Archivi per la categoria ‘i materiali da costruzione’

La parola agli stupidi? No!

mercoledì, 26 ottobre 2011

Fino ad ora abbiamo pubblicato tutti i commenti che sono stati inviati a questo blog!

Quelli che contraddicevano le nostre opinioni, quelli non proprio sensati ed a volte anche quelli che facevano pubblicità ad altri e quindi non del tutto disinteressati, in nome di una “ non censura” che ci sembra corretto adottare.

In democrazia anche gli stupidi hanno diritto di parola, ci mancherebbe altro, anche perchè rimane da stabilire chi ha il diritto di dichiarare chi è stupido e chi non lo è.

Ci siamo trovati però di fronte a situazioni nelle quali abbiamo deciso che questo diritto ce lo arroghiamo noi, perchè la stupidità è palese ed i danni che può provocare superano il diritto alla parola, soprattutto se questa si deve esprimere in un blog creato per fornire informazioni utili e fare chiarezza.

A chi può essere utile un’affermazione del genere?”per marcare un prodotto basta togliere l’etichetta da uno vecchio ed attaccarla su uno nuovo“, oppure “è l’etichetta che rende sicuro il prodotto” ed altre amenità del genere.

Noi abbiamo dedicato questo sito a coloro che ne vogliono sapere di più sulla marcatura CE, che vogliono fare delle obiezioni alle nostre affermazioni o anche contestare ciò che noi sosteniamo.

Teniamo attivo il sito, investendo il nostro tempo ed i nostri soldi, che sono quelli che guadagniamo dalla consulenza, che alcuni di Voi ci affidano.

Non crediamo di venire meno ai principi di eguaglianza e democrazia, che peraltro rispettiamo volontariamente e non per qualche obbligo, se non pubblichiamo stupidaggini, come quelle che ho menzionato in precedenza.

Chi non è d’accordo con ciò che noi facciamo e scriviamo lo può esprimere in modo civile e serio, chi invece ci invia stupidaggini come queste, sarà deviato nello spam, che è il posto adatto per i suoi commenti e forse anche per lui.

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Chiaramente, chiarimenti

lunedì, 24 ottobre 2011

In questo blog sono pubblicati circa 100 articoli ed una parte importante di essi è dedicata alla dichiarazione di conformità.

Alla dichiarazione di conformità abbiamo anche dedicato un sito specifico in cui le persone interessate possono trovare tutte le spiegazioni relative.

In molti altri articoli si parla di quali siano le varie componenti della marcatura CE e come essa debba essere realizzata.

Nonostante tutte queste informazioni siano disponibili (basterebbe avere la pazienza e la voglia di leggerle), continuiamo a ricevere mail e telefonate nelle quali si confondono i vari termini e si semplifica in modo disarmante l’attività di marcatura CE.

Forniamo di seguito alcuni chiarimenti:

- la Dichiarazione di Conformità NON è la Marcatura CE

- il marchio CE è come il bollino blu sull’auto, prima occorre fare i controlli

- il certificato CE NON è il marchio CE

- il certificato CE è il risultato di prove di laboratorio su UN CAMPIONE

- il marchio CE garantisce (dovrebbe) la sicurezza di ogni singolo esemplare di prodotto e NON solo del campione

Per fare la marcatura CE e quindi applicare il marchio CE, è necessario partire dalla progettazione in sicurezza dei prodotti e poi realizzarli in modo sicuro ed infine controllarli a fine produzione.

Chiaramente per i prodotti importati si potrà fare solo la documentazione a posteriori, partendo dal presupposto che il prodotto sia sicuro ed a norme, diversamente non si potrebbe fare.

Speriamo che ora, dopo aver letto queste poche righe, non ci sia più qualcuno che ci chiede come fare la dichiarazione di conformità per marcare CE il prodotto.

 

 

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La Dichiarazione di Conformità (DICO)

lunedì, 8 agosto 2011

(Qualcuno la chiama DICO per fare confusione)

E’ il documento sottoscritto dal Produttore o da un suo Mandatario, se il produttore non è residente nella CEE o dall’Importatore, nel quale si attesta che il prodotto rispetta alcune specifiche Direttive e Norme.

dichiarazione di conformità

dichiarazione di conformità

Contrariamente a quanto molti pensano e divulgano, anche quando si ricorre ad un Organismo Notificato, ad esempio IMQ, la marcatura CE e la Dichiarazione di Conformità che ne fa parte, sono una responsabilità esclusiva del Produttore o dell’Importatore.

Un laboratorio o un organismo notificato, può certificare che un prodotto rispetta le norme che lo riguardano, ma non può rilasciare la marcatura CE, perchè questa comprende anche il controllo di produzione, che può fare solo il costruttore/importatore.

Confondere tra le prove sul prodotto e la conformità di tutta la produzione è un errore comune e spesso sfruttato da chi ne trae vantaggio, la responsabilità non si può delegare.

Come si fa la Dichiarazione di conformità? Tutte le Direttive lo spiegano ed è  molto semplice, essa deve contenere:

- dati del costruttore e del legale rappresentante

- dati e descrizione generale del prodotto

- norme e direttive a cui il prodotto è conforme

- informazioni relative alla produzione es: n° matricola, lotto, partita, ultime due cifre dell’anno di produzione

- data e firma autografa di chi la sottocrive

ma……. attenzione,  la Dichiarazione di Conformità deve esserci sempre, è indispensabile, ma non sufficiente, quindi non va confusa con la Marcatura CE,  di cui è solo una parte, le altre sono descritte in questo sito.

Oltre alla Dichiarazione di Conformità, per le “quasi macchine” è prevista la Dichiarazione di Incorporazione e bisogna fare molta attenzione a questa distinzione, che cambia in modo importante la responsabilità del costruttore.

Esiste anche un altro tipo di Dichiarazione di Conformità, quella di installazione, che devono rilasciare tutte le imprese che eseguono impianti, installazioni o montaggi di sistemi, come ad esempio l’impianto di riscaldamento o l’impianto idraulico.

In questo caso si utilizzano prodotti marcati CE e predisposti per creare impianti che possono essere realizzati solo in loco e non in azienda.

Le aziende che eseguono i montaggi oltre ad essere abilitate a farlo, devono rilasciare la dichiarazione di conformità, relativa alla realizzazione dell’impianto ed al rispetto di questo delle leggi e delle norme.

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Dichiarazione di conformità, sempre.

giovedì, 4 agosto 2011

Qualcuno si interroga ancora sulla necessità o meno della dichiarazione di conformità che deve accompagnare i prodotti.

Porsi delle domande è sempre saggio, però prima o poi occorre trovare le risposte.

Ci sono due tipi di prodotti: quelli che devono sottostare a qualche direttiva specifica e quelli che non avendo una direttiva specifica devono sottostare alla Direttiva 2001/95/CE, sulla quale consigliamo a tutti un approfondimento.

Le direttive specifiche esigono che tutti i prodotti che sottostanno ad esse siano accompagnati dalla Dichiarazione di Conformità, che qualcuno chiama DICO, forse per sfruttare il ricordo di una infelice stagione di un nostro ex governo.

La Direttiva 2001/95/CE impone che tutti i  prodotti da essa regolati siano muniti di dichiarazione di conformità.

Posto che quanto sopra corrisponda al vero, e come sempre Vi invitiamo a verificare di persona, leggendo le direttive, non si comprende come ci sia qualcuno che ha ancora dubbi sulla necessaria presenza della suddetta dichiarazione.

Forse le perplessità sono da far risalire alla scarsa volontà dell’italica gente  ad assumersi le proprie responsabilità in modo chiaro.

Infatti oltre a dichiarare la conformità del prodotto questo documento rappresenta una chiara assunzione di responsabilità da parte del firmatario e questo a volte non rientra nei desiderata di molti operatori (sopratutto importatori), che ritengono che la responsabilità sia di chi produce e non di chi immette sul mercato il prodotto (magari chi produce è in Cina).

Concludo con un aneddoto: dopo circa 20 mail di spiegazioni, ho risposto ad un signore, per l’ennesima volta e chiaramente, che nessuno poteva sollevare il produttore (importatore), dalle proprie responsabilità. Il signore ha ribattuto con irritazione:-forse ho sbagliato a rivolgermi a Voi-.

Finalmente ho potuto dargli ragione ed indirizzarlo verso quegli esperti che come dicono loro: “certificano tutto il certificabile” e rilasciano certificati ISO 9001 senza aver neppure visitato l’azienda certificata, se non l’avessi visto con i miei occhi, l’avrei ritenuta una leggenda metropolitana.

 

 

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Chi fa da sé …………..

giovedì, 17 marzo 2011

FA PER TRE O FA MALE?

Desideriamo mettere in guardia il lettori ed i partecipanti a questo blog, nei confronti di un pericolo che è sempre esistito, ma con l’avvento di internet è purtroppo aumentato.

La grande disponibilità di informazioni, che una volta si trasmetteva con i libri ed il passaparola ed oggi ha trovato nel web la su massima espressione, espone a pericoli che sono direttamente proporzionali alla quantità di informazioni facilmente reperibili.

I pericoli di questa infinita fonte di notizie sono di due tipi:

- le notizie possono essere sbagliate e quando si tratta di cose tecniche il pericolo conseguente è evidente

- le notizie possono indurre il lettore ad una conclusione molto pericolosa cioè : FACCIO DA SOLO

Rileggendo un nostro articolo sulla direttiva macchine, che è volutamente dettagliato, ci è sorto il sospetto che basandosi su quanto in esso contenuto, qualcuno non esperto e/o senza ulteriori conoscenze specifiche, potesse affrontare da solo la marcatura CE di una macchina.

Anche la disponibilità di softwares, apparentemente economici, per redigere la documentazione necessaria alla marcatura CE, aiuta il lettore ad andare in questa direzione.

ATTENZIONE! Diplomarsi o laurearsi con i Bignami, e sempre stato utile solo a Bignami! Il pezzo di carta ottenuto attraverso le scorciatoie è e rimane un pezzo di carta.

Che l’analisi dei rischi non sia una cosa da neofiti lo dimostra la storia passata e recente, la catastrofe giapponese ci serva da monito! Laddove i maggiori esperti mondiali in materia hanno fallito, pensate davvero che avrebbe fatto meglio un dilettante?

Per fare una corretta analisi dei rischi non è sufficiente, né il nostro articolo, né tutto il nostro blog e neppure i softwares a “buon prezzo”  che si trovano in molti siti. Potremmo anche discutere anche sul “buon prezzo” (pagare poco per avere  nulla, è sempre uno spreco), ma lasciamo perdere per decenza.

L’analisi dei rischi non è una cosa che si possa improvvisare, ed in alcuni casi i redattori delle norme relative a queste analisi, consigliano di costituire un gruppo di lavoro composto da vari esperti, ed indicano (le norme) varie metodologie operative.

Quindi attenzione alle semplificazioni ed alle soluzioni già pronte, questa attività condiziona la sicurezza e la vita di coloro che a vario titolo avranno a che fare con la macchina durante tutta la sua vita

Pensate che sia il caso di adottare il

FAI DA TE?

 


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A tutti gli importatori

giovedì, 18 novembre 2010

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

Preso atto che la battaglia contro i comportamenti scorretti presso le dogane non può essere un compito che si assume questo blog.

Tenuto conto che i documenti che regolano l’attività di importazione sono chiari, ancorché sconosciuti.

Considerato che lo scopo di questo blog è cercare di fare chiarezza sulla marcatura CE, e non di risolvere problemi causati da altri, attività che si presenta come il tentativo di raddrizzare le gambe ai cani.

ABBIAMO DECISO

DI METTERE A DISPOSIZIONE DI TUTTI COLORO CHE CE LO RICHIEDERANNO

IL “MANUALE PROCEDURALE PER I CONTROLLI DOGANALI”

Così ognuno potrà leggerlo e non dovrà fidarsi delle nostre interpretazioni.

Potrà inoltre decidere, in base a quanto contenuto in detto Manuale, come agire nei confronti di coloro, che palesemente violano tale regolamento, creando gravissimi danni agli Importatori ed agli Operatori Economici, in barba alla crisi.

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La marcatura CE dei materiali da costruzione

giovedì, 1 luglio 2010

Marcatura Ce Materiali da Costruzione

I materiali da costruzione sono stati oggetto di interesse da parte degli organismi europei, che si occupano di definire i criteri di rispetto (direttive) fin dal 1988 e la vastità e l’importanza di tale direttiva, è stata forse la causa per cui è stata generalmente ignorata.

La direttiva definisce “materiale da costruzione” qualsiasi prodotto che venga incluso in modo stabile nelle costruzioni industriali, commerciali o di uso civile e questo dà un’idea di quanti siano questi prodotti.

Con il passare degli anni e l’aumento della sensibilità nel confronti della sicurezza, sono state pubblicate specifiche norme su specifiche categorie di prodotti, come i cancelli e le porte, le travi in legno, i pannelli in calcestruzzo, i tondini per il cemento armato, ecc.

Esiste un elenco di tutti le famiglie di materiali che sono soggetti a normative specifiche e che devono riportare il marchio CE  e tale elenco si allunga con il passare del tempo, dato che vengono emanate sempre nuove normative, per i prodotti non ancora soggetti a specifiche regole, i costruttori devono far riferimento alla direttiva generale.

I principi da rispettare sono quelli della sicurezza al momento dell’uso, della costruzione nel rispetto delle norme, della garanzia che i sistemi di produzione mantengano nel tempo le caratteristiche predefinite per i prodotti.

La quantità di prodotti e la quantità di norme rende quasi obbligatorio che il primo passo per la marcatura CE sia la verifica dello stato attuale delle legislazione in materia e specificamente in relazione la prodotto che interessa, successivamente si passa alla parte pratica, che inizia dalla progettazione ed arriva al collaudo ed alla marcatura.

La marcatura è l’applicazione del marchio CE e rappresenta, da un lato la formalizzazione di un percorso di produzione preciso e controllato, dall’altro l’evidenza che l’azienda applica un metodo di produzione che è sempre sotto controllo.

La marcatura CE non è perciò un lavoro episodico che il costruttore esegue o fa eseguire da qualche ente terzo, la marcatura CE è un’attività propira del produttore o  importatore  che garantisce la conformità del prodotto venduto alle leggi che ne regoalno la commercializzazione all’interno della Comunità Europea.

Negli ultimi anni il legislatore ha proseguito nel percorso di approfondimento normativo adottando un criterio assolutamente condivisibile, ovvero tutto ciò che entra nelle costruzioni, non solo deve essere oggetto di marcatura CE, ma deve anche essere sottoposto a prove di laboratorio e verifiche di produzione certificate.

La ragione è semplice, mentre nelle macchine e negli altri settori in genere il rapporto tra produttore ed utilizzatore è diretto, nel campo delle costruzioni non è quasi mai così e gli utilizzatori di un immobile di tipo civile o industriale non hanno rapporti diretti con i costruttori, quindi per salvaguardare i primi si impongono regole più vincolanti sui prodotti dei secondi.

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Norme tecniche per le costruzioni, un passo significativo

domenica, 1 novembre 2009

Però ci è voluto un terremoto, non politico ma reale ed un numero di morti, che una società evoluta non si dovrebbe mai permettere, per far si che almeno per una volta finisse l’eterno gioco, di allungare i tempi per far entrare in vigore leggi innovative e migliorative, decidendo che l’entrata in vigore delle nuove norme tecniche, pronte dal 2008, fosse il 1° luglio 2009, anzichè il 2010.

Magari entro il 2010, qualche lobby, che da noi a differenza che negli Stati Uniti, ci sono, ma sono più o meno occulte, sarebbe stata un grado di far spostare il termine per l’attivazione di questa nuova serie di regole, ma questa volta la natura ci ha spinti verso il progresso, dimostrando se ce ne fosse stato bisogno, che anche all’Aquila, come in tutte le altre parti d’Italia, hanno operato costruttori senza scrupoli, che hanno aggravato gli effetti del sisma, con costruzioni eseguite assolutamente al di fuori delle norme.

Ciò che gli organi di stampa e le televisioni non dicono, e le associazioni di categoria si guardano bene da evidenziare, è che quando una costruzione crolla, per qualsiasi tipo di evento naturale, la responsabilità e di chi l’ha progettata e/o costruita.

Anche rispettando le  vecchie norme tecniche e costruendo secondo le regole in vigore da decenni ed il buon senso abbinato ai criteri operativi del buon padre di famiglia, si possono costruire edifici, che resistano a qualsiasi tipo di evento naturale.

Se si aumenta l’acqua nel calcestruzzo per renderlo più fluido, se si diminuisce la quantità di ferro per risparmiare, se si usa sabbia di mare anzichè quella di fiume, se si riducono le sezioni resistenti delle travi, se si dimezza la quantità di cemento nella malta, allora non si può parlare di disgrazie imprevedibili, si deve o si dovrebbe parlare solo di dolo.

Ora le nuove norme tecniche definiscono con maggiore precisione, le caratteristiche dei prodotti e le metodologie operative. Si stabilisce che il ferro per il calcestruzzo armato è di un tipo solo, con un preciso indice di resistenza e non come prima, in cui due tipologie nominali corrispondevano, sarebbe meglio dire corrispondono, ad un solo tipo di ferro prodotto in ferriera, a cui si attaccavano cartellini diversi. Si stabilisce che i provini di calcestruzzo siano eseguiti in presenza del direttore dei lavori e sotto la sua responsabilità, e non forniti dall’impresa, dopo giorni da quando è stato eseguito il getto. Si stabiliscono criteri di definizione più chiari per le forniture di materiali.

Le nuove norme tecniche stabiliscono sopratutto che, i materiali che arrivano in cantiere, siano provvisti di marcatura CE e salvo qualche dilazione ( travi in legno) questa marcatura sia presente già da subito, visto che per legge è obbligatoria dal 1993, cioè qualche anno fa.

Le nuove norme tecniche hanno purtroppo un difetto, dovendo parlare di tutto ciò che riguarda le costruzioni ed i cantieri, sono molte e constano di svariate centinaia di pagine, che devono essere studiate e ben comprese dagli addetti ai lavori.

Crediamo che sia un grosso sforzo, ma crediamo anche che tutti coloro che hanno responsabilità gestionali ed operative nel settore delle costruzioni, siano adeguatamente remunerati e debbano essere coscienti che da loro, dipende la sicurezza futura dei fruitori delle loro opere. Il loro impegno non dura solo per i 10 anni dopo la costruzione, ma per tutta la vita dell’opera, cioè decenni e se guardano il loro lavoro con quest’ottica, comprenderanno che è molto meglio studiare ed applicare le norme tecniche oggi, piuttosto che farlo dopo aver ricevuto un avviso di garanzia.

Naturalmente come sempre, anche l’utente finale si deve attivare, pretendendo di conoscere, prima di acquistare una costruzione, se in essa sono stati utilizzati prodotti marcati CE e dato che ciò è possibile saperlo anche a posteriori, non è sufficiente fidarsi della parola, ma si possono chiedere le documentazioni, solo così coloro che magari oggi sono un pò pigri, saranno stimolati a fare bene il loro dovere.

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Slittano i termini per il marchio CE sulle travi in legno

mercoledì, 9 settembre 2009

La marcatura CE delle travi in legno è stata posticipata di 2 anni per le travi lamellari e di 3 anni per quelle in legno massiccio, rispetto al 01-09-2009 data in cui entrava in vigore l’obbligo di marcatura.

Questa proroga rappresenta certamente una notizia positiva per i produttori, che si trovavano dal primo di settembre 2009 a sottostare a quanto previsto in precedenza, cioè l’obbligatorietà di marcatura CE.

Questo ulteriore tempo concesso ai produttori dovrebbe essere utlizzato in modo profiquo, per non ritrovarsi al momento della scadenza nella situazione attuale, con inevitabili difficoltà e problemi.

Ricordiamo che la marcatura CE dei prodotti da costruzione, già prevista dal 1988, non è un orpello burocratico, ma una valida difesa della sicurezza e della salute dei consumatori in genere, quindi tutti noi.

Essa prevede infatti che i costruttori certifichino formalmente le caratteristiche costruttive e di idoneità di tutti i prodotti, che vengono impiegati nelle costruzioni. Non serve ricordare i recenti accadimenti dell’Aquila, per comprendere quanto ciò sia importante.

Riteniamo che i produttori seri ed onesti abbiano tutto l’interesse a mettere sul mercato prodotti sicuri e lo stesso interesse è quello degli utilizzatori, solo in questo modo si potrà migliorare la qualità complessiva  delle costruzioni, dei prodotti e della nostra sicurezza.

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Marchio CE per cancelli metallici scorrevoli ed a battente

domenica, 6 settembre 2009

Tutti i cancelli metallici a battente e scorrevoli, esclusi quelli di dimensioni minime non carrabili e compresi tutti quelli elettrificati, devono avere il marchio CE.

cancelli metallici

cancelli metallici

L’obbligo deriva da due condizioni, quella di essere dei prodotti da costruzione, cioè stabilmente inglobati nelle costruzioni edili e quella di essere oggetto di una specifica direttiva Europea.

Quello che molti, anche tra gli addetti ai lavori, non sanno è che la marcatura CE nel caso dei cancelli non è una semplice autocertificazione, cioè i costruttori non possono in maniera autonoma applicare il marchio CE sui loro prodotti.

In questo caso,  è sempre necessario che il costruttore disponga di una certificazione di “tipo” che può essere rilasciata solo da un “organismo notificato”.

L’unica eccezione riguarda il caso di prodotti singoli, cioè eseguiti in unico esemplare, in questa situazione la direttiva prevede la possibilità di una procedura semplificata.

La certificazione di tipo è l’attestazione formale che un ente esterno ha preso visione di un prodotto “tipo”, lo ha sottosto alle prove previste dalla direttiva Europea e nel caso di conformità, ha rilasciato una dichiarazione scritta, che viene anche inviata al ministero competente.

Il costruttore potrà avvalersi di tale documentazione in tutte le sue produzioni successive, purchè possa dimostrare che i vari prodotti rientrano per sicurezza all’interno dei limiti definiti dai prodotti “tipo” , di cui possiede il documento di conformità.

Certamente questi obblighi previsti dalle normative, creeranno qualche difficoltà ai costruttori, che sono obbligati ad introdurre nuove procedure oltre alla semplice costruzione dei prodotti, ma ricordiamo che tutto ciò viene fatto per favorire la sicurezza, quindi i clienti ed i professionisti che hanno l’incarico delle direzioni lavori, devono pretendere il marchio CE.

Ai costruttori ricordiamo che adottare metodi di marcatura CE che rispettano solo apparentemente la norma, ma di fatto sono ridotti ad una serie di moduli compilati senza alcun  reale rispetto della normativa, rappresenta oltre ad un illecito, anche un grave rischio per gli utenti e per loro.

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