplare, in questa situazione la direttiva prevede la possibilità di una procedura semplificata.

La certificazione di tipo è l’attestazione formale che un ente esterno ha preso visione di un prodotto “tipo”, lo ha sottosto alle prove previste dalla direttiva Europea e nel caso di conformità, ha rilasciato una dichiarazione scritta, che viene anche inviata al ministero competente.

Il costruttore potrà avvalersi di tale documentazione in tutte le sue produzioni successive, purchè possa dimostrare che i vari prodotti rientrano per sicurezza all’interno dei limiti definiti dai prodotti “tipo” , di cui possiede il documento di conformità.

Certamente questi obblighi previsti dalle normative, creeranno qualche difficoltà ai costruttori, che sono obbligati ad introdurre nuove procedure oltre alla semplice costruzione dei prodotti, ma ricordiamo che tutto ciò viene fatto per favorire la sicurezza, quindi i clienti ed i professionisti che hanno l’incarico delle direzioni lavori, devono pretendere il marchio CE.

Ai costruttori ricordiamo che adottare metodi di marcatura CE che rispettano solo apparentemente la norma, ma di fatto sono ridotti ad una serie di moduli compilati senza alcun  reale rispetto della normativa, rappresenta oltre ad un illecito, anche un grave rischio per gli utenti e per loro.

Share and Enjoy:
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • oknotizie
  • tuttoblog
  • Yahoo! Bookmarks
  • Twitter

Il fascicolo tecnico per il marchio CE

lunedì, 3 agosto 2009

La direttiva macchine 2006/42/CE e le altre direttive comunitarie, definiscono tutta la documentazione che il fabbricante, il suo mandatario se il fabbricante si trova fuori della CEE o l’importatore di materiali, prodotti,  macchine o impianti deve produrre per poter apporre il marchio CE.

La parte più importante della documentazione e della stessa marcatura CE, indicata in tutte le direttive relative ai prodotti soggetti a marcatura, è rappresentata dal fascicolo tecnico e purrtroppo come spesso succede, questa è la parte meno conosciuta e più trascurata, forse perché è la più complessa e sta alla base della realizzazione del prodotto. Alcuni addirittura lo confondono con il manuale.

Il fascicolo tecnico è una raccolta di tutti i documenti realizzati durante la progettazione, la costruzione, il collaudo della macchina. In esso sono inclusi i calcoli strutturali, le caratteristiche dei materiali utilizzati, i disegni costruttivi, gli schemi, la documentazione del materiale da commercio, le misurazioni di rumore aereo e di compatibilità elettromagnetica e tutte le altre caratteristiche principali del prodotto.

fascicolo tecnico

fascicolo tecnico

Innanzitutto  il fascicolo tecnico deve includere l’analisi dei rischi,  che rappresenta di fatto il punto di partenza di tutto il lavoro necessario per la marcatura CE.

Il fascicolo tecnico non deve essere fornito al cliente, ma deve essere archiviato presso il costruttore, non è necessario che sia presente fisicamente per poter apporre il marchio CE sul prodotto.

Le norme prescrivono che, a fronte di una richiesta da parte delle autorità competenti, il costruttore sia in grado di metterlo a disposizione nei tempi richiesti.

Tale aspetto porta spesso le aziende a sottovalutare il problema, demandando a un’eventuale ispezione, la necessità di produrre tale documento.

Il fascicolo tecnico deve essere attentamente analizzato con un tecnico esperto, preferibilmente esterno che conosca, oltre agli aspetti tecnici, quelli giuridici.

Per tale ragione, la realizzazione di tale documento e il reperimento di tutte le informazioni necessarie per la sua realizzazione, rappresentano  il lavoro più lungo, oneroso e difficile della marcatura CE.

Share and Enjoy:
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • oknotizie
  • tuttoblog
  • Yahoo! Bookmarks
  • Twitter