La marcatura CE dei dispositivi medici

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La marcatura CE dei dispositivi medici2023-05-09T15:48:19+00:00

La marcatura CE dei dispositivi medici è una procedura obbligatoria per tutti i prodotti disciplinati dal Regolamento (UE) 2017/745  relativo ai dispositivi medici e dal Regolamento (UE) 2017/746 relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro. Deve essere eseguita dal soggetto Europeo responsabile dell’immissione sul mercato del prodotto (fabbricante od importatore), il quale dichiara per mezzo della dichiarazione di conformità che il suo prodotto è conforme ai requisiti di sicurezza e salute previsti da uno di questi regolamenti.

 La nostra società fornisce l’assistenza e la consulenza per la marcatura CE dei dispositivi medici, la registrazione presso il Ministero della Salute ed il servizio di gestione del fascicolo tecnico.

Se i Tuoi prodotti sono fra quelli citati dal Regolamento (UE) 2017/745 e Regolamento (UE) 2017/746 ed hai l’obbligo di fare la marcatura CE, contattaci! Riceverai sempre una risposta dai nostri esperti!

Introduzione

I nuovi Regolamenti, oltre a  disciplinare in modo più chiaro la marcatura CE dei dispositivi medici e dei dispositivo medici-diagnostici in vitro, introducono importanti novità sulla classificazione dei prodotti e sulla gestione del fascicolo tecnico.

Una novità importante riguarda la necessità di identificare e nominare una persona responsabile del rispetto della normativa, che risponda della correttezza e della gestione continua del fascicolo tecnico. La persona responsabile del rispetto della normativa ha il compito di assicurarsi almeno che:

  1. la conformità dei dispositivi sia adeguatamente controllata conformemente al sistema di gestione della qualità in base al quale i dispositivi sono fabbricati prima del rilascio di un dispositivo;
  2. la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE siano redatte e aggiornate;
  3. siano soddisfatti gli obblighi di sorveglianza post-commercializzazione del dispositivo medico;
  4. siano soddisfatti gli obblighi di segnalazione del dispositivo medico
  5. e nel caso di dispositivi oggetto di indagine, sia rilasciata la dichiarazione di cui all’allegato XV, capo II, punto 4.1 del Regolamento (UE) 2017/745. 

Qualora tale figura non sia presente all’interno dell’azienda, può esserne utilizzata una esterna con adeguata professionalità.

La nostra società oltre a proporre l’adeguamento e il mantenimento dello stato aggiornato del fascicolo tecnico,  offre la possibilità di ottenere il servizio di affiancamento alla persona responsabile del rispetto della normativa da parte dei nostri ingegneri, che hanno sia il titolo di studio, sia l’esperienza per poter svolgere tale attività.

Generalità sulla marcatura CE dei Dispositivi Medici

I dispositivi medici sono tali SOLO se intervengono direttamente o indirettamente sull’uomo, per migliorarne le condizioni di salute, anche in fase di prevenzione. La definizione di “dispositivo medico” infatti è la seguente: “qualunque strumento, apparecchio, apparecchiatura, software, impianto, reagente, materiale o altro articolo, destinato dal fabbricante a essere impiegato sull’uomo, da solo o in combinazione, per una o più delle seguenti destinazioni d’uso mediche specifiche:

  • diagnosi, prevenzione, monitoraggio, previsione, prognosi, trattamento o attenuazione di malattie,
  • diagnosi, monitoraggio, trattamento, attenuazione o compensazione di una lesione o di una disabilità,
  • studio, sostituzione o modifica dell’anatomia oppure di un processo o stato fisiologico o patologico,
  • fornire informazioni attraverso l’esame in vitro di campioni provenienti dal corpo umano, inclusi sangue e tessuti donati, e che non esercita nel o sul corpo umano l’azione principale cui è destinato mediante mezzi farmacologici, immunologici o metabolici, ma la cui funzione può essere coadiuvata da tali mezzi.

Si considerano dispositivi medici anche i seguenti prodotti:

  • dispositivi per il controllo del concepimento o il supporto al concepimento,
  • i prodotti specificamente destinati alla pulizia, disinfezione o sterilizzazione dei dispositivi di cui all’articolo 1, paragrafo 4, e di quelli di cui al primo comma del presente punto; “

Quando queste condizioni sono rispettate, i Dispositivi Medici rientrano nel Regolamento (UE) 2017/745 e quindi devono essere sottoposti al processo di Marcatura CE e riportare il marchio CE

Approfondimento sulla marcatura CE dei dispositivi medici

dispositivi medici si dividono in varie classi che sono: I (prima), IIa, IIB e III e per poterli marcare CE si devono seguire procedure diverse a seconda della classe di appartenenza.

Alla fine del processo di marcatura CE dei dispositivi medici, è necessaria la registrazione presso il Ministero della Salute (prossimamente si passerà a quella in Eudamed) sia del fabbricante che del dispositivo medico.

Per i dispositivi medici più semplici, (classe I), le procedure di marcatura CE coinvolgono solo il fabbricante.

Per i dispositivi più complessi (classe IIa, IIb e III), è sempre necessario anche l’intervento di un Organismo Notificato, con modalità diverse a seconda della complessità della marcatura CE da fare.

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I certificati CE rilasciati dall’Organismo Notificato, anche quando richiesti dal Regolamento (UE) 2017/745, NON sostituiscono la marcatura CE dei dispositivi medici, ma ne fanno parte integrante.

Un produttore extra europeo NON può eseguire la marcatura CE dei dispositivi medici, anche se i suoi prodotti sono conformi alle leggi, se lo fa la marcatura è illegale. Può nominare un suo mandatario, ma in ogni caso il soggetto responsabile della marcatura CE deve essere europeo.

Regolamenti e Direttive

I dispositivi medici devono essere marcati CE, applicando le procedure che sono indicate in questo sito e sulle quali la nostra società fornisce assistenza e consulenza.

Puoi consultare i regolamenti e le direttive cliccando sui seguenti link:

Contatti

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Informazioni sulla marcatura CE dei dispositivi medici ed i preventivi per eseguirla sono gratuiti! Contattaci, riceverai sempre e comunque una risposta immediata!

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Siamo i migliori? Non spetta a noi dirlo, ma certamente siamo onesti!

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Referenze

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Consulta le nostre referenze per vedere con chi abbiamo lavorato.

190 Comments

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  8. […] testo di una pubblicità televisiva, che lascia intendere che tutti i materassi venduti  sono dispositivi medici e che per tale ragione può esserci la detrazione fiscale prevista per questi […]

  9. Renato Carraro 11 novembre 2020 at 18:13

    Salve, mi sembra di capire che la Sua azienda abbia necessità di una consulenza sulla marcatura CE e la nostra società fa proprio questo lavoro.
    Questo blog è nato e viene mantenuto grazie grazie al nostro lavoro di consulenza ed il suo scopo è fornire informazioni di carattere generale che possano interessare a tutti.
    Fornire consulenza ad operatori che svolgono attività in modo professionale non rientra tra gli obiettivi di questo blog.
    Saremo lieto di fornire alla Sua azienda tutta la consulenza che ci verrà richiesta.
    Cordiali saluti
    Ing. Carraro

  10. Efty 24 ottobre 2020 at 10:48

    Buongiorno,
    la nostra azienda sta valutando l’acquisto di macchinari laser a diodi da importare in Italia dalla Cina. Tutti i fornitori presi in esame sostengono di aver già venduto i loro macchinari in Europa e in Italia. Tutti tranne uno ci forniscono per i loro macchinari certificato di conformità CE emesso in Cina dall’ente certificatore East Notice Certification Service Co., Ltd. a sua volta accreditato dalla UE per emettere tali certificati (tutti questi fornitori usano lo stesso ente certificatore in Cina e non solo questi, ma anche altri per altro tipo di macchinari dispositivi medici e non, il che, a nostro avviso, fortifica la posizione di questo ente come valido). Quell’unico fornitore che non ci dà il certificato di conformità CE, ci fornisce invece un certificato diverso, un certificato EC (EC Certificate Full Quality Assurance System) emesso dalla TUV SUD Germania facendo riferimento al suo rappresentante in Germania. Sia il certificato di conformità CE, che dà la maggior parte dei fornitori e il certificato EC che dà quell’unico fornitore, fanno riferimento alla direttiva 93/42/CE. Il problema è che mentre i certificati di conformità CE descrivono lo specifico modello di laser a diodi, il certificato EC accredita il fornitore come produttore di macchinari laser a diodi senza specificare il particolare modello che vogliamo acquistare. La domanda che Le vogliamo porre è la seguente: in entrambi i casi sono sufficienti queste certificazioni (quella di conformità CE o la certificazione EC) per importare i macchinari in Italia e poi venderli regolarmente?
    Cordialmente

  11. […] Dispositivi medici […]

  12. Renato Carraro 21 luglio 2020 at 08:26

    Salve, la legge dice che deve essere registrato ogni singolo codice commerciale che individui prodotti diversi.
    Cordiali saluti
    Ing. Carraro

  13. Fabio 30 giugno 2020 at 11:15

    Salve Ing. Carraro,
    la mia domanda è molto semplice. Io produttore di materassi antidecubito ho una collezione praticamente simile di 10 materassi (cone 10 nomi differenti), gli devo registrare tutti? Devo individiare un capofamiglia e registrare solo quello?
    Cordialmente,
    Fabio

  14. Renato Carraro 22 giugno 2020 at 19:15

    CHI DEVE APPORRE LA MARCATURA CE?
    Il fabbricante, se risiede nell’Unione Europea, altrimenti
    un suo rappresentante, da lui autorizzato, stabilito
    nella UE. In mancanza anche di quest’ultimo, la
    responsabilità della marcatura CE ricade sul soggetto
    che effettua la prima immissione del prodotto nel
    mercato comunitario.

    Questo testo è inserito in una pubblicazione del Ministero dello Sviluppo Economico e fa riferimento al ruolo del fabbricante indicato in tutte le direttive sulla marcatura CE.
    In ogni caso una legge vale sul territorio in cui l’organo legislativo esercita il suo potere e non mi risulta che la Commissione Europea abbia potere in Cina o in altro Paese al di fuori della UE.
    Cordiali saluti
    Ing. Carraro

  15. Renato Carraro 22 giugno 2020 at 19:08

    Salve, per queste informazioni deve contattarci all’indirizzo carraro@marchioce.net.
    Cordiali saluti
    Ing. Carraro

  16. Edma Giunti 10 giugno 2020 at 10:30

    buongiorno vorrei sapere i riferimenti normativi di quanto affermato su questa pagina:
    “Un produttore extra europeo NON può eseguire la marcatura CE dei dispositivi medici, anche se i suoi prodotti sono conformi alle leggi, se lo fa la marcatura è illegale. Può nominare un suo mandatario, ma in ogni caso il soggetto responsabile della marcatura CE deve essere europeo”.
    la ringrazio
    Edma Giunti

  17. GIOVANNI BIFANI 13 maggio 2020 at 10:42

    Buongiorno, vorrei capire l’ entità dei costi sia per dispositivi medici di classe I che IIa…grazie

  18. […] Dispositivi medici […]

  19. Renato Carraro 27 marzo 2020 at 17:50

    Salve, la registrazione è obbligatoria per tutti i dispostivi medici

  20. […] poter completare tutto il processo di marcatura CE dei dispositivi medici, occorre provvedere alla loro registrazione presso il Ministero della […]

  21. […] Dispositivi medici […]

  22. […] si possono trasmette piccole parti di saliva o altri liquidi corporali. Queste mascherine in quanto dispositivo medico, hanno obbligo di marcatura CE e fungono da barriera meccanica. Rappresentano una piccola […]

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  25. […] Come dispositivi medici […]

  26. […] 2020 sarà definitivo il Regolamento 2017/745/UE riguardante i dispositivi medici e forse non ci sarà più bisogno di interpretare la legge in vari […]

  27. […] regolamento sui dispositivi medici, però, non deve essere […]

  28. […] 2020 entrerà in vigore definitivamente il Regolamento (UE) 2017/745 (link) sui dispositivi medici e forse non finiranno le discussioni interpretative a fronte di un testo chiaro e senza necessità […]

  29. […] 2020 entrerà in vigore definitivamente il Regolamento (UE) 2017/745 (link) sui dispositivi medici e forse non finiranno le discussioni interpretative a fronte di un testo chiaro e senza necessità […]

  30. […] i cerotti detox è prevista la marcatura CE obbligatoria quando sono considerati dispositivi medici. Questi cerotti hanno diverse funzioni, in base alle necessità e vengono applicati su diverse […]

  31. […] leggi sulla marcatura CE ed in particolare quella sui dispositivi medici, […]

  32. […] Dispositivi medici […]

  33. […] I dispositivi medici veterinari e tutte le apparecchiature per la cura degli animali, rientrano nella direttiva 2001/95/CE “sicurezza generale dei prodotti”. In Italia devono anche rispettare il codice del consumo. Se hanno componenti elettriche o movimenti meccanici, rientrano in altre direttive, le quali prevedono l’obbligo di marcatura CE. MAI però devono rispettare il regolamento sui dispositivi medici. […]

  34. […] I cerotti detox che svolgono funzioni terapeutiche rientrano nei dispositivi medici e in tal caso la marcatura CE è obbligatoria. […]

  35. […] Dispositivi medici […]

  36. […] Ci sono lenti a contatto colorate e neutre che hanno il solo scopo di modificare il colore dell’iride, esse non migliorano il visus, come gli occhiali o le lenti a contatto normalmente intese, quindi queste lenti non sono e mai saranno dispositivi medici. […]

  37. […] per trattamenti estetici, che si apra un dibattito su chi le può utilizzare, se esse siano o meno dispositivi medici, se il loro utilizzo possa essere estetico o […]

  38. […] dispositivi medici di classe superiore alla prima  –   numero di 4 cifre sempre richiesto […]

  39. […] Il Regolamento 2017/745/UE contiene  un’interessante indicazione: i prodotti per estetica che possono avere ricadute sulla salute delle persone, devono essereverificati dal punto di vista della sicurezza, come se fossero dispositivi medici. […]

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