Archivi per la categoria ‘Ultime news, informazioni utili e curiosità’

Importazioni dai Paesi extra CEE

venerdì, 11 settembre 2009

L’importazione di prodotti dai Paesi esterni alla Comunità Europea, comporta degli obblighi di vario tipo.

Oltre al rispettare specifiche leggi che riguardano alcune categorie di prodotti, ad esempio: alimenti in generale, alimenti per bambini, capi di abbigliamento, ecc. molte categorie di prodotti devono essere marcate CE.

Contrariamente a quanto si pensa, nei prodotti importati non è il costruttore che deve applicare il marchio CE, ma l’importatore, infatti le varie direttive chiariscono in modo netto che solo un residente nella Comunità Europea può svolgere questa attività, quindi o il costruttore estero ha un suo refente nella Comunità, oppure è l’importatore che deve eseguire le procedure per la marcatura CE.

Un paradosso che succede spesso al momento dello sdoganamento e del controllo da parte delle autorità competenti è quello che prodotti con il marchio CE da un produttore es cinese, senza alcun recapito in Europa, siano autorizzati al commercio, mentre altri non marcati CE e di cui si dovrebbe correttamente prendere carico l’importatore, vengano bloccati.

I prodotti in entrata verso la Comunità Europea possono essere marcati CE, solo se il produttore ha una sede nella comunità o solo dall’importatore, le direttive in merito sono chiare e quindi non si comprende perchè al momento dei controlli insorgano confusioni.

Tutti i prodotti che non fanno riferimento ad un referente europeo o all’importatore, dovrebbero essere bloccati all’ingresso nella Comunità Europea, e questo risolverebbe molti problemi, soprattutto di protezione dei marchi registrati e di altre illegalità di cui sentiamo parlare tutti i giorni.

Per garantire i consumatori, i produttori e gli importatori onesti sarebbe sufficiente applicare le Direttive sul marchio CE e per applicarle basta conoscerle, dal momento che sono tutte molto chiare, lo sanno bene le grandi aziende che da molto tempo hanno i loro referenti all’interno della Comunità Europea, ma non lo sanno evidentemente coloro che dovrebbe fare i controlli.

Riteniamo che la marcatura CE sia un fatto di grande rilevanza per la garanzia di sicurezza e di trasparenza e qindi invitiamo tutti ad prenderne conoscenza per fare ognuno la propira parte, dal cosnumatore, all’importatore, dal costruttore all’addetto ai controlli.

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Stufe, calore piacevole ma con sicurezza e marchio CE

venerdì, 11 settembre 2009

Le stufe con l’aumento delle tipologie di combustibile e con le necessità di risparmio energetico, stanno vivendo in questi anni un periodo di grande successo.

Con l’avvento del gas, distribuito in moltissime abitazioni, questo strumento, che per secoli ha rappresentato una fonte di energia indispensabile per l’economia domestica e la vita quotidiana, era stato trascurato.

Le nuove tecnologie costruttive, i nuovi combustibili, pellet, mais, cippato, ed un nuovo atteggiamento nei confronti del risparmio e della qualità del calore, hanno di fatto ridato vita a questo prodotto.

I nuovi sistemi tecnologici ed i nuovi combustibili consentono di diminuire di molto le necessità di alimentazione e di manutenzione ordinaria, ed anche questo ha facilitato la nuova diffusione.

Le stufe di ogni tipolgia hanno la necessità di avere il machio CE, quando producono anche acqua calda per riscaldamento, la loro certificazione richiede l’intervento di organismi notificati, in quanto aumenta il rischio per l’utente.

La marcature CE per le stufe non è un atto volontario, ma è un obbligo di legge, quindi quando Vi accingete all’acquisto verificate sempre che sia presente il marchio CE.

Ai costruttori ricordiamo che la marcatura CE normalmente non comporta lo stravolgimento del modo di produrre, dato che in genere le stufe sono costruite bene, ma è necessario aggiungere la formalizzazione di una serie di controlli che si devono introdurre dalla progettazione al collaudo, e questa pratica migliorerà la qualità del prodotto.

Quindi stufe si! calore più piacevole si! ma ….. senza trascurare la sicurezza nostra e degli altri.

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Slittano i termini per il marchio CE sulle travi in legno

mercoledì, 9 settembre 2009

La marcatura CE delle travi in legno è stata posticipata di 2 anni per le travi lamellari e di 3 anni per quelle in legno massiccio, rispetto al 01-09-2009 data in cui entrava in vigore l’obbligo di marcatura.

Questa proroga rappresenta certamente una notizia positiva per i produttori, che si trovavano dal primo di settembre 2009 a sottostare a quanto previsto in precedenza, cioè l’obbligatorietà di marcatura CE.

Questo ulteriore tempo concesso ai produttori dovrebbe essere utlizzato in modo profiquo, per non ritrovarsi al momento della scadenza nella situazione attuale, con inevitabili difficoltà e problemi.

Ricordiamo che la marcatura CE dei prodotti da costruzione, già prevista dal 1988, non è un orpello burocratico, ma una valida difesa della sicurezza e della salute dei consumatori in genere, quindi tutti noi.

Essa prevede infatti che i costruttori certifichino formalmente le caratteristiche costruttive e di idoneità di tutti i prodotti, che vengono impiegati nelle costruzioni. Non serve ricordare i recenti accadimenti dell’Aquila, per comprendere quanto ciò sia importante.

Riteniamo che i produttori seri ed onesti abbiano tutto l’interesse a mettere sul mercato prodotti sicuri e lo stesso interesse è quello degli utilizzatori, solo in questo modo si potrà migliorare la qualità complessiva  delle costruzioni, dei prodotti e della nostra sicurezza.

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Organismi notificati e marchio CE

domenica, 6 settembre 2009

Sugli organismi notificati, molto spesso si fa confusione e non se ne conosce il vero ruolo e significato.

Gli organismi notificati sono delle strutture ( laboratori o società ), autorizzate dalla Comunità Europea a rilasciare attestati di conformità di prodotto, quando l’intervento di un entità terza è prevista obbligatoriamente per poter eseguire la marcatura CE.

Alcune direttive come:

- la direttiva macchine per le macchine indicate nell’allegato IV

- la direttiva per le caldaie che pruducono acqua calda

- la direttiva per le travi in legno da costruzione

- la direttiva per i cancelli carrabili, pedonali, elettrificati

prevedono che debba intervenire, anche se con modalità diversa da direttiva a direttiva, un organismo notificato che attesti la conformità del prodotto con marchio CE.

Gli organismi notificati hanno quindi il compito di garantire formalmente che i prodotti da loro verificati siano conformi alle direttive che li riguardano.

L’importanza del lavoro degli organismi notificati è evidente, infatti rappresenta la  garanzia che i prodotti marcati CE siano effettivamente conformi alle normative.

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Marchio CE per cancelli metallici scorrevoli ed a battente

domenica, 6 settembre 2009

Tutti i cancelli metallici a battente e scorrevoli, esclusi quelli di dimensioni minime non carrabili e compresi tutti quelli elettrificati, devono avere il marchio CE.

L’obbligo deriva da due condizioni, quella di essere dei prodotti da costruzione, cioè stabilmente inglobati nelle costruzioni edili e quella di essere oggetto di una specifica direttiva Europea.

Quello che molti, anche tra gli addetti ai lavori, non sanno è che la marcatura CE nel caso dei cancelli non è una semplice autocertificazione, cioè i costruttori non possono in maniera autonoma applicare il marchio CE sui loro prodotti.

In questo caso, come per le macchine presenti nell’allegato IV oppure per le caldaie, è sempre necessario che il costruttore disponga di una certificazione di “tipo” che può essere rilasciata solo da un “organismo notificato”.

La certificazione di tipo è l’attestazione formale che un ente esterno ha preso visione di un prodotto “tipo”, lo ha sottosto alle prove previste dalla direttiva Europea e nel caso di conformità, ha rilasciato una dichiarazione scritta, che viene anche inviata al ministero competente.

Il costruttore potrà avvalersi di tale documentazione in tutte le sue produzioni successive, purchè possa dimostrare che i vari prodotti rientrano per sicurezza all’interno dei limiti definiti dai prodotti “tipo” , di cui possiede il documento di conformità.

Certamente questi obblighi previsti dalle normative, creeranno qualche difficoltà ai costruttori, che sono obbligati ad introdurre nuove procedure oltre alla semplice costruzione dei prodotti, ma ricordiamo che tutto ciò viene fatto per favorire la sicurezza, quindi i clienti ed i professionisti che hanno l’incarico delle direzioni lavori, devono pretendere il marchio CE.

Ai costruttori ricordiamo che adottare metodi di marcatura CE che rispettano solo apparentemente la norma, ma di fatto sono ridotti ad una serie di moduli compilati senza alcun  reale rispetto della normativa, rappresenta oltre ad un illecito, anche un grave rischio per gli utenti e per loro.

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Marchio CE per travi in legno massello e lamellari da costruzione

venerdì, 4 settembre 2009

Nota: questo articolo è stato superato dalla decisione di far slittare i termini di entrata in vigore dell’obbligo di marcatura CE ( vedi altro articolo )  , ciò non significa però che le indicazioni presenti non siano utili.

Forse non tutti ( addetti ai lavori o semplici utilizzatori ) sanno che le travi in legno per la costruzione di tetti, portici o pensiline, devono avere il marchio CE singolarmente.

Le travi sia in legno massello sia in lamellare, devono essere sottoposte a prove meccaniche per garantirne la conformità ai requisiti minimi dichiarati e che il progettista ed il costruttore si attendono.

Fino ad oggi l’esperienza e la serietà degli operatori del settore ha garantito che questi importanti elementi strutturali rispondessero efficacemente alle esigenze costruttive.

Ora le normative rendono obbligatorio che i requisiti di sicurezza, che devono garantire la solidità delle costruzioni e la loro adeguatezza alle specifiche di progetto, siano confermate in modo formale dal costruttore.

Dal momento che non è possibile dichiarare la rispondenza certa a determinate caratteristiche meccaniche senza: a) calcoli di progetto, b) conoscenza delle caratteristiche proprie del materiale, c) prove che dimostrino l’adeguatezza dei prodotti, la norma impone ai costruttori una serie, seppur limitata, di controlli e prove sul 100% dei prodotti.

Certamente queste procedure trovano impreparati molti operatori del settore, che più per scetticismo e difficoltà di comprensione che per difficoltà oggettive, ritengono difficilmente applicabile quanto previsto dalla normativa.

Facciamo presente ai progettisti, ai direttori dei lavori ed agli stessi produttori, che costruire senza rispettare le normative vigenti, oltre che generare situazioni di potenziale pericolo, rappresenta un reato civile e penale con conseguenze anche gravi nei confronti di chi lo commette.

Ricordiamo i clienti che utilizzeranno queste costruzioni, che hanno il diritto di pretendere che tutti i materiali utilizzati per le costruzioni, rispettino le normative oggi vigenti, che hanno come obiettivo la sicurezza e la salute dei clienti.

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Le lampadine ad incadescenza

martedì, 1 settembre 2009

Dal primo di settembre 2009 le tradizionali lampadine a filamento o ad incandescenza sono fuori mercato.

Non significa certo che da questa data non utilizzeremo più questo storico ed utilissimo oggetto, che ci ha consentito di vedere nelle ore di buio per decenni.

Semplicemente il progresso della tecnica, spinto anche dalle esigenze di risparmio energetico, ha consentito di ottenere delle lampadine, denominate a basso consumo, ad un costo competitivo e soprattutto con una resa luminosa molto più alta a parità di energia utilizzata, quindi vedremo meglio e consumeremo meno.

La luce fino ad oggi fornita dalle lampadine tradizionali era creata dall’incandescenza del filamento all’interno del bulbo.

Le nuove lampadine sfruttano la luminosità di gas presenti all’interno dell’involucro, che producono luce con un più ridotto utilizzo di energia elettrica.

Ricordiamo che anche queste nuove lampadine, come le precedenti, devono riportare il marchio CE che garantisce il rispetto delle normative relative a questi prodotti.

Inoltre sui prodotti con marchio CE deve essere sempre individuabile la ditta produttrice o distributrice, perchè ciò garantisce maggiormente l’utilizzatore, informandolo su chi è il respondabile di quel prodotto.

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