Archivi per la categoria ‘le macchine ed i macchinari’

La parola agli stupidi? No!

mercoledì, 26 ottobre 2011

Fino ad ora abbiamo pubblicato tutti i commenti che sono stati inviati a questo blog!

Quelli che contraddicevano le nostre opinioni, quelli non proprio sensati ed a volte anche quelli che facevano pubblicità ad altri e quindi non del tutto disinteressati, in nome di una “ non censura” che ci sembra corretto adottare.

In democrazia anche gli stupidi hanno diritto di parola, ci mancherebbe altro, anche perchè rimane da stabilire chi ha il diritto di dichiarare chi è stupido e chi non lo è.

Ci siamo trovati però di fronte a situazioni nelle quali abbiamo deciso che questo diritto ce lo arroghiamo noi, perchè la stupidità è palese ed i danni che può provocare superano il diritto alla parola, soprattutto se questa si deve esprimere in un blog creato per fornire informazioni utili e fare chiarezza.

A chi può essere utile un’affermazione del genere?”per marcare un prodotto basta togliere l’etichetta da uno vecchio ed attaccarla su uno nuovo“, oppure “è l’etichetta che rende sicuro il prodotto” ed altre amenità del genere.

Noi abbiamo dedicato questo sito a coloro che ne vogliono sapere di più sulla marcatura CE, che vogliono fare delle obiezioni alle nostre affermazioni o anche contestare ciò che noi sosteniamo.

Teniamo attivo il sito, investendo il nostro tempo ed i nostri soldi, che sono quelli che guadagniamo dalla consulenza, che alcuni di Voi ci affidano.

Non crediamo di venire meno ai principi di eguaglianza e democrazia, che peraltro rispettiamo volontariamente e non per qualche obbligo, se non pubblichiamo stupidaggini, come quelle che ho menzionato in precedenza.

Chi non è d’accordo con ciò che noi facciamo e scriviamo lo può esprimere in modo civile e serio, chi invece ci invia stupidaggini come queste, sarà deviato nello spam, che è il posto adatto per i suoi commenti e forse anche per lui.

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Chiaramente, chiarimenti

lunedì, 24 ottobre 2011

In questo blog sono pubblicati circa 100 articoli ed una parte importante di essi è dedicata alla dichiarazione di conformità.

Alla dichiarazione di conformità abbiamo anche dedicato un sito specifico in cui le persone interessate possono trovare tutte le spiegazioni relative.

In molti altri articoli si parla di quali siano le varie componenti della marcatura CE e come essa debba essere realizzata.

Nonostante tutte queste informazioni siano disponibili (basterebbe avere la pazienza e la voglia di leggerle), continuiamo a ricevere mail e telefonate nelle quali si confondono i vari termini e si semplifica in modo disarmante l’attività di marcatura CE.

Forniamo di seguito alcuni chiarimenti:

- la Dichiarazione di Conformità NON è la Marcatura CE

- il marchio CE è come il bollino blu sull’auto, prima occorre fare i controlli

- il certificato CE NON è il marchio CE

- il certificato CE è il risultato di prove di laboratorio su UN CAMPIONE

- il marchio CE garantisce (dovrebbe) la sicurezza di ogni singolo esemplare di prodotto e NON solo del campione

Per fare la marcatura CE e quindi applicare il marchio CE, è necessario partire dalla progettazione in sicurezza dei prodotti e poi realizzarli in modo sicuro ed infine controllarli a fine produzione.

Chiaramente per i prodotti importati si potrà fare solo la documentazione a posteriori, partendo dal presupposto che il prodotto sia sicuro ed a norme, diversamente non si potrebbe fare.

Speriamo che ora, dopo aver letto queste poche righe, non ci sia più qualcuno che ci chiede come fare la dichiarazione di conformità per marcare CE il prodotto.

 

 

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La Dichiarazione di Conformità (DICO)

lunedì, 8 agosto 2011

(Qualcuno la chiama DICO per fare confusione)

E’ il documento sottoscritto dal Produttore o da un suo Mandatario, se il produttore non è residente nella CEE o dall’Importatore, nel quale si attesta che il prodotto rispetta alcune specifiche Direttive e Norme.

dichiarazione di conformità

dichiarazione di conformità

Contrariamente a quanto molti pensano e divulgano, anche quando si ricorre ad un Organismo Notificato, ad esempio IMQ, la marcatura CE e la Dichiarazione di Conformità che ne fa parte, sono una responsabilità esclusiva del Produttore o dell’Importatore.

Un laboratorio o un organismo notificato, può certificare che un prodotto rispetta le norme che lo riguardano, ma non può rilasciare la marcatura CE, perchè questa comprende anche il controllo di produzione, che può fare solo il costruttore/importatore.

Confondere tra le prove sul prodotto e la conformità di tutta la produzione è un errore comune e spesso sfruttato da chi ne trae vantaggio, la responsabilità non si può delegare.

Come si fa la Dichiarazione di conformità? Tutte le Direttive lo spiegano ed è  molto semplice, essa deve contenere:

- dati del costruttore e del legale rappresentante

- dati e descrizione generale del prodotto

- norme e direttive a cui il prodotto è conforme

- informazioni relative alla produzione es: n° matricola, lotto, partita, ultime due cifre dell’anno di produzione

- data e firma autografa di chi la sottocrive

ma……. attenzione,  la Dichiarazione di Conformità deve esserci sempre, è indispensabile, ma non sufficiente, quindi non va confusa con la Marcatura CE,  di cui è solo una parte, le altre sono descritte in questo sito.

Oltre alla Dichiarazione di Conformità, per le “quasi macchine” è prevista la Dichiarazione di Incorporazione e bisogna fare molta attenzione a questa distinzione, che cambia in modo importante la responsabilità del costruttore.

Esiste anche un altro tipo di Dichiarazione di Conformità, quella di installazione, che devono rilasciare tutte le imprese che eseguono impianti, installazioni o montaggi di sistemi, come ad esempio l’impianto di riscaldamento o l’impianto idraulico.

In questo caso si utilizzano prodotti marcati CE e predisposti per creare impianti che possono essere realizzati solo in loco e non in azienda.

Le aziende che eseguono i montaggi oltre ad essere abilitate a farlo, devono rilasciare la dichiarazione di conformità, relativa alla realizzazione dell’impianto ed al rispetto di questo delle leggi e delle norme.

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Dichiarazione di conformità, sempre.

giovedì, 4 agosto 2011

Qualcuno si interroga ancora sulla necessità o meno della dichiarazione di conformità che deve accompagnare i prodotti.

Porsi delle domande è sempre saggio, però prima o poi occorre trovare le risposte.

Ci sono due tipi di prodotti: quelli che devono sottostare a qualche direttiva specifica e quelli che non avendo una direttiva specifica devono sottostare alla Direttiva 2001/95/CE, sulla quale consigliamo a tutti un approfondimento.

Le direttive specifiche esigono che tutti i prodotti che sottostanno ad esse siano accompagnati dalla Dichiarazione di Conformità, che qualcuno chiama DICO, forse per sfruttare il ricordo di una infelice stagione di un nostro ex governo.

La Direttiva 2001/95/CE impone che tutti i  prodotti da essa regolati siano muniti di dichiarazione di conformità.

Posto che quanto sopra corrisponda al vero, e come sempre Vi invitiamo a verificare di persona, leggendo le direttive, non si comprende come ci sia qualcuno che ha ancora dubbi sulla necessaria presenza della suddetta dichiarazione.

Forse le perplessità sono da far risalire alla scarsa volontà dell’italica gente  ad assumersi le proprie responsabilità in modo chiaro.

Infatti oltre a dichiarare la conformità del prodotto questo documento rappresenta una chiara assunzione di responsabilità da parte del firmatario e questo a volte non rientra nei desiderata di molti operatori (sopratutto importatori), che ritengono che la responsabilità sia di chi produce e non di chi immette sul mercato il prodotto (magari chi produce è in Cina).

Concludo con un aneddoto: dopo circa 20 mail di spiegazioni, ho risposto ad un signore, per l’ennesima volta e chiaramente, che nessuno poteva sollevare il produttore (importatore), dalle proprie responsabilità. Il signore ha ribattuto con irritazione:-forse ho sbagliato a rivolgermi a Voi-.

Finalmente ho potuto dargli ragione ed indirizzarlo verso quegli esperti che come dicono loro: “certificano tutto il certificabile” e rilasciano certificati ISO 9001 senza aver neppure visitato l’azienda certificata, se non l’avessi visto con i miei occhi, l’avrei ritenuta una leggenda metropolitana.

 

 

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Chi fa da sé …………..

giovedì, 17 marzo 2011

FA PER TRE O FA MALE?

Desideriamo mettere in guardia il lettori ed i partecipanti a questo blog, nei confronti di un pericolo che è sempre esistito, ma con l’avvento di internet è purtroppo aumentato.

La grande disponibilità di informazioni, che una volta si trasmetteva con i libri ed il passaparola ed oggi ha trovato nel web la su massima espressione, espone a pericoli che sono direttamente proporzionali alla quantità di informazioni facilmente reperibili.

I pericoli di questa infinita fonte di notizie sono di due tipi:

- le notizie possono essere sbagliate e quando si tratta di cose tecniche il pericolo conseguente è evidente

- le notizie possono indurre il lettore ad una conclusione molto pericolosa cioè : FACCIO DA SOLO

Rileggendo un nostro articolo sulla direttiva macchine, che è volutamente dettagliato, ci è sorto il sospetto che basandosi su quanto in esso contenuto, qualcuno non esperto e/o senza ulteriori conoscenze specifiche, potesse affrontare da solo la marcatura CE di una macchina.

Anche la disponibilità di softwares, apparentemente economici, per redigere la documentazione necessaria alla marcatura CE, aiuta il lettore ad andare in questa direzione.

ATTENZIONE! Diplomarsi o laurearsi con i Bignami, e sempre stato utile solo a Bignami! Il pezzo di carta ottenuto attraverso le scorciatoie è e rimane un pezzo di carta.

Che l’analisi dei rischi non sia una cosa da neofiti lo dimostra la storia passata e recente, la catastrofe giapponese ci serva da monito! Laddove i maggiori esperti mondiali in materia hanno fallito, pensate davvero che avrebbe fatto meglio un dilettante?

Per fare una corretta analisi dei rischi non è sufficiente, né il nostro articolo, né tutto il nostro blog e neppure i softwares a “buon prezzo”  che si trovano in molti siti. Potremmo anche discutere anche sul “buon prezzo” (pagare poco per avere  nulla, è sempre uno spreco), ma lasciamo perdere per decenza.

L’analisi dei rischi non è una cosa che si possa improvvisare, ed in alcuni casi i redattori delle norme relative a queste analisi, consigliano di costituire un gruppo di lavoro composto da vari esperti, ed indicano (le norme) varie metodologie operative.

Quindi attenzione alle semplificazioni ed alle soluzioni già pronte, questa attività condiziona la sicurezza e la vita di coloro che a vario titolo avranno a che fare con la macchina durante tutta la sua vita

Pensate che sia il caso di adottare il

FAI DA TE?

 


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A tutti gli importatori

giovedì, 18 novembre 2010

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

Preso atto che la battaglia contro i comportamenti scorretti presso le dogane non può essere un compito che si assume questo blog.

Tenuto conto che i documenti che regolano l’attività di importazione sono chiari, ancorché sconosciuti.

Considerato che lo scopo di questo blog è cercare di fare chiarezza sulla marcatura CE, e non di risolvere problemi causati da altri, attività che si presenta come il tentativo di raddrizzare le gambe ai cani.

ABBIAMO DECISO

DI METTERE A DISPOSIZIONE DI TUTTI COLORO CHE CE LO RICHIEDERANNO

IL “MANUALE PROCEDURALE PER I CONTROLLI DOGANALI”

Così ognuno potrà leggerlo e non dovrà fidarsi delle nostre interpretazioni.

Potrà inoltre decidere, in base a quanto contenuto in detto Manuale, come agire nei confronti di coloro, che palesemente violano tale regolamento, creando gravissimi danni agli Importatori ed agli Operatori Economici, in barba alla crisi.

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Privo di titolo

giovedì, 13 maggio 2010

Lasciamo a Voi la scelta del titolo per questo articolo, perchè non siamo riusciti a scegliere tra:

cosa direste se?

finalmente!

anche le montagne si muovono.

Spieghiamo l’arcano, la nuova direttiva macchine, ma anche la vecchia (se la si leggeva con la volontà di applicarla e non di eluderla), indica chiaramente che le pompe, i pistoni e gli accessori per oleoidraulica devono essere marcati CE.

Non tanto perchè sia indispensabile il marchietto, quanto perchè è ed era obbligatoria la messa in atto delle procedure per arrivare alla marcatura.

Ricordiamo che la marcatura CE è la dimostrazione con cui il costruttore fornisce la garanzia della sicurezza del prodotto e per un “qualcosa” che arriva a 200-300 atmosfere di pressione forse questa garanzia è opportuna, almeno questa è la nostra opinione.

Ora finalmente questa sembra essere l’opinione anche di qualche eminente associazione di categoria che comunica ai suoi iscritti, con 5 mesi di ritardo dall’entrata in vigore inderogabile della Direttiva Macchine, che i loro prodotti, cioè le pompe, devono essere marcate CE.

Dopo aver fornito questo brillante servizio, che mette a rischio di sequestro tutti i prodotti immessi sul mercato dalle più importanti case produttrici italiane, questi difensori della categoria chiedono ai loro iscritti di pagare un obolo, non proprio indifferente per conoscere ciò che trovano  gratis sul nostro sito.

Quindi cosa direste se la Vostra associazione Vi trattasse così? Forse – finalmente! o forse potreste concordare con noi che a volta anche le montagne si muovono. Peccato che lo facciano con un certo ritardo di cui rischiano di pagare le conseguenze gli associati, che fidandosi hanno dato retta agli “editti” dell’associazione in palese contrasto con le direttive europee.

Forse un pò più di attenzione ad internet ed un pò meno di fiducia in chi non se la merita non guasterebbe.

Chiosa finale: mentre i nostri articoli e le nostre opinioni, sono a disposizione di tutti, sono quindi criticabili e ci pongono in discussione, i proclami di queste associazioni sono rigorosamente riservate agli iscritti. sic.

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La marcatura delle macchine

venerdì, 30 ottobre 2009

macchina utensile

macchina utensile

La direttiva macchine, di cui è entrata in vigore la Nuova Edizione il 29-12-2009, definisce “macchina” un insieme di parti meccaniche, di cui almeno una mobile per effetto di una forza non umana, e questa forza può essere già presente o essere applicata in un momento successivo.

Tutto ciò con buona pace di coloro ( associazioni di categoria in prima linea ) che vorrebbero che i loro prodotti fossero “ non macchine ” ,  solo perchè non c’è ancora il motore accoppiato o manca la spina, come se una pompa diventasse macchina, solo nel momento in cui l’elettricista ci aggiunge il motore, assumendosi così, secondo queste scaltre associazioni, tutto l’onere della marcatura.  Furbi, no?

La Nuova Direttiva Macchine impone per l’ immissione sul mercato europeo delle macchine e delle quasi macchine, che siano provviste del marchio CE, questo vale anche per quelle importate, sia nuove che usate.

Il soggetto tenuto ad apporre la marcatura in base alla Nuova Direttiva Macchine è il costruttore o un suo mandatario, purché almeno uno dei due sia presente giuridicamente all’interno della Comunità Europea, in assenza di questa condizione, il soggetto obbligato è l’importatore.

Vediamo quindi come si procede per poter apporre il marchio CE, su una macchina.

La Nuova Direttiva Macchine indica che già  fase di progettazione è necessario rispettare alcune normative che prendono in considerazione tutti gli aspetti della sicurezza, è infatti logico che una macchina sarà costruita in modo sicuro, se chi la progetta prevede come analizzare i pericoli ed eliminare o ridurre i rischi al più basso livello possibile.

Quindi in fase di progettazione si deve produrre un documento che si chiama “analisi dei rischi “, con il quale si mettono in evidenza i pericoli connessi alla macchina, gli interventi pensati per ridurre il rischio ed eventualmente l’indicazione dei rischi residui. Nell’analisi di rischi dovrebbe preferibilmente intervenire un tecnico esperto, meglio se esterno all’organizzazione, per garantire una visione indipendente e non coinvolta.

In questa fase è di fondamentale importanza prendere in considerazione i “Requisiti Essenziali per la Sicurezza e la Salute“, che sono indicati in un capitolo della Direttiva Macchine e che identificano i principali aspetti di rischio da prendere in considerazione, in fase di progettazione e di costruzione della macchina.

Dalla progettazione si passa alla costruzione, tenendo ovviamente conto dei risultati dell’analisi dei rischi in modo che questa sia rispettata.

In fase costruttiva è necessario adottare tutti i criteri ed i metodi per costruire  la macchina  in modo sicuro e che si possa dimostrare che il prodotto costruito risponda ai requisiti prescritti dalla progettazione.

Ovviamente non è sufficiente “lavorare bene” è necessario poterlo dimostrare, ed ogni organizzazione adotterà le procedure, che per essa sono le più convenienti e pratiche, l’unica cosa certa è che queste procedure ci devono essere ed essere formalizzate, cioè scritte in modo coerente e rispettoso delle norme es. ISO 9001-2008.

Per costruire una macchina è necessario avere redatto una distinta base, dei disegni, degli schemi di impianto, dei circuiti, in ogni caso la documentazione che illustra a chi costruisce ed a titolo di memoria, da cosa è composta e come è costruita la macchina.

Naturalmente è necessario sapere anche da chi e quando la macchina è stata costruita ed inoltre ci deve essere l’identificazione della stessa mediante il numero di matricola.

La macchina dopo essere stata costruita ed opportunamente collaudata con relativo verbale che riporta gli estremi delle prove eseguite, può essere messa in commercio solo se accompagnata da un manuale di installazione uso e manutenzione, all’interno del quale deve trovarsi o stampata o allegata la dichiarazione di conformità ed una riproduzione dell’etichetta.

L’etichetta con il marchio CE ed altri dati richiesti dalla Direttiva Macchine deve essere applicata al macchinario e le scritte devono essere indelebili secondo un criterio di resistenza alla cancellazione previsto anch’esso dalla norma.

Presso l’azienda devono essere conservate copie di:

-          dichiarazione di conformità della macchina

-          manuale d’uso relativo al modello

-          copia del modello dell’etichetta CE

-          documentazione di produzione della macchina per la rintracciabilità

-          documentazione delle prove

Devono essere invece messe a disposizione su richiesta dell’autorità tutti gli altri documenti cioè:

-          il fascicolo tecnico

-          i dati relativi alle forniture di tutti i materiali ed i componenti

-          le procedure documentate di produzione

ATTENZIONE! IL FAI DA TE E’ FORTEMENTE SCONSIGLIATO, SI STA TRATTANDO DELLA SICUREZZA DI TUTTE LE PERSONE COINVOLTE NELLA COSTRUZIONE, INSTALLAZIONE ED USO DELLA MACCHINA

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Il fascicolo tecnico per il marchio CE

lunedì, 3 agosto 2009

La direttiva macchine 2006/42/CE e le altre direttive comunitarie, definiscono tutta la documentazione che il fabbricante, il suo mandatario se il fabbricante si trova fuori della CEE o l’importatore di materiali, prodotti,  macchine o impianti deve produrre per poter apporre il marchio CE.

La parte più importante della documentazione e della stessa marcatura CE, indicata in tutte le direttive relative ai prodotti soggetti a marcatura, è rappresentata dal fascicolo tecnico e purrtroppo come spesso succede, questa è la parte meno conosciuta e più trascurata, forse perché è la più complessa e sta alla base della realizzazione del prodotto. Alcuni addirittura lo confondono con il manuale.

Il fascicolo tecnico è una raccolta di tutti i documenti realizzati durante la progettazione, la costruzione, il collaudo della macchina. In esso sono inclusi i calcoli strutturali, le caratteristiche dei materiali utilizzati, i disegni costruttivi, gli schemi, la documentazione del materiale da commercio, le misurazioni di rumore aereo e di compatibilità elettromagnetica e tutte le altre caratteristiche principali del prodotto.

fascicolo tecnico

fascicolo tecnico

Innanzitutto  il fascicolo tecnico deve includere l’analisi dei rischi,  che rappresenta di fatto il punto di partenza di tutto il lavoro necessario per la marcatura CE.

Il fascicolo tecnico non deve essere fornito al cliente, ma deve essere archiviato presso il costruttore, non è necessario che sia presente fisicamente per poter apporre il marchio CE sul prodotto.

Le norme prescrivono che, a fronte di una richiesta da parte delle autorità competenti, il costruttore sia in grado di metterlo a disposizione nei tempi richiesti.

Tale aspetto porta spesso le aziende a sottovalutare il problema, demandando a un’eventuale ispezione, la necessità di produrre tale documento.

Il fascicolo tecnico deve essere attentamente analizzato con un tecnico esperto, preferibilmente esterno che conosca, oltre agli aspetti tecnici, quelli giuridici.

Per tale ragione, la realizzazione di tale documento e il reperimento di tutte le informazioni necessarie per la sua realizzazione, rappresentano  il lavoro più lungo, oneroso e difficile della marcatura CE.

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