
La direttiva macchine, di cui è entrata in vigore la Nuova Edizione il 29-12-2009, definisce “macchina” un insieme di parti meccaniche, di cui almeno una mobile per effetto di una forza non umana, e questa forza può essere già presente o essere applicata in un momento successivo.
Con buona pace di coloro ( associazioni di categoria in prima linea ) che vorrebbero che i loro prodotti fossero ” non macchine ” , solo perchè non c’è ancora il motore accoppiato o manca la spina, come se una pompa diventasse macchina, solo nel momento in cui l’elettricista ci aggiunge il motore, assumendosi così, secondo queste scaltre associazioni, tutto l’onere della marcatura. Comodo no!
La Nuova Direttiva Macchine impone per l’ immissione sul mercato europeo delle macchine e delle quasi macchine, che siano provviste del marchio CE, questo vale anche per quelle importate, sia nuove che usate.
Il soggetto tenuto ad apporre la marcatura in base alla Nuova Direttiva Macchine è il costruttore o un suo delegato, purché almeno uno dei due sia presente giuridicamente all’interno della Comunità Europea, in assenza di questa condizione, il soggetto obbligato è l’importatore.
Vediamo quindi come si procede per poter apporre il marchio CE, su una macchina.
La Nuova Direttiva Macchine indica che già fase di progettazione è necessario rispettare alcune normative che prendono in considerazione l’aspetto delle sicurezza, è infatti logico che una macchina sarà costruita in modo sicuro, se chi la progetta prevede come evitare i pericoli o ridurre i rischi al più basso livello possibile.
Quindi in fase di progettazione si deve produrre un documento che si chiama “analisi dei rischi “, con il quale si mettono in evidenza i pericoli connessi alla macchina, gli interventi pensati per ridurre il rischio ed eventualmente l’indicazione dei rischi residui.
In questa fase è di fondamentale importanza prendere in considerazione i “Requisiti Essenziali per la Sicurezza e la Salute“, che sono indicati in un capitolo della Direttiva Macchine e che identificano i principali aspetti di rischio da prendere in considerazione, in fase di progettazione e di costruzione della macchina.
Dalla progettazione si passa alla costruzione, tenendo ovviamente conto dei risultati dell’analisi dei rischi in modo che questa sia rispettata.
In fase costruttiva è necessario adottare tutti i criteri ed i metodi per costruire la macchina in modo sicuro e che si possa dimostrare che il prodotto costruito risponda ai requisiti prescritti dalla progettazione.
Ovviamente non è sufficiente “lavorare bene” è necessario poterlo dimostrare, ed ogni organizzazione adotterà le procedure, che per essa sono le più convenienti e pratiche, l’unica cosa certa è che queste procedure ci devono essere ed essere formalizzate, cioè scritte in modo coerente e rispettoso delle norme es. ISO 9001-2008.
Per costruire una macchina è necessario avere redatto una distinta base, dei disegni, degli schemi di impianto, dei circuiti, in ogni caso la documentazione che illustra a chi costruisce ed a titolo di memoria, da cosa è composta e come è costruita la macchina.
Naturalmente è necessario sapere anche da chi e quando la macchina è stata costruita ed inoltre ci deve essere l’identificazione della stessa mediante il numero di matricola.
La macchina dopo essere stata costruita ed opportunamente collaudata con relativo verbale che riporta gli estremi delle prove eseguite, può essere messa in commercio solo se accompagnata da un manuale di installazione uso e manutenzione, all’interno del quale deve trovarsi o stampata o allegata la dichiarazione di conformità ed una riproduzione dell’etichetta.
L’etichetta con il marchio CE ed altri dati richiesti dalla Direttiva Macchine deve essere applicata al macchinario e le scritte devono essere indelebili secondo un criterio di resistenza alla cancellazione previsto anch’esso dalla norma.
Presso l’azienda devono essere conservate copie di:
- dichiarazione di conformità della macchina
- manuale d’uso relativo al modello
- copia del modello dell’etichetta CE
- documentazione di produzione della macchina per la rintracciabilità
- documentazione delle prove
Devono essere invece messe a disposizione su richiesta dell’autorità tutti gli altri documenti cioè:
- il fascicolo tecnico
- i dati relativi alle forniture di tutti i materiali ed i componenti
- le procedure documentate di produzione
Tag: macchine










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mi interessa perche’ ci lavoro con le macchie tipo autoscale automezzi conplsse.
Quindi?
salve, è un pezzo che vorrei farle delle domande.
io produco impianti di filtrazione, aspirazione, condizionamento, ecc…la dichiarazione ce la devo fare sulla macchina a monte dell’impianto o sull’intero impianto (lo chiedo perchè sulle tubazioni aerauliche e le varie parti di un impianto mi risulta difficile fare la certificazione)?
la certificazione la fa il costruttore, giusto? (la ASL di pisa mi aveva detto un professionista esterno).
il fascicolo tecnico su una macchina lo capisco, ma su un impianto è un pò laborioso, credo, ci sono molti componenti che acquisto oltretutto.
grazie in anticipo
Saverio Salvadori
Salve, occorre innanzitutto distinguere tra certificazione e marcatura.
Ciò che chiede la ASL è la certificazione tecnica dell’impianto che deve essere eseguita da un professionista, se l’installatore non è abilitato o ci sono particolari caratteristiche nell’impianto.
La marcatura CE la fa il costruttore e l’installatore fa la dichiarazione di conformità, ora non so se Lei costruisce, installa o tutte e due.
La marcatura si fa sull’intero impianto ed i singoli componenti, qualora abbiano la dichiarazione di confomità o il marchio ce, si ritengono idonei e su di essi non si fanno interventi di marcatura.
Il fasciolo tencico è la raccolta di tutti i documenti, forse lo confonde con il manuale, che pure va predisposto anche per gli impianti.
Saluti
Scrivo riallaciandomi alla domanda di Saverio.
Consideriamo un impianto dotato di es. 3 apparecchiature singole poste in cascata per lavorazioni alimentari.
Ogni apparecchiatura esegue la sua lavorazione sul prodotto che viene spostato da una apparecchiatura all’altra attraverso pompe.
Immaginiamo di dotare ogni apparecchiatura (compreso le pompe) di un proprio quadro elettrico e proprie protezioni, e dotare le pompe di controlli – ad esempio di pressione- che non fanno azionare la pompa stessa se l’apparecchiatura a valle non riceve il prodotto.
In questo caso, non avendo un quadro unico, è necessario comunque certificare CE tutto l’impianto?
Così facendo ogni apparecchiatura potrebbe essere definita macchina anzichè quasi macchina (come nel caso di un quadro elettrico unico) e si potrebbe certificare CE ogni macchina usando il certificato di incorporazione.
La domanda nasce dalla mia necessità di sostituire alcune apparecchiature in un impianto esistente (dotato già di quadro unico).
Rifarei il quadro elettrico solo alle macchine sostituite.
Che ne pensa?
Grazie
Caro collega, se così fosse potremmo ottenere un impianto con molte dichiarazioni di incorporazione e senza dichiarazione di conformità.
In questo caso sorge un problema: nella dichiarazione di incorporazione è riportato testualmente che la quasi macchina non può essere messa in funzione se prima non c’è la dichiarazione di conformità su tutta la macchina, quindi la conclusione è semplice.
Semplice diventa anche la marcatura di un impianto composto da alcune quasi macchine marcate ce, in quanto si deve solo verificare come la sicurezza venga messa in discussione dall’interazione delle varie componenti.
Se invece le componenti sono indipendenti tra loro il problema non si pone.
Nel caso specifico fare un solo quadro o farne molti, è indifferente dal punto di vista normativo, in quanto si deve mettere a norma tutta la macchina eseguendo una nuova marcatura ce.
Neppure la sostituzione di una quasi macchina con una identica, esime da questo obbligo, in quanto c’è la questione dell’assemblaggio.
Salve, sono un costruttore di impianti per la produzione alimentare.
Nella sua configurazione classica, l’impianto è costituito da una serie di macchine connesse tra di loro e gestite da un unico quadro elettrico posto a valle. Personalmente ritengo di dover produrre il fascicolo tecnico per ciascuna macchina e quindi di fare la stessa cosa per l’intero impianto che oltre a contenere tutte le macchine possiede anche il quadro elettrico.
Cosa ne pensa?
Mi sembra che questa sia l’impostazione corretta, tenga presente che ciò che conta è l’impianto finale, da considerarsi “macchina” completa, però prevedere anche manuali separati e poi collegarli insieme va bene, il fasciolo tecnico però è unico, perchè farne una serie?
Manuale e fascicolo tecnico non sono la stessa cosa, anche se a volte si fa confusione.
Scusate,
ma quindi se compro 10 compressori e li faccio lavorare insieme attraverso un sistema di controllo. Devo intenderli come “macchina” e targarli CE anche se singolarmente lo sono già?
Si se metto insieme 10 macchine uguali devo fare la marcatura sull’insieme finale.
Faccio sempre lo stesso esempio, utilizzando gli stessi ingredienti non è detto che si ottenga la stessa torta, dipende anche da come si mescolano e poi si trattano.
salve,ingegnere,le scrivo perche’ vorrei iniziare una produzione di porte rapide (quindi macchine),e volevo capire per ottenere il marchio ce cosa devo fare.quanto mi costa in linea di massima tutto questo.
la ringrazio anticipatamente
Grazie per l’attenzione, La contatterò per mail, questo spazio lo abbiamo dedicato ai commenti ed alle domande, le richieste come la Sua vanno indirizzate alla nostra mail.
Poco male, però la Sua richiesta ha carattere privato e non la trattiamo in questa sede.
Buongiorno ing. Carraro,
siamo costruttori di giunti di trasmissione, di tipologie lamellari, elastici, a denti, rigidi e speciali.
Nella nuova direttiva non vengono mai citati, ma non mi risulta più chiaro se ora vengano inclusi o meno. Per la precedente l’interpretazione era che questi componenti non vi rientrassero.
Grazie e saluti
Salve, leggendo attentamente il campo di applicazione della direttiva macchine, potrà verificare che questi accessori di sicurezza sono compresi e potrebbero addirittura entrare in due tipologie di prodotti coperti dalla direttiva.
Secondo la mia interpretazione questi prodotti devono essere marcati CE, inoltre ritengo esistano delle norme che li disciplinano, oltre alla 2001/95/CE che comunque comprende tutti i prodotti.
salve sono saccarola fabio
sono un installatore di automazioni cancelli, basculanti. serrande,ecc….
volevo sapere anzitutto che lettera ci vuole per questo tipo di installazione diautomazioni cancelli.
durante un installazione di una automazione su un cancello nuovo devo esporre la marchiatura CE o la deve esporre il costruttore del cancello.
se invece eseguo un installazione su un cancello già esistente devo esporre la marchiatura CE.
la marchiatura CE con che requisisti si aquisisce e come si deve indentificare, in quale momento
Salve, non deve confondere l’abilitazione all’installazione con la possibilità anzi l’obbligo della marcatura.
Lei per installare il cancello deve essere abilitato a questo lavoro e poi deve rilasciare la dichiarazione di conformità.
Se è Lei che fattura l’installazione al cliente, è Lei l’obbligato alla marcatura, mentre se facesse l’installazione per il fabbro, sarebbe quest’ultimo a dover fare la marcatura.
Spero sia tutto chiaro.
Salve, vorrei un’informazione riguardo ad una direttiva.
Ho venduto un impianto automatico di lavaggio e da parte del leasing ho avuto la richiesta, oltre alla certificazione cee da parte della casa costruttrice, della direttiva macchine 2006/492.
Vorrei sapere a cosa si riferisce e se tale macchina necessita di questa direttiva.
Grazie
Salve, la Sua richiesta è l’ennesima dimostrazione di quale sia purtroppo lo stato dell’arte relativamente alla marcatura CE.
Badi bene che non intendo assolutamente offendere nè Lei nè chi Le ha fatto la richiesta, ma rimane l’amara constatazione che in merito a questo argomento nel nostro Paese si brancola nel buio e non solo su questo, quindi ora spero di fare un pò di chiarezza.
La marcatura CE, apposta dalla casa costruttrice deve essere in conformità della Direttiva Macchine, quindi non ha senso chiedere una cosa che c’è già.
Il punto è sapere come la casa costruttrice ha eseguito tutte le procedure di marcatura, ma questo non è compito del leasing, che deve solo verificare se il prodotto dispone di tutta la documentazione prevista dalla direttiva suddetta.
Il Suo ruolo non è chiaro e quindi non posso dirLe cosa sia di Sua competenza, è il rivenditore? l’installatore? tutte e due le cose? senza queste informazioni non posso essere più preciso.
Rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Salve, sono il rivenditore e le posso dire che sulla certificazione della casa costruttrice si fa’ riferimento alle seguenti direttive:
2006/37 direttiva macchine
2006/95 bassa tensione
2004/108 compatibilita’ elettromagnetica.
L a ringrazio per le Sue risposte e scusi la mia ignoranza in materia
Lei non si deve scusare. la mia era una riflessione generale, che come ho già specificato non riguardava Lei, che invece mi ha fornito l’occasione per chairire alcune cose.
Se Lei è il rivendtore e sulla macchina compare il marchio della ditta costruttrice, Lei non ha alcun obbligo, se non quello di farsi dare dalla stessa la documentazione prevista.
Da quanto mi dice, le norme citate sono corrette quindi ci deve essere un qui pro quo su quanto richiede il leasing.
Siccome andiamo sullo specifico, forse Le conviene contattarmi direttamente, anche perchè la specificità non interessa ai frequentatori del blog.
Grazie comunque per la Sua attenzione.
La ringrazio per la sua attenzione, come posso fare a contattarla direttamente? Grazie
Nel sito che Lei sta visitando ci sono tutti in nostri recapiti alla voce “contatti”, la nostra mail è carraro@xvoi.net, se mi chiama al cellulare fra un’ora sarò in viaggio ed avrò tutto il tempo da dedicarLe.
Saluti
Buona sera,
Le scrivo per porLe un ulteriore quesito in merito alle attrezzature per i piccoli parchi di divertimento: i trenini lillipuziani (su rotaia o su ruote), ossia i trenini per il trasporto dei passeggeri che compiono un percorso stabilito all’interno dei parchi gioco, sono soggetti alla Direttiva Macchine? A parte le direttive inerenti gli apparati elettrici, a quali direttive devono rispondere e quale documentazione i costruttori sono tenuti a rilasciare?
La ringrazio anticipatamente per la cortese attenzione.
Cordiali saluti,
Arch. Monia Fantini
Salve, le attrezzature da Lei indicate ricadono sicuramente nella direttiva macchine, oltre a quella di bassa tensione, compatibilità elettromagnetica, giocattoli e probabilmente qualche altra norma.
Per essere certi occorre fare una ricerca che è appunto il primo passo per eseguire la marcatura, ovvero individuare le norme di riferimento.
Cordiali saluti
Buonasera, la ringrazio anticipatamente per il tempo che mi dedicherà.
Le pongo questa duplice domanda: se facessi progettare una macchina ex nova da un professionista che mi fornisse tutti i documenti tecnici quali relazioni di calcolo, disegni, distinta base, manuale di uso, manutenzione e installazione, ecc.., oppure se facessi modificare una macchina esistente, potrei io da cliente emettere un CE sulla mia macchina come se fosse un’autodichiarazione che la macchina è stata costruita secondo tutte le norme vigenti in fatto di qualità e sicurezza? Distinti saluti
Salve. l’unico limite a questo procedimento sarebbe l’eventuale obbligo di prove di laboratorio, in questo caso dovrebbe farle fare ad un ente notificato e sarebbero in aggiunta e non sostitutive di tutto il resto.
In linea di massima e tenendo conto che le prove sono necessarie solo in casi limitati, la Sua ipotesi è fattibile, a condizione che Lei si fidi del progettista.
Salve,
volevo chiederle se una testata pompante (compressore) che viene venduto per essere installato in qualcosa che diventerà una macchina, è una quasi macchina?? Preciso che si tratta solamente della testata, a cui poi viene collegato un volano, il manometro, il serbatoio, ecc..da parte di chi l’acquista.
Spero di essere stato chiaro.
Grazie
Certamente è una quasi macchina e quindi deve subire tutte le procedure previste dalla direttiva macchine. Secondo qualche associazione di categoria fino a qualche giorno fa questo prodotto rientrava nella categoria degli UFO.
Cordiali saluti.
Buongiorno Ing. Carraro,
le pongo un quesito ringraziando anticipatamente per un suo parere.
Il proprietario di una macchina “immessa sul mercato” prima del 21/09/96 (non marcata CE), vende la macchina stessa ad un utilizzatore diretto all’interno di stati membri della Comunità Europea (ad es. l’utilizzatore in Germania vende la macchina all’utilizzatore in Italia).
E’ corretto, alla luce dell’art. 18 del DLgs 17/2010 (nuova direttiva macchine) ed artt. 23 c.1, 70 c.2, 72 c.1 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., … affermare che:
1- La macchina non è soggetta a marcatura CE.
1- Il proprietario deve fornire all’acquirente l’ATTESTAZIONE di conformità della macchina alla legislazione previgente (art. 11, comma 1 del DPR 459/96), in particolare ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
2- E’ consigliabile (anche se non obbligatoria) la redazione di una perizia asseverata sia per rafforzare la validità legale dell’attestazione stessa, sia per documentare l’effettivo livello di sicurezza della macchina.
Cordialmente
Salve, quanto Lei afferma è corretto e mi complimento per la Sua preparazione.
La condizione sine qua non è che sulla macchina non sia stato eseguito alcun intervento di modifica.
La perizia di solito viene richiesta dal compratore e se è una società di leasing la chiede asseverata, e questo lo affermo per conoscenza diretta, avendo eseguite varie decine.
Cordiali saluti
Ing. Carraro buon giorno,
il produttore estero X ha consegnato, messo in funzione e collaudato nel 08.2009 un forno industriale al cliente Y. Per poter funzionare il forno necessita di una caricatrice e di un impianto di generazione di gas inerte, entrambi non di produzione/fornitura del produttore X.
X non ha rilasciato pertanto il marchio CE ma una sua dichiarazione di conformità ai sensi della appendice II alla direttiva macchine CE98/37/CE
Ora la società di leasing non salda X perchè l’insieme è mancate del marchio CE. Se l’insieme è composto da diverse quasi-macchine, chi deve rilasciare il marchio CE?
Grazie
Salve, con al nuova Direttiva macchine la questione è semplice in quanto è prevista per la macchina di X la dichiarazione di incorporazione e non di conformità.
Siccome lo spirito è lo stesso si deve intendere che il fornitore di una parte non può essere responsabile di un insieme a meno che non accetti tale responsabilità.
Giustamente il leasing chiede il marchio CE dell’insieme, ma non è X il soggetto obbligato, ma l’acquirente.
Credo che comunque sarebbe opportuno cercare una via di uscita concordata.
Rettifico il precedente commento in quanto è necessario verificare se nel paese di X alla data di fornitura era in vigore o meno la Nuova Direttiva Macchine, perchè se lo era, lui doveva fare la dichiarazione di incorporazione, dalla qule risulta chiarissimo che non ha quel tipo di responsabilità.
La srl di cui sono socio ha intenzione di vendere Pale eoliche in Italia.
Il prodotto che intendiamo commercializzare è Canadese, ma utilizza inverter italiani già marchiati CE.
Volevo sapere, perchè mi è stato chiesto dalla società Canadese, di quali certificazioni ha bisogno la pala eolica completa e quali sono gli organismi a cui rivolgersi per le certificazioni ed eventualmente siti di riferimento.
Grazie per l’attenzione
Non ci sono certificazioni da fare , ma la marcatura CE, che sostanzialmente è un’autocertificazione basata su una serie di documenti che dovrebbero nascere con la progettazione.
Nel caso questi documenti non fossero disponibili è necessario prepaprarli, quindi o lo fate Voi e marcate Voi il prodotto, o Ve li fate dare dalla ditta produttrice, ma in ogni caso la marcatura la dovete fare Voi.
Cordiali saluti
Ing. Carraro buon giorno,
un’azienda ha acquistato nel 1991 una macchina perfortatrice che successivamente ha modificato inserendo un quadro comandi a distanza e sostituendo il braccio meccanico originale con altro che offre prestazioni diverse. La macchina viene utilizzata esclusivamente nei cantieri del propietario e non viene ceduta ne affittata ad altre ditte.
E’ stata eseguita una valutazione dei rischio (perizia) da un’azienda di consulenza che ha rilasciato un documento nel quale sono indicate le NC riscontrate e le AC da attuare. Se l’azienda mette in atto tutte le AC può considerarsi conforme anche in caso di un eventualoe controllo da parte degli organi di vigilanza o dovrà comunque marcare CE la macchina e predisporre il manuale di uso e manutenzione?
Grazie e Cordialoi Saluti
Salve, la valutazione dei rischi riguarda l’aspetto generale dei rischi aziendali, ma non entra nel merito delle specifiche attrezzature.
La marcatura CE, obbligatoria per la macchina in questione, deve partire dall’analisi dei rischi, che Lei non cita e poi prevede altri documenti tra i quali il fascicolo tecnico, anche questo non citato.
Pertanto la risposta è affermativa, serve la marcatura CE e non può essere sostituita dall’analisi dei rischi.
Ritiene che la società che l’ha fatta si assumerebbe la responsabilità diretta per questa macchina?
Cordiali saluti
Ing. Carraro buon giorno,
grazie per la tempestività,
anche se ha già risposto, volevo solo spiegare che la valutazione a cui mi riferivo non era il DVR generale dell’azienda, ma bensì una perizia riferita alla macchina in questione, così pure le NC e le AC che la società di consulenza ha rilevato. Il documento che è stato rilasciato porta il nome di “verifica secondo 2006/42/CE” con documentazione fotografica allegata. Tale documento potrebbe essere utilizzato per la predisposizione del fascicolo tecnico?
Comunque devo sempre marcare CE tutte le macchine che l’Azienda modificherà?
Grazie per i preziosi consigli
Cordiali Saluti
La direttiva macchine non prevede questo tipo di procedura, le perizie servono al massimo per le società di leasing, quando si deve attestare che la macchina è a norme o lo era prima del settembre 1995:
Successivamente all’entrata in vigore dell’obbligo di marcatura CE, le macchine modificate devono essere marcate, come se fossero nuove.
La documentazione può far parte del fascicolo tecnico e tutte le macchine modificate devono essere marcate CE.
In questo caso le sanzioni sono anche di tipo penale.
Cordiali saluti
Nel caso di presse meccaniche con slitta dotata di moto verticale alternativo esiste una norma che definisce il tempo di arresto della slitta in caso di arresto di emergenza? Ciò allo scopo di posizionare adeguatamente le barriere di sicurezza.
Grazie per i consigli e distinti saluti
Salve e grazie per l’attenzione, come potrà immaginare non possiamo conoscere a memoiria tutte le norme che regolano tutte le attività.
Le posso però dire che a sensazione certamente esiste una norma di questo genere, essendo in ballo la sicurezza.
Le consiglio di cercare nel sito dell’UNI alla voce servizi/catalogo e di inserire nella voce “parola presente nel titolo” , troverà tutte le norme sull’argomento. In alternativa può rivolgersi direttamente agli uffici UNI.
Cordiali saluti
Ing. Carraro buongiorno,
io sono un produttore di targhe CE, vorrei chiederle per cortesia dove posso trovare la norma che specifichi il grado di INDELEBILITA’ delle targhe in questione.
Grazie e distinti saluti.
Le prescrizioni sull’indelebilità delle etichette si dovrebbero trovare sulle singole direttive nelle quali è appunto indicato come deve essere eseguita la marcatura.
Ricordo che nel caso degli apparecchi di illuminazione si parlava di 20 passaggi con batufolo di cotone imbevuto di alcool.
Credo che con i normali sistemi di stampa si superino sempre queste prescizioni.
Salve, ing. Carraro
1) Sono un ASPP di una azienda in possesso di un Bilancino di Sollevamento artigianale regolabile privo di marcatura CE ma in possesso di “rapporto di verifica”-eseguito da un centro specializzato- ad un carico di 10000 kg (esito Soddisfacente);
2) Specifico che tale bilancino “dovrebbe” sollevare un carico inferiore ai 2000 kg con un pericolo di caduta verticale (derivante dall’analisi dei rischi) inferiore ai 3 metri;
Il mio quesito è il seguente:
Tale accessorio di sollevamento non rientra nell’allegato 4 della direttiva macchine ’06 , quindi “non occorre una Dichiarazione di Conformita” rilasciata da un Organismo Notificato????, Va bene una autocertificazione da parte del Costruttore?????
Salve,
il bilancino necessita di marcatura CE. Esso non rientra nell’allegato IV della Direttiva Macchine. Ogni calcolo di verifica può rientrare nel fascicolo tecnico; questo rappresenta una condizione necessaria ma non sufficiente per il processo della marcatura CE.
In caso Lei dovesse necessitare di ulteriori informazioni, queste rientrerebbero nel nostro lavoro di consulenza. Saremmo lieti di offrirLe un preventivo per permetterLe di marcare CE il Suo prodotto.
Cordiali saluti