macchina utensile
La direttiva macchine, di cui è entrata in vigore la Nuova Edizione il 29-12-2009, definisce “macchina” un insieme di parti meccaniche, di cui almeno una mobile per effetto di una forza non umana, e questa forza può essere già presente o essere applicata in un momento successivo.
Tutto ciò con buona pace di coloro ( associazioni di categoria in prima linea ) che vorrebbero che i loro prodotti fossero “ non macchine ” , solo perchè non c’è ancora il motore accoppiato o manca la spina, come se una pompa diventasse macchina, solo nel momento in cui l’elettricista ci aggiunge il motore, assumendosi così, secondo queste scaltre associazioni, tutto l’onere della marcatura. Furbi, no?
La Nuova Direttiva Macchine impone per l’ immissione sul mercato europeo delle macchine e delle quasi macchine, che siano provviste del marchio CE, questo vale anche per quelle importate, sia nuove che usate.
Il soggetto tenuto ad apporre la marcatura in base alla Nuova Direttiva Macchine è il costruttore o un suo mandatario, purché almeno uno dei due sia presente giuridicamente all’interno della Comunità Europea, in assenza di questa condizione, il soggetto obbligato è l’importatore.
Vediamo quindi come si procede per poter apporre il marchio CE, su una macchina.
La Nuova Direttiva Macchine indica che già fase di progettazione è necessario rispettare alcune normative che prendono in considerazione tutti gli aspetti della sicurezza, è infatti logico che una macchina sarà costruita in modo sicuro, se chi la progetta prevede come analizzare i pericoli ed eliminare o ridurre i rischi al più basso livello possibile.
Quindi in fase di progettazione si deve produrre un documento che si chiama “analisi dei rischi “, con il quale si mettono in evidenza i pericoli connessi alla macchina, gli interventi pensati per ridurre il rischio ed eventualmente l’indicazione dei rischi residui. Nell’analisi di rischi dovrebbe preferibilmente intervenire un tecnico esperto, meglio se esterno all’organizzazione, per garantire una visione indipendente e non coinvolta.
In questa fase è di fondamentale importanza prendere in considerazione i “Requisiti Essenziali per la Sicurezza e la Salute“, che sono indicati in un capitolo della Direttiva Macchine e che identificano i principali aspetti di rischio da prendere in considerazione, in fase di progettazione e di costruzione della macchina.
Dalla progettazione si passa alla costruzione, tenendo ovviamente conto dei risultati dell’analisi dei rischi in modo che questa sia rispettata.
In fase costruttiva è necessario adottare tutti i criteri ed i metodi per costruire la macchina in modo sicuro e che si possa dimostrare che il prodotto costruito risponda ai requisiti prescritti dalla progettazione.
Ovviamente non è sufficiente “lavorare bene” è necessario poterlo dimostrare, ed ogni organizzazione adotterà le procedure, che per essa sono le più convenienti e pratiche, l’unica cosa certa è che queste procedure ci devono essere ed essere formalizzate, cioè scritte in modo coerente e rispettoso delle norme es. ISO 9001-2008.
Per costruire una macchina è necessario avere redatto una distinta base, dei disegni, degli schemi di impianto, dei circuiti, in ogni caso la documentazione che illustra a chi costruisce ed a titolo di memoria, da cosa è composta e come è costruita la macchina.
Naturalmente è necessario sapere anche da chi e quando la macchina è stata costruita ed inoltre ci deve essere l’identificazione della stessa mediante il numero di matricola.
La macchina dopo essere stata costruita ed opportunamente collaudata con relativo verbale che riporta gli estremi delle prove eseguite, può essere messa in commercio solo se accompagnata da un manuale di installazione uso e manutenzione, all’interno del quale deve trovarsi o stampata o allegata la dichiarazione di conformità ed una riproduzione dell’etichetta.
L’etichetta con il marchio CE ed altri dati richiesti dalla Direttiva Macchine deve essere applicata al macchinario e le scritte devono essere indelebili secondo un criterio di resistenza alla cancellazione previsto anch’esso dalla norma.
Presso l’azienda devono essere conservate copie di:
- dichiarazione di conformità della macchina
- manuale d’uso relativo al modello
- copia del modello dell’etichetta CE
- documentazione di produzione della macchina per la rintracciabilità
- documentazione delle prove
Devono essere invece messe a disposizione su richiesta dell’autorità tutti gli altri documenti cioè:
- il fascicolo tecnico
- i dati relativi alle forniture di tutti i materiali ed i componenti
- le procedure documentate di produzione
ATTENZIONE! IL FAI DA TE E’ FORTEMENTE SCONSIGLIATO, SI STA TRATTANDO DELLA SICUREZZA DI TUTTE LE PERSONE COINVOLTE NELLA COSTRUZIONE, INSTALLAZIONE ED USO DELLA MACCHINA
Tag: macchine









Gentile Ing. Carraro
approfitto della Sua disponibilità e competenza per sottoporLe un quesito.
La nostra azienda acquista una gamma di radiocomandi (corredati da Test Report e Dichiarazione di Conformità), procedendosi ad una mera personalizzazione dell’etichetta, ai fini della commercializzazione (abbiamo predisposto una dichiarazione, in tal senso, per la tracciabilità del prodotto).
Orbene, laddove volessimo rietichettare i suddetti telecomandi a nome di una terza azienda, che li distribuisce a nome e per conto proprio, siamo tenuti a fornire ulteriori dichiarazioni?
O a quest’ultima incombenza è tenuta la medesima? Ed, in tal caso, dovrà la stessa essere munita di tutta la documentazione originaria in nostra custodia?
Le rivolgo un cordiale saluto
Salve, credo che ci sia confusione tra marcatura CE intesa come applicazione del marchio CE e la procedura (meglio le procedure) da implementare per poter applicare alla fine il marchio CE.
Se la marcatura fosse solo l’applicazione del marchio avrebbe ben poco significato e non servirebbe a nulla.
Il marchio CE deve essere apposto come simbolo che garantisce la sicurezza del prodotto in relazione a determinate direttive, che si scelgono sia in base al tipo di prodotto, che al suo impiego.
Quindi non posso rispondere alla Sua domanda, in quanto non so cosa ci sia prima di quella che Lei chiama personalizzazione dell’etichetta, a quanto leggo potrebbe esserci solo la dichiarazione di conformità ed in questo caso non parliamo di marcatura ma di semplice applicazione di etichetta.
Le ricordo che la richiesta di consulenza non si fa tramite i commenti, ma dallo spazio “Altri servizi per le Aziende” a cui si accede dalla colonna a destra.
Cordiali saluti.
[...] direttiva macchine 2006/42/CE e le altre direttive comunitarie, definiscono tutta la documentazione che il [...]
[...] direttiva macchine 2006/42/CE e le altre direttive comunitarie, definiscono tutta la documentazione che il [...]
Buonasera Ing. Carraro
Sono il responsabile tecnico di una azienda che opera nel settore estrattivo.
nelle nostre cave abbiamo degli impianti di produzione di sabbia e graniglie.
Tali impianti sono costituiti da macchine di frantumazione, vagli e nastri trasportatori tutti aventi marcatura CE.
Abbiamo la necessità di realizzare un nuovo impianto e dovendolo alla fine marcare CE nella sua totalità mi sorge il dubbio se l’impianto deve essere progettato da un tecnico abilitato (Ingegnere o Perito) o la disposizione delle varie macchine nel ciclo di produzione può essere decisa direttamente da noi.
Spero di essere stato chiaro nell’esposizione del quesito.
saluti e grazie.
Salve, la marcatura la deve fare chi realizza l’impianto, e se nel farlo ha l’esigenza di rivolgersi ad un tecnico abilitato lo può fare. L’obbligo della firma di un tecnico abilitato non deriva dalla marcatura CE, ma eventualmente da altre norme, come ad esempio regolamenti sulle costruzioni.
Se l’impianto non è soggetto a concessione da parte di autorità terze, che richiedono la firma del progetto, allora questa non è necessaria.
Considerando l’impianto un’opera di ingegneria civile diventerebbe obbligatoria la marcatura da Centro Trasformazione Acciaio, se l’impianto rientra semplicemente nelle macchine allora questa firma non è necessaria.
Dipende dalle dimensioni dell’impianto, dalla complessità dal fatto appunto che sia macchina oppure opera di ingegneria, una risposta più appropriata è possibile solo con una conoscenza del sistema.
Cordiali saluti.
Salve ing. Carraro,
ho un’azienda metalmeccanica ed ho costruito un “prodotto” azionato da forza umana.
Per rendere l’idea immagini una betoniera ma SENZA parte elettrica.
In particolare è come se fosse una grossa pentola su un fuoco (come quello da cucina). L’unico movimento è la rotazione della pentola peraltro fatta da un grosso volante (come quello dei camion).
A che Direttiva mi devo rifare? Devo produrre documentazione? Devo mettere la targhetta CE e redigere il certificato CE?
Grazie per la Sua collaborazione.
Luca
Salve, come ho già avuto modo di scrivere varie volte il blog non è uno spazio per la fornitura di consulenza.
I motivi di questa nostra decisione sono due:
1 il blog è uno spazio di discussione, si esprimono pareri basati sulle proprie conoscenze ed interpretazioni delle leggi, ma non hanno valore tecnico, sono semplicemente informativi
2 le aziende che hanno necessità di consulenza trattano, come in questo caso, argomenti specifici e di loro esclusivo interesse e che hanno finalità produttiva, quindi la risposta non può essere un’opinione, ma una consulenza vera e propria, che non si fornisce su un blog, dato che implica indicazioni operative precise. Inoltre se per l’azienda si tratta di lavoro, non si comprende la ragione di fornire consulenza gratuita.
Saremo ben lieti di fornire le risposte richieste in forma privata.
Cordiali saluti
Salve ing. Carraro,
desidero chiedere se ci sono particolari normative relative alle matricole con cui vengono marchiati gli impianti ed è necessario tenere un registro? inoltre tale registro a valenza fiscale o solo relativa alla normativa macchine?
La ringrazio in anticipo per la sua cortese risposta.
Cordiali saluti.
Salve, i numeri di matricola sono creati secondo una scelta interna all’azienda, l’importante è l’obiettivo cioè identificare in modo univoco il prodotto.
D’altronde un registro già si tiene ed è quello delle fatture, che accompagnano la vendita del prodotto ed anche quello delle bolle di trasporto, utilizzate per la consegna, poiché però questi potrebbero indicare contemporaneamente più prodotti, è meglio averne uno dedicato alle matricole. (vedi: costituzione del fascicolo tecnico)
Per quanto riguarda la validità, tutta la documentazione relativa al CE deve essere conservata per 10 anni, proprio come quella contabile, quindi anche se non c’è un legame diretto ed una indicazione precisa, ritengo debba essere considerata alla stessa stregua, non è un caso che l’autorità più impegnata sul controllo del CE sia proprio la Guardia di Finanza
Gentile Ing. Carraro
avrei un quesito da porle; sono in possesso di una pressa da falegnameria non omologata CE volevo dunque sapere se era possibile omologare il macchinario e qual’ era la procedura da seguire:
Attendo sua cortese risposta
Cordiali saluti
Salve, se la macchina é successiva al 95 é necessaria la marcatura CE che avrebbe dovuto avere in origine, se invece é antecedente al 95 é sufficiente una perizia che attesti che la macchina rispetta i criteri di sicurezza.
Cordiali saluti
Buona sera. Sono un avvocato e mi trovo a fare i conti con una questione prevalentemente tecnica, riguardante la certificazione CE. Il mio cliente ha acquistato una macchina usata per movimento terra del 1999, ma all’atto della consegna del mezzo non gli è stata fornita la relativa dichiarazione di conformità e senza il manuale d’uso. Vorrei capire se la mancanza di tale documentazione può essere causa di nullità della compravendita, ovvero se questo tipo di macchine può essere venduto, noleggiato, utilizzato, ecc. senza la suddetta documentazione.
Ringrazio in anticipo e saluto cordialmente.
Buona sera, quello che Lei una consulenza professionale e non una opinione da blog, ma dato che la situazione che illustra è molto frequente e le domande sono poste in modo cortese, facciamo un’eccezione e forniamo le risposte.
La macchina venduta dopo il 1995 doveva essere marcata CE ed essere corredata di tutta la documentazione necessaria, in alternativa poteva esserci una perizia giurata di un tecnico abilitato e comunque la documentazione d’uso.
La mancanza di questi requisiti è a mio avviso sufficiente per contestare la fornitura, non so però se ci siano ancora i termini, in questo caso l’esperto è Lei, probabilmente si può sostenere che la compravendita non è mai stata completamente perfezionata, in quanto non è stata completata la fornitura.
La seconda risposta è conseguente a quanto detto sopra e cioè: no!
Cordiali saluti
Gentile Ing. Carraro,
avrei un quesito da porLe: dovrei certificare un nuovo strumento costituito da vari componenti già marcati CE. Come si ottiene la marcatura CE per il prodotto assemblato finito? Grazie
Cordialità
Lucia
Salve, credo che Lei debba MARCARE il prodotto e non CERTIFICARLO, a parte questo la marcatura CE non si ottiene, ma si esegue e lo può fare solo chi crea/produce/immette in commercio, un prodotto soggetto a direttiva. Per conoscere esattamente ciò che si deve fare è necessario sapere quale direttiva/direttive riguardano quel prodotto e se è necessario o meno l’intervento di un Organismo Notificato.
Il ruolo svolto dalle società di consulenza (come la nostra) è esclusivamente quello di aiutare i soggetti che devono fare la marcatura, ad eseguirla correttamente.
Spero di aver risposto in modo chiaro ai Suoi quesiti.
Cordiali saluti.
Buongiorno Ing. Carraro, nelle etichette CE che identificano la macchina, che tipo di campi bisogna riportare oltre al numero di matricola? C’è qualche normativa a riguardo o può essere gestita dall’azienda inserendo dei dati che facilitano il rintracciamento (es: numero commessa…)?
La ringrazio della disponibilità e complimenti per il sito.
Ivan
Buon giorno, credo che una lettura approfondita della direttiva macchine, sia sufficiente per chiarire i Suoi dubbi, potrei fornire varie risposte, ma non conoscendo la natura della macchina, preferisco metterLa in grado di trovare da solo ciò che Le serve.
Fornire consulenza su un blog, oltre ad essere poco professionale, mette a rischio chi la riceve, convinto di potersi fidare, mentre come ho detto altre volte, TUTTO ciò che è in internet dovrebbe essere verificato prima di accettarlo per buono.
Grazie per la visita al blog e cordiali saluti.