Archivi per la categoria ‘i cancelli, le porte e le chiusure in genere’

A proposito di cancelli

venerdì, 9 ottobre 2009

Nel tentativo di conoscere quali sono esattamente le procedure che deve applicare un costruttore di cancelli per apporre la marcatura CE, abbiamo interpellato vari organismi notificati e tutti ci hanno confermato che sono indispendabili le prove di tipo, che naturalmente svolgono loro.

Nessuno ci ha però spiegato che per costruzioni singole, cioè la stragrande maggioranza dei cancelli costruiti dai carpentieri artigiani, tale prova non è necessaria come previsto dalla direttiva sui materiali da costruzione, per i pezzi unici o comunque non di serie.

Molti piccoli artigiani si sono allarmati quando sono stati informati che avrebbero dovuto ricorrere all’intervento di laboratori, per fare le prove sui cancelli e poichè ritenevano tali prove incompatibili con le loro dimensioni e capacità economiche, hanno rinunciato a qualsiasi attività di marcatura.

Vogliamo chiarire a tutti gli artigiani che costruiscono prodotti non di serie, che è sufficiente provvedere alle procedure di autocertificazione, che queste procedure sono obbligatorie, ma sono fattibili presso le loro aziende e con un minimo di impegno.

Quindi nessuna procedura complicata o estremamente costosa, una volta compreso l’iter da attuare, ogni artigiano sarà in grado di apporre il marchio CE, con cognizione di causa e senza la necessità di sottoporsi a prove non necessarie.

Ricordiamo peraltro che ricorrere a sistemi semplicistici, quali produrre dei documenti apparentemente corretti, ma privi di contenuto, cosa che succede spesso, è contrario alla legge, come non applicare il marchio CE.

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Marchio CE per cancelli metallici scorrevoli ed a battente

domenica, 6 settembre 2009

Tutti i cancelli metallici a battente e scorrevoli, esclusi quelli di dimensioni minime non carrabili e compresi tutti quelli elettrificati, devono avere il marchio CE.

L’obbligo deriva da due condizioni, quella di essere dei prodotti da costruzione, cioè stabilmente inglobati nelle costruzioni edili e quella di essere oggetto di una specifica direttiva Europea.

Quello che molti, anche tra gli addetti ai lavori, non sanno è che la marcatura CE nel caso dei cancelli non è una semplice autocertificazione, cioè i costruttori non possono in maniera autonoma applicare il marchio CE sui loro prodotti.

In questo caso, come per le macchine presenti nell’allegato IV oppure per le caldaie, è sempre necessario che il costruttore disponga di una certificazione di “tipo” che può essere rilasciata solo da un “organismo notificato”.

La certificazione di tipo è l’attestazione formale che un ente esterno ha preso visione di un prodotto “tipo”, lo ha sottosto alle prove previste dalla direttiva Europea e nel caso di conformità, ha rilasciato una dichiarazione scritta, che viene anche inviata al ministero competente.

Il costruttore potrà avvalersi di tale documentazione in tutte le sue produzioni successive, purchè possa dimostrare che i vari prodotti rientrano per sicurezza all’interno dei limiti definiti dai prodotti “tipo” , di cui possiede il documento di conformità.

Certamente questi obblighi previsti dalle normative, creeranno qualche difficoltà ai costruttori, che sono obbligati ad introdurre nuove procedure oltre alla semplice costruzione dei prodotti, ma ricordiamo che tutto ciò viene fatto per favorire la sicurezza, quindi i clienti ed i professionisti che hanno l’incarico delle direzioni lavori, devono pretendere il marchio CE.

Ai costruttori ricordiamo che adottare metodi di marcatura CE che rispettano solo apparentemente la norma, ma di fatto sono ridotti ad una serie di moduli compilati senza alcun  reale rispetto della normativa, rappresenta oltre ad un illecito, anche un grave rischio per gli utenti e per loro.

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