Archivi per la categoria ‘Ultime news, informazioni utili e curiosità’

Come fare per …. capire il trucco

sabato, 21 novembre 2009

Ci chiedono spesso, privati ed addetti ai lavori: - come facciamo a scoprire se il marchio CE è falso?                    Ecco le risposte!

1 il marchio CE deve corrispondere a quello deciso dalla Direttive Europee, cioè deve essere uguale a quello presente nella nostra intestazione ( senza il reticolo ) e può arrivare ad un’altezza minima di 5 mm.

2 verificare se oltre al marchio c’è un’etichetta, su questa ci devono essere : il marchio, il nome di un soggetto residente nella CEE ( produttore o importatore ), dati identificativi del prodotto, alcune caratteristiche del prodotto es: tensione Volt di esercizio

3 tra i documenti deve esserci la dichiarazione di conformità, può essere in foglio singolo o contenuta nel manuale, ma deve essere firmata e contenere un numero identificativo dell’articolo che state indagando o del lotto a cui appartiene, la dichiarazione di conformità non può essere uno stampato generico

4 manuale di istruzione per l’installazione. l’uso e la  manutenzione, all’interno del quale può essere stampata la dichiarazione di conformità, che deve essere compilata e firmata, dal legale rappresentante della ditta venditrice/produttrice/importatrice

Se fate parte di un’autorità di controllo ( Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia di Stato, Doganieri ), potete chiedere l’esibizione del fascicolo tecnico, questo deve contenere un fac simile di tutti i documenti citati dal punto 1 al punto 4, ed in più disegni, progetti, schemi, prove di laboratorio e quant’altro serva a dimostrare che il prodotto rispetta le norme. Nota bene: nel fascicolo tecnico deve sempre esserci una o più procedure, che illustrano come il costruttore esegue i controlli sul prodotto.

Dopo aver verificato in modo positivo tutto quanto sopra, si può passare per ulteriori approfondimenti alle prove di laboratorio, per verificare specifiche caratteristiche.

Posso assicurare che, moltissimi prodotti interni alla Comunità Europea e quasi tutti quelli provenienti dall’esterno, non superano questi controlli, se poi andiamo in laboratorio, la situazione si fa ancora più pesante.

Normalmente fanno notizia solo i casi di non conformità eclatante es: la melamina nel latte, ma i casi di illegalità sono diffusissimi.

Ultima nota: un prodotto che arriva alla dogana già marcato, ma senza il nome dell’importatore, può essere sequestrato immediatamente, senza alcun ulteriore controllo, anche se tutto è a posto, il marchio CE è stato apposto da soggetto che non ne ha facoltà.

E poi qualcuno si chiede: come facciamo a proteggerci dall’invasione di prodotti esteri?   Domanda con due possibili origini: ignoranza o malafede.  La prima la si risolve leggendo bene questo articoletto, per la seconda chiediamo aiuto alla legge.

Certificare le “bufale” Svizzere

venerdì, 13 novembre 2009

Attenzione alle notizie che trovate in internet, a tutte, comprese le nostre!

Vi invitiamo a cercare sempre conferme attraverso documenti ufficiali o controlli incrociati, prima di prendere per buono ciò che trovate in rete.

Ecco un esempio di falso interessato “bufala”:              “Benché non si rivolga al consumatore finale e non rappresenti una prova di qualità, nella realtà la marcatura CE viene spesso confusa come contrassegno di controllo della sicurezza del prodotto.”

Questo testo è presente nel sito di un laboratorio di prova Svizzero, che nel tentativo di procurarsi clienti, riduce la marcatura CE ad una pratica amministrativa ed invita chi legge a rivolgersi a loro per certificare la qualità dei prodotti.

Se  un laboratorio che deve certificare la qualità, usa questi sistemi per farsi pubblicità, con le menzogne e la falsità, allora tirate le Vostre conclusioni sul suo modo di lavorare.

La marcatura CE eseguita correttamente, è assolutamente una segnalazione di sicurezza ed è rivolta sempre al cliente, che da essa deve essere tranquillizzato ( questo è il contenuto di tutte le direttive CEE ).

Se c’è una qualità che questo laboratorio Svizzero può garantire, è quella delle bufale.

Norme tecniche per le costruzioni, un passo significativo

domenica, 1 novembre 2009

Però ci è voluto un terremoto, non politico ma reale ed un numero di morti, che una società evoluta non si dovrebbe mai permettere, per far si che almeno per una volta finisse l’eterno gioco, di allungare i tempi per far entrare in vigore leggi innovative e migliorative, decidendo che l’entrata in vigore delle nuove norme tecniche, pronte dal 2008, fosse il 1° luglio 2009, anzichè il 2010.

Magari entro il 2010, qualche lobby, che da noi a differenza che negli Stati Uniti, ci sono, ma sono più o meno occulte, sarebbe stata un grado di far spostare il termine per l’attivazione di questa nuova serie di regole, ma questa volta la natura ci ha spinti verso il progresso, dimostrando se ce ne fosse stato bisogno, che anche all’Aquila, come in tutte le altre parti d’Italia, hanno operato costruttori senza scrupoli, che hanno aggravato gli effetti del sisma, con costruzioni eseguite assolutamente al di fuori delle norme.

Ciò che gli organi di stampa e le televisioni non dicono, e le associazioni di categoria si guardano bene da evidenziare, è che quando una costruzione crolla, per qualsiasi tipo di evento naturale, la responsabilità e di chi l’ha progettata e/o costruita.

Anche rispettando le  vecchie norme tecniche e costruendo secondo le regole in vigore da decenni ed il buon senso abbinato ai criteri operativi del buon padre di famiglia, si possono costruire edifici, che resistano a qualsiasi tipo di evento naturale.

Se si aumenta l’acqua nel calcestruzzo per renderlo più fluido, se si diminuisce la quantità di ferro per risparmiare, se si usa sabbia di mare anzichè quella di fiume, se si riducono le sezioni resistenti delle travi, se si dimezza la quantità di cemento nella malta, allora non si può parlare di disgrazie imprevedibili, si deve o si dovrebbe parlare solo di dolo.

Ora le nuove norme tecniche definiscono con maggiore precisione, le caratteristiche dei prodotti e le metodologie operative. Si stabilisce che il ferro per il calcestruzzo armato è di un tipo solo, con un preciso indice di resistenza e non come prima, in cui due tipologie nominali corrispondevano, sarebbe meglio dire corrispondono, ad un solo tipo di ferro prodotto in ferriera, a cui si attaccavano cartellini diversi. Si stabilisce che i provini di calcestruzzo siano eseguiti in presenza del direttore dei lavori e sotto la sua responsabilità, e non forniti dall’impresa, dopo giorni da quando è stato eseguito il getto. Si stabiliscono criteri di definizione più chiari per le forniture di materiali.

Le nuove norme tecniche stabiliscono sopratutto che, i materiali che arrivano in cantiere, siano provvisti di marcatura CE e salvo qualche dilazione ( travi in legno) questa marcatura sia presente già da subito, visto che per legge è obbligatoria dal 1993, cioè qualche anno fa.

Le nuove norme tecniche hanno purtroppo un difetto, dovendo parlare di tutto ciò che riguarda le costruzioni ed i cantieri, sono molte e constano di svariate centinaia di pagine, che devono essere studiate e ben comprese dagli addetti ai lavori.

Crediamo che sia un grosso sforzo, ma crediamo anche che tutti coloro che hanno responsabilità gestionali ed operative nel settore delle costruzioni, siano adeguatamente remunerati e debbano essere coscienti che da loro, dipende la sicurezza futura dei fruitori delle loro opere. Il loro impegno non dura solo per i 10 anni dopo la costruzione, ma per tutta la vita dell’opera, cioè decenni e se guardano il loro lavoro con quest’ottica, comprenderanno che è molto meglio studiare ed applicare le norme tecniche oggi, piuttosto che farlo dopo aver ricevuto un avviso di garanzia.

Naturalmente come sempre, anche l’utente finale si deve attivare, pretendendo di conoscere, prima di acquistare una costruzione, se in essa sono stati utilizzati prodotti marcati CE e dato che ciò è possibile saperlo anche a posteriori, non è sufficiente fidarsi della parola, ma si possono chiedere le documentazioni, solo così coloro che magari oggi sono un pò pigri, saranno stimolati a fare bene il loro dovere.

Direttive applicate all’incontrario, un caso tutto Italiano

sabato, 31 ottobre 2009

Abbiamo ricordato in vari articoli, che i soggetti obbligati ad apporre la marcatura CE sono ben identificati da tutte le direttive, a questo proposito riportiamo di seguito un stralcio della comunicazione del Ministero delle Attività Produttive

“CHI DEVE APPORRE LA MARCATURA CE?

Il fabbricante, se risiede nell’Unione Europea, altrimenti un suo rappresentante, da lui autorizzato, stabilito nella UE. In mancanza anche di quest’ultimo, la responsabilità della marcatura CE ricade sul soggetto che effettua la prima immissione del prodotto nel mercato comunitario.”

A noi sembra tutto chiaro, così come appare evidente che un prodotto proveniente per esempio dalla Cina, non può avere il marchio CE, perchè nessun cinese, a meno che non sia residente nella Comunità Europea o abbia in essa un suo rappresentante, può apporre il marchio CE.

Lasciamo perdere il fatto che il cinese in questione, probabilmente è stato gabbato da qualche istituto europeo con ufficio in Cina, che gli ha fatto pagare una cifra considerevole, per sapere come appore quel marchio, questa è un’altra storia, quello che vogliamo mettere in evidenze è il comportamento di certe autorità doganali italiane.

Queste autorità che forse non hanno letto o hanno letto male, sia le direttive che le comunicazioni del Ministero delle Attività Produttive, non particolarmente sollecito ed efficace in questo caso, agiscono esattamente all’incontrario di quanto dicono i documenti ufficiali, cioè bloccano i prodotti senza marchio e lasciano passare quelli marcati, preoccupandosi che il marchio sia corretto e che i prodotti siano conformi.

Il compito di apporre il marchio CE e di garantire la conformità spetta agli importatori, che così comparirebbero nei documenti e nelle etichette di prodotto e poi sarebbero rintracciabili, mentre con le modalità di controllo odierno, sfuggono completamente ai loro obblighi.

Allora ci poniamo qualche domanda: le direttive sono conosciute da chi le dovrebbe applicare? sono così complesse da non essere comprensibili ( l’esempio lo abbiamo riportato sopra )? ci sono altre ragioni per agire in modo contrario alle leggi? chi difende i consumatori Italiani dalle frodi e da eventuali prodotti pericolosi ( pellet radioattivo, latte alla melamina )?

Conosciamo operatori che svolgono con molto impegno e poche risorse un lavoro immane ( due finanzieri per tutto il traffico merci di Padova, che è il secondo centro commerciale di importazione d’Italia ), ma evidentemente ci sono problemi di organico e di formazione di tutto il personale doganale. E’ possibile che nessuno pensi ad aiutarli, anche semplicemente fornendo loro adeguate informazioni?

Noi ci mettiamo, come già siamo, a Loro ed a Vostra disposizione, nella speranza che il nostro piccolo contributo possa servire almeno a fare chiarezza su come applicare le direttuve.

A proposito di cancelli

venerdì, 9 ottobre 2009

Nel tentativo di conoscere quali sono esattamente le procedure che deve applicare un costruttore di cancelli per apporre la marcatura CE, abbiamo interpellato vari organismi notificati e tutti ci hanno confermato che sono indispendabili le prove di tipo, che naturalmente svolgono loro.

Nessuno ci ha però spiegato che per costruzioni singole, cioè la stragrande maggioranza dei cancelli costruiti dai carpentieri artigiani, tale prova non è necessaria come previsto dalla direttiva sui materiali da costruzione, per i pezzi unici o comunque non di serie.

Molti piccoli artigiani si sono allarmati quando sono stati informati che avrebbero dovuto ricorrere all’intervento di laboratori, per fare le prove sui cancelli e poichè ritenevano tali prove incompatibili con le loro dimensioni e capacità economiche, hanno rinunciato a qualsiasi attività di marcatura.

Vogliamo chiarire a tutti gli artigiani che costruiscono prodotti non di serie, che è sufficiente provvedere alle procedure di autocertificazione, che queste procedure sono obbligatorie, ma sono fattibili presso le loro aziende e con un minimo di impegno.

Quindi nessuna procedura complicata o estremamente costosa, una volta compreso l’iter da attuare, ogni artigiano sarà in grado di apporre il marchio CE, con cognizione di causa e senza la necessità di sottoporsi a prove non necessarie.

Ricordiamo peraltro che ricorrere a sistemi semplicistici, quali produrre dei documenti apparentemente corretti, ma privi di contenuto, cosa che succede spesso, è contrario alla legge, come non applicare il marchio CE.

Come proteggere i nostri consumatori ed i nostri produttori

martedì, 6 ottobre 2009

Abbiamo sentito in passato molte voci chiedere l’applicazione di metodi restrittivi per ridurre la valanga di prodotti provenienti dall’estero, in particolare dall’estremo oriente, e che invade i nostri mercati.

Le proposte per attuare queste inziative erano varie, ma tutte basate su limiti e restrizioni, che proprio per questa natura sono visti in malomodo da chi sostiene il libero mercato.

Appare però evidente che “libero mercato” non può significare mercato selvaggio e soprattutto privo di garanzie per il cliente finale, molto spesso anche consumatore.

Non si comprende se questa incapacità di fronteggiare questo fenomeno, derivi da ignoranza o da mancanza di volontà, che va oltre le semplici dichiarazioni o grida di denuncia.

A noi sembra molto semplice applicare in modo massiccio quanto previsto per la marcatura CE dei prodotti, che vengono immessi nel mercato Europeo.

Non si tratterebbe quindi di inventare nuove leggi, restrizioni o dazi, ma far conoscere a doganieri e finanzieri, in modo capillare, ciò che prevedono TUTTE LE DIRETTIVE EUROPEE in merito alla marchio CE, ad esempio che solo chi risiede da un punto di vista fiscale nella Comunità Europea, può applicare la marcatura CE.

Solo questa semplice regola, peraltro già attiva, chiuderebbe immediatamente le porte a tutti quei prodotti che arrivano in Europa (quindi anche in Italia) già provvisti del marchio CE.

A questo punto rimane solo la necessità di formare gli addetti al controllo e rafforzarne il numero, il costo di queste operazioni sarebbe ampiamente compensato dai benefici derivanti sia ai consumatori, che ai produttori interni alla Comunità Europea, senza contare il fatto che gli importatori seri sarebbero impegnati in responsabilità concrete, mentre quelli improvvisati dovrebbero cambiare mestiere.

Informazioni dal Ministero delle Attività Produttive

mercoledì, 16 settembre 2009

Pubblichiamo con piacere il contenuto di una campagna di informazione diffusa a cura del Ministero delle Attività Produttive

Campagna d’informazione promossa da:

Ministero delle Attività Produttive

Direzione Generale per l’Armonizzazione del Mercatoe la Tutela dei Consumatori

Via Molise, 2 – 00187 Roma

www.minindustria.it

 

G L O S S A R I O  

*Le definizioni riportate sono quelle in uso a livello comunitario

 ★ UNIONE EUROPEA (UE): organizzazione di Paesi Europei, cui aderisce l’Italia, fondata come CEE (Comunità Economica Europea) nel 1957 e definita nell’attuale struttura e finalità con il Trattato di Maastricht del 1993.

Il suo compito è quello di “organizzare in modo coerente e solidale le relazioni tra gli Stati Membri e i loro popoli”.

La UE si prefigge, tra l’altro, di “promuovere un progresso economico e sociale equilibrato”, mediante uno spazio senzafrontiere interne, il rafforzamento della coesione economica e sociale e l’instaurazione di una unione economica e monetaria.

DIRETTIVA: norma giuridica emanata dalle Istituzioni comunitarie: Consiglio e Parlamento.

Le Direttive in genere non sono direttamente applicabili, ma devono essere trasposte da apposite disposizioni legislative di recepimento a livello nazionale; dette disposizioni introducono anche la parte sanzionatoria, non presente nel testo delle Direttive.

NORME TECNICHE ARMONIZZATE: norme che definiscono le caratteristiche di sicurezza dei prodotti e le prove di verifica relative. Sono elaborate dagli Organismi di normazione europei:

CENELEC per i prodotti del comparto elettrico/elettronico, ETS per i prodotti nel settore delle telecomunicazioni e CEN per i prodotti degli altri settori. Tali norme sono dette “armonizzate”, quando i riferimenti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee (GUCE).

PAESE TERZO: Paese non facente parte dell’Unione Europea.

PRODUTTORE/FABBRICANTE: soggetto fisico o giuridico che professionalmente intraprende una attività economica consistente nella organizzazione di impresa finalizzata all’offerta di prodotti.

IMPORTATORE: soggetto fisico o giuridico che effettua la prima immissione di un prodotto proveniente da un Paese terzo nel mercato comunitario.

IMPORTAZIONE: attività economica consistente nella introduzione nel mercato comunitario di merci provenienti da Paesi terzi. Non si parla mai di importazione nel passaggio di un prodotto da un Paese all’altro nell’ambito dell’UE.

IMBALLAGGIO: recipiente, supporto o qualsiasi altro tipo di involucro in cui il prodotto è contenuto ed utilizzato per presentare e proteggere il prodotto stesso, recante, talvolta, anche informazioni sulle sue caratteristiche.

 

LA MARCATURA CE

NELL’UNIONE EUROPEA

Il mercato unico europeo è uno dei grandi successi del nostro tempo: è lo spazio economico nel quale beni, servizi, capitali e persone possono circolare liberamente senza barriere L’Unione Europea, sin dall’inizio, ha teso ad eliminare gli ostacoli alla libera circolazione delle merci. Per tale obiettivo, fondamentali sono le Direttive comunitarie, che, dopo la Risoluzione del Consiglio Europeo del 7 maggio 1985, hanno modificato radicalmente la regolamentazione ed il controllo del mercato interno, con strumenti originali ed innovativi.

Tali Direttive, riguardanti sia categorie di prodotti di uso professionale ed industriale, sia prodotti destinati ai consumatori finali (es. prodotti elettrici, giocattoli), sono dette del “Nuovo Approccio”. Una caratteristica rilevante di tali direttive consiste nella possibilità per il fabbricante di utilizzare le norme tecniche armonizzate per soddisfare la garanzia di una produzione rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza e, quindi, per apporre legittimamente la marcatura sui prodotti.

 

CHE COS’È LA MARCATURA CE?

E’ l’indicazione di conformità del prodotto ai requisiti essenziali di sicurezza previsti da una o più Direttive comunitarie applicabili al prodotto stesso.

 LA MARCATURA CE È UN MARCHIO DI QUALITÀ O DI ORIGINE ?

No, né di qualità né di origine e non significa “Made in Europa”. Essa è esclusivamente la dichiarazione che sono stati rispettati i requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla/e direttiva/e comunitaria/e applicabile/i.

 CHE FORMA DEVE AVERE LA MARCATURA CE?

La forma indicata di seguito:  CE

Se a causa delle dimensioni del prodotto è necessario che la marcatura venga rimpicciolita (comunque non sotto i cinque mm) o ingrandita è comunque necessario rispettare le proporzioni.

 DOVE DEVE ESSERE APPOSTA LA MARCATURA CE?

Sul prodotto. Nel caso ciò non fosse possibile, trattandosi di prodotto di dimensioni troppo piccole, sull’eventuale imballaggio e sull’eventuale documentazione di accompagnamento

CHI DEVE APPORRE LA MARCATURA CE?

Il fabbricante, se risiede nell’Unione Europea, altrimenti un suo rappresentante, da lui autorizzato, stabilito nella UE. In mancanza anche di quest’ultimo, la responsabilità della marcatura CE ricade sul soggetto che effettua la prima immissione del prodotto nel mercato comunitario.

 QUANDO DEVE ESSERE APPOSTA LA MARCATURA CE?

Prima che il prodotto sia immesso sul mercato, salvo il caso che direttive specifiche non dispongano altrimenti.

 SE UN PRODOTTO RICADE SOTTO PIÙ DIRETTIVE DEVE AVERE PIÙ MARCATURE CE?

No, sempre una sola marcatura

TUTTI I PRODOTTI DEVONO AVERE LA MARCATURA CE?

No, soltanto quelli che ricadono sotto le Direttive comunitarie cosiddette del “Nuovo approccio”

(es. giocattoli, tutti i prodotti elettrici, occhiali da sole e da vista, apparecchi a gas o a pressione).

 I COMPONENTI DEI PRODOTTI DEVONO ANCH’ESSI AVERE LA MARCATURA CE?

No, se la commercializzazione avviene tra utilizzatori professionali, cioè se detti componenti sono assemblati in prodotti più complessi e non più utilizzabili separatamente.

Sí, se sono disponibili sul mercato agli utilizzatori finali come, ad esempio, parti di ricambio.

 QUALI SONO GLI OBBLIGHI DEL FABBRICANTE?

Immettere sul mercato solo prodotti sicuri e conformi ai requisiti contemplati dalle Direttive sotto cui il prodotto ricade, in particolare i requisiti di sicurezza

 QUALE DOCUMENTAZIONE DEVE PREPARARE IL FABBRICANTE?

Il fabbricante è tenuto a redigere una “Dichiarazione di Conformità”, in cui indica la/e Direttive applicate e le norme tecniche utilizzate; deve inoltre predisporre e custodire un “Fascicolo Tecnico” descrittivo delle caratteristiche tecniche del prodotto e delle prove da lui effettuate comprovanti la sicurezza del prodotto stesso. Tale documentazione deve essere disponibile a richiesta delle Autorità competenti a sorvegliare il mercato.

 CHE COS’È UN ORGANISMO NOTIFICATO (ON)?

E’ un istituto tecnico riconosciuto dalle Autorità Competenti di uno Stato Membro della UE e notificato alla Commissione europea. L’Organismo, sulla base di prove di laboratorio, accerta la conformità dei prodotti ai requisiti essenziali di sicurezza prescritti dalla/e Direttiva/e che li riguardano.

 QUANDO È NECESSARIO L’INTERVENTO DEGLI ON?

Quando è espressamente previsto dalle Direttive. In genere, ciò avviene quando si tratta di prodotti particolarmente pericolosi (es. apparecchi a gas, apparecchi a pressione). Negli altri casi il fabbricante può “autocertificare” il prodotto apponendo la marcatura CE, dopo aver proceduto egli stesso alle verifiche di rispondenza ai requisiti di sicurezza richiesti dalle Direttive stesse

 QUALI SONO I PRODOTTI DI LARGO CONSUMO CHE NON DEVONO RECARE LA MARCATURA CE?

L’elenco è molto ampio. Gli esempi più comuni sono: articoli per il giardinaggio, orologi e strumenti musicali non elettrici, materassi, forbici, coltelli, stoviglieria, calzature da passeggio, valigeria.

 A CHI PUÒ RIVOLGERSI IL CONSUMATORE PER SEGNALARE UN PRODOTTO PRIVO DELLA MARCATURA OVVERO RECANTE UNA MARCATURA PALESEMENTE CONTRAFFATTA O PRESENTE SU UN PRODOTTO CHE NON DEVE RIPORTARLA?

Può inoltrare una segnalazione ai Ministeri competenti per materia (es. al Ministero delle Attività Produttive per giocattoli o materiale elettrico; es. al Ministero della Salute per lenti a contatto correttive, occhiali da vista); inoltre può rivolgersi, per consigli e assistenza, ad una associazione a tutela dei consumatori

Importazioni dai Paesi extra CEE

venerdì, 11 settembre 2009

L’importazione di prodotti dai Paesi esterni alla Comunità Europea, comporta degli obblighi di vario tipo.

Oltre al rispettare specifiche leggi che riguardano alcune categorie di prodotti, ad esempio: alimenti in generale, alimenti per bambini, capi di abbigliamento, ecc. molte categorie di prodotti devono essere marcate CE.

Contrariamente a quanto si pensa, nei prodotti importati non è il costruttore che deve applicare il marchio CE, ma l’importatore, infatti le varie direttive chiariscono in modo netto che solo un residente nella Comunità Europea può svolgere questa attività, quindi o il costruttore estero ha un suo refente nella Comunità, oppure è l’importatore che deve eseguire le procedure per la marcatura CE.

Un paradosso che succede spesso al momento dello sdoganamento e del controllo da parte delle autorità competenti è quello che prodotti con il marchio CE da un produttore es cinese, senza alcun recapito in Europa, siano autorizzati al commercio, mentre altri non marcati CE e di cui si dovrebbe correttamente prendere carico l’importatore, vengano bloccati.

I prodotti in entrata verso la Comunità Europea possono essere marcati CE, solo se il produttore ha una sede nella comunità o solo dall’importatore, le direttive in merito sono chiare e quindi non si comprende perchè al momento dei controlli insorgano confusioni.

Tutti i prodotti che non fanno riferimento ad un referente europeo o all’importatore, dovrebbero essere bloccati all’ingresso nella Comunità Europea, e questo risolverebbe molti problemi, soprattutto di protezione dei marchi registrati e di altre illegalità di cui sentiamo parlare tutti i giorni.

Per garantire i consumatori, i produttori e gli importatori onesti sarebbe sufficiente applicare le Direttive sul marchio CE e per applicarle basta conoscerle, dal momento che sono tutte molto chiare, lo sanno bene le grandi aziende che da molto tempo hanno i loro referenti all’interno della Comunità Europea, ma non lo sanno evidentemente coloro che dovrebbe fare i controlli.

Riteniamo che la marcatura CE sia un fatto di grande rilevanza per la garanzia di sicurezza e di trasparenza e qindi invitiamo tutti ad prenderne conoscenza per fare ognuno la propira parte, dal cosnumatore, all’importatore, dal costruttore all’addetto ai controlli.

Stufe, calore piacevole ma con sicurezza e marchio CE

venerdì, 11 settembre 2009

Le stufe con l’aumento delle tipologie di combustibile e con le necessità di risparmio energetico, stanno vivendo in questi anni un periodo di grande successo.

Con l’avvento del gas, distribuito in moltissime abitazioni, questo strumento, che per secoli ha rappresentato una fonte di energia indispensabile per l’economia domestica e la vita quotidiana, era stato trascurato.

Le nuove tecnologie costruttive, i nuovi combustibili, pellet, mais, cippato, ed un nuovo atteggiamento nei confronti del risparmio e della qualità del calore, hanno di fatto ridato vita a questo prodotto.

I nuovi sistemi tecnologici ed i nuovi combustibili consentono di diminuire di molto le necessità di alimentazione e di manutenzione ordinaria, ed anche questo ha facilitato la nuova diffusione.

Le stufe di ogni tipolgia hanno la necessità di avere il machio CE, quando producono anche acqua calda per riscaldamento, la loro certificazione richiede l’intervento di organismi notificati, in quanto aumenta il rischio per l’utente.

La marcature CE per le stufe non è un atto volontario, ma è un obbligo di legge, quindi quando Vi accingete all’acquisto verificate sempre che sia presente il marchio CE.

Ai costruttori ricordiamo che la marcatura CE normalmente non comporta lo stravolgimento del modo di produrre, dato che in genere le stufe sono costruite bene, ma è necessario aggiungere la formalizzazione di una serie di controlli che si devono introdurre dalla progettazione al collaudo, e questa pratica migliorerà la qualità del prodotto.

Quindi stufe si! calore più piacevole si! ma ….. senza trascurare la sicurezza nostra e degli altri.

Slittano i termini per il marchio CE sulle travi in legno

mercoledì, 9 settembre 2009

La marcatura CE delle travi in legno è stata posticipata di 2 anni per le travi lamellari e di 3 anni per quelle in legno massiccio, rispetto al 01-09-2009 data in cui entrava in vigore l’obbligo di marcatura.

Questa proroga rappresenta certamente una notizia positiva per i produttori, che si trovavano dal primo di settembre 2009 a sottostare a quanto previsto in precedenza, cioè l’obbligatorietà di marcatura CE.

Questo ulteriore tempo concesso ai produttori dovrebbe essere utlizzato in modo profiquo, per non ritrovarsi al momento della scadenza nella situazione attuale, con inevitabili difficoltà e problemi.

Ricordiamo che la marcatura CE dei prodotti da costruzione, già prevista dal 1988, non è un orpello burocratico, ma una valida difesa della sicurezza e della salute dei consumatori in genere, quindi tutti noi.

Essa prevede infatti che i costruttori certifichino formalmente le caratteristiche costruttive e di idoneità di tutti i prodotti, che vengono impiegati nelle costruzioni. Non serve ricordare i recenti accadimenti dell’Aquila, per comprendere quanto ciò sia importante.

Riteniamo che i produttori seri ed onesti abbiano tutto l’interesse a mettere sul mercato prodotti sicuri e lo stesso interesse è quello degli utilizzatori, solo in questo modo si potrà migliorare la qualità complessiva  delle costruzioni, dei prodotti e della nostra sicurezza.