Approfondimento tecnico sulla marcatura CE

Definizione di marcatura CE

La marcatura CE è o dovrebbe essere, la garanzia di sicurezza di un prodotto, fornita dal fabbricante al suo cliente.

Il termine “marcatura CE” ha un doppio significato, per questo possono nascere degli equivoci:

    • l’apposizione del marchio CE su un prodotto e/o sulla sua confezione.
    • tutto il processo documentato che inizia dalla progettazione e finisce allo smaltimento del prodotto.

La marcatura CE intesa come “processo” si divide a sua volta in due parti, una sostanziale ed una formale.

La nostra società fornisce l’assistenza e la consulenza per la marcatura CE ed il servizio di gestione del fascicolo tecnico.

Parte sostanziale

La parte sostanziale della marcatura CE è intrinseca al prodotto ed è costituita da tutto ciò che rende quel prodotto sicuro.

Quindi dalla scelta dei materiali, al loro controllo, dal dimensionamento, alla produzione, dal collaudo alle istruzioni d’uso fino spiegare le modalità di smaltimento.

Questo processo deve essere eseguito da fabbricante in modo corretto. Solo in questo modo egli potrà sentirsi tranquillo di avere eseguito un prodotto sicuro, che non creerà problemi all’utilizzatore e conseguentemente a lui.

Non sono e non possono essere certificati, documenti e quant’altro, a fornire la tranquillità al fabbricante e la sicurezza all’utilizzatore, ma esclusivamente un prodotto costruito nel rispetto delle leggi e norme. Queste fissano i requisiti minimi di sicurezza del prodotto.

Direttive e norme sono o dovrebbero, essere il punto di partenza per la realizzazione di qualsiasi prodotto.

Esistono dei prodotti che non hanno una direttiva che ne preveda la marcatura CE. Questi prodotti devono rispettare una direttiva generale sulla sicurezza, ovvero la 2001/95/CE ed il nuovo Regolamento (UE) 2023/988, che è molto simile alle altre direttive, ma per scelta del legislatore, essa non prevede l’apposizione di alcun marchio, pur imponendo di raggiungere l’obiettivo comune a tutte le direttive sulla marcatura CE: la sicurezza.

Molte categorie di prodotti sono disciplinate da direttive e più recentemente da regolamenti,, che impongono la marcatura CE e soprattutto pretendono la presenza della parte formale della marcatura.

Parte formale

La parte formale della marcatura CE si chiama generalmente “fascicolo tecnico”, anche se questo termine è presente solo in alcune direttive e se addirittura in una direttiva viene palesemente confuso con il termine “dichiarazione di conformità”.

Cos’è successo in questa direttiva? Forse per un errore di traduzione o trascrizione, forse per una madornale svista, tutta la documentazione che il fabbricante deve avere a disposizione delle autorità, invece che “fascicolo tecnico”,  viene indicata come “dichiarazione di conformità”. Non è molto difficile comprendere che una dichiarazione è un documento e non può contenere al suo interno una decina di altri documenti, tra cui le relazioni di calcolo, gli schemi, i progetti, ecc..

Cosa contiene il fascicolo tecnico?

Il fascicolo tecnico contiene i seguenti documenti:

    • analisi dei rischi,
    • manuale di installazione, uso e manutenzione,
    • dichiarazione di conformità o di prestazione per i prodotti da costruzione,
    • etichetta CE,
    • documenti di progettazione,
    • distinta base del prodotto,
    • elenco dei fornitori,
    • eventuali certificati di parte terza, in alcuni casi obbligatori in altri no,
    • schede di sicurezza di eventuali sostanze utilizzate,
    • procedure di controllo della produzione,
    • procedure atte a garantire la costanza delle prestazioni per i prodotti di serie o le procedure di collaudo.

Appare evidente che denominare tutto quanto appena sopra descritto “dichiarazione di conformità” è quanto meno fuorviante. Se non altro perché la dichiarazione di conformità è una piccola parte del fascicolo tecnico. Forse si voleva intendere “documentazione di conformità”, ma questo errore induce non poche discussioni, soprattutto in sede legale.

Marcatura CE e dichiarazione di conformità non sono la stessa cosa

Dal testo della direttiva sopra citata si evince che la “dichiarazione”, deve rimanere in azienda e non accompagnare il prodotto, cosa questa in palese contrasto con l’obbligo di far conoscere al consumatore le caratteristiche di ciò che acquista ed in palese contrasto con tutte le altre direttive e regolamenti.

Quindi in tutte le direttive e regolamenti che disciplinano la marcatura CE, anche se in un caso con un nome sbagliato, viene indicato l’obbligo di produrre e conservare in azienda a disposizione delle autorità di controllo del mercato, tutta la documentazione sopra indicata (fascicolo tecnico).

Questa documentazione deve dimostrare che tutto il processo di progettazione e produzione di un qualsiasi prodotto, deve essere stato messo in atto in modo corretto e rispettoso delle leggi, ma come già chiarito, se è vero che la documentazione è importante in quanto dimostrazione, non può essere scambiata per la sicurezza oggettiva.

Conclusioni

La sicurezza è una cosa, la dimostrazione della sicurezza è altra cosa, avere una corretta e completa documentazione a fianco di un prodotto mal fatto e non sicuro, non garantisce nulla e nessuno e diventa un’aggravante per chi la presenta.

Peraltro, realizzare un prodotto sicuro senza avere la documentazione che dimostra la sua sicurezza, espone il fabbricante a notevoli rischi amministrativi e penali, infatti la legge punisce in modo pesante chi immette sul mercato prodotti dei quali non è in gradi dimostrare la non pericolosità e perciò ritenuti potenzialmente pericolosi.

In base alle leggi sulla marcatura CE e sulla sicurezza dei prodotti essi devono essere SEMPRE accompagnati alla vendita dai seguenti documenti: manuale o istruzioni d’uso, dichiarazione di conformità etichetta con le indicazioni principali ed il marchio CE, quando previsto.

Simbolo CE

Tale marchio deve rispettare determinate dimensioni e forma, non deve essere più basso di 5 mm, salvo i casi in cui non sia possibile riprodurlo in questa misura e deve risultare dall’intersecazione di due cerchi che contengono rispettivamente la C e la E.

marchio CE corretto

Marchio CE corretto

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