Archivi per la categoria ‘le macchine ed i macchinari’

Privo di titolo

giovedì, 13 maggio 2010

Lasciamo a Voi la scelta del titolo per questo articolo, perchè non siamo riusciti a scegliere tra:

cosa direste se?

finalmente!

anche le montagne si muovono.

Spieghiamo l’arcano, la nuova direttiva macchine, ma anche la vecchia (se la si leggeva con la volontà di applicarla e non di eluderla), indica chiaramente che le pompe, i pistoni e gli accessori per oleoidraulica devono essere marcati CE.

Non tanto perchè sia indispensabile il marchietto, quanto perchè è ed era obbligatoria la messa in atto delle procedure per arrivare alla marcatura.

Ricordiamo che la marcatura CE è la dimostrazione con cui il costruttore fornisce la garanzia della sicurezza del prodotto e per un “qualcosa” che arriva a 200-300 atmosfere di pressione forse questa garanzia è opportuna, almeno questa è la nostra opinione.

Ora finalmente questa sembra essere l’opinione anche di qualche eminente associazione di categoria che comunica ai suoi iscritti, con 5 mesi di ritardo dall’entrata in vigore inderogabile della Direttiva Macchine, che i loro prodotti, cioè le pompe, devono essere marcate CE.

Dopo aver fornito questo brillante servizio, che mette a rischio di sequestro tutti i prodotti immessi sul mercato dalle più importanti case produttrici italiane, questi difensori della categoria chiedono ai loro iscritti di pagare un obolo, non proprio indifferente per conoscere ciò che trovano  gratis sul nostro sito.

Quindi cosa direste se la Vostra associazione Vi trattasse così? Forse – finalmente! o forse potreste concordare con noi che a volta anche le montagne si muovono. Peccato che lo facciano con un certo ritardo di cui rischiano di pagare le conseguenze gli associati, che fidandosi hanno dato retta agli “editti” dell’associazione in palese contrasto con le direttive europee.

Forse un pò più di attenzione ad internet ed un pò meno di fiducia in chi non se la merita non guasterebbe.

Chiosa finale: mentre i nostri articoli e le nostre opinioni, sono a disposizione di tutti, sono quindi criticabili e ci pongono in discussione, i proclami di queste associazioni sono rigorosamente riservate agli iscritti. sic.

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La marcatura delle macchine

venerdì, 30 ottobre 2009

Marcatura Ce Macchine

La direttiva macchine, di cui è entrata in vigore la Nuova Edizione il 29-12-2009, definisce “macchina” un insieme di parti meccaniche, di cui almeno una mobile per effetto di una forza non umana, e questa forza può essere già presente o essere applicata in un momento successivo.

Con buona pace di coloro ( associazioni di categoria in prima linea ) che vorrebbero che i loro prodotti fossero ” non macchine ” ,  solo perchè non c’è ancora il motore accoppiato o manca la spina, come se una pompa diventasse macchina, solo nel momento in cui l’elettricista ci aggiunge il motore, assumendosi così, secondo queste scaltre associazioni, tutto l’onere della marcatura.  Comodo no!

La Nuova Direttiva Macchine impone per l’ immissione sul mercato europeo delle macchine e delle quasi macchine, che siano provviste del marchio CE, questo vale anche per quelle importate, sia nuove che usate.

Il soggetto tenuto ad apporre la marcatura in base alla Nuova Direttiva Macchine è il costruttore o un suo delegato, purché almeno uno dei due sia presente giuridicamente all’interno della Comunità Europea, in assenza di questa condizione, il soggetto obbligato è l’importatore.

Vediamo quindi come si procede per poter apporre il marchio CE, su una macchina.

La Nuova Direttiva Macchine indica che già  fase di progettazione è necessario rispettare alcune normative che prendono in considerazione l’aspetto delle sicurezza, è infatti logico che una macchina sarà costruita in modo sicuro, se chi la progetta prevede come evitare i pericoli o ridurre i rischi al più basso livello possibile.

Quindi in fase di progettazione si deve produrre un documento che si chiama “analisi dei rischi “, con il quale si mettono in evidenza i pericoli connessi alla macchina, gli interventi pensati per ridurre il rischio ed eventualmente l’indicazione dei rischi residui.

In questa fase è di fondamentale importanza prendere in considerazione i “Requisiti Essenziali per la Sicurezza e la Salute“, che sono indicati in un capitolo della Direttiva Macchine e che identificano i principali aspetti di rischio da prendere in considerazione, in fase di progettazione e di costruzione della macchina.

Dalla progettazione si passa alla costruzione, tenendo ovviamente conto dei risultati dell’analisi dei rischi in modo che questa sia rispettata.

In fase costruttiva è necessario adottare tutti i criteri ed i metodi per costruire  la macchina  in modo sicuro e che si possa dimostrare che il prodotto costruito risponda ai requisiti prescritti dalla progettazione.

Ovviamente non è sufficiente “lavorare bene” è necessario poterlo dimostrare, ed ogni organizzazione adotterà le procedure, che per essa sono le più convenienti e pratiche, l’unica cosa certa è che queste procedure ci devono essere ed essere formalizzate, cioè scritte in modo coerente e rispettoso delle norme es. ISO 9001-2008.

Per costruire una macchina è necessario avere redatto una distinta base, dei disegni, degli schemi di impianto, dei circuiti, in ogni caso la documentazione che illustra a chi costruisce ed a titolo di memoria, da cosa è composta e come è costruita la macchina.

Naturalmente è necessario sapere anche da chi e quando la macchina è stata costruita ed inoltre ci deve essere l’identificazione della stessa mediante il numero di matricola.

La macchina dopo essere stata costruita ed opportunamente collaudata con relativo verbale che riporta gli estremi delle prove eseguite, può essere messa in commercio solo se accompagnata da un manuale di installazione uso e manutenzione, all’interno del quale deve trovarsi o stampata o allegata la dichiarazione di conformità ed una riproduzione dell’etichetta.

L’etichetta con il marchio CE ed altri dati richiesti dalla Direttiva Macchine deve essere applicata al macchinario e le scritte devono essere indelebili secondo un criterio di resistenza alla cancellazione previsto anch’esso dalla norma.

Presso l’azienda devono essere conservate copie di:

-          dichiarazione di conformità della macchina

-          manuale d’uso relativo al modello

-          copia del modello dell’etichetta CE

-          documentazione di produzione della macchina per la rintracciabilità

-          documentazione delle prove

Devono essere invece messe a disposizione su richiesta dell’autorità tutti gli altri documenti cioè:

-          il fascicolo tecnico

-          i dati relativi alle forniture di tutti i materiali ed i componenti

-          le procedure documentate di produzione

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