macchina utensile
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La marcatura delle macchinemacchina utensile La direttiva macchine, di cui è entrata in vigore la Nuova Edizione il 29-12-2009, definisce “macchina” un insieme di parti meccaniche, di cui almeno una mobile per effetto di una forza non umana, e questa forza può essere già presente o essere applicata in un momento successivo.Tutto ciò con buona pace di coloro ( associazioni di categoria in prima linea ) che vorrebbero che i loro prodotti fossero “ non macchine ” , solo perchè non c’è ancora il motore accoppiato o manca la spina, come se una pompa diventasse macchina, solo nel momento in cui l’elettricista ci aggiunge il motore, assumendosi così, secondo queste scaltre associazioni, tutto l’onere della marcatura. Furbi, no?La Nuova Direttiva Macchine impone per l’ immissione sul mercato europeo delle macchine e delle quasi macchine, che siano provviste del marchio CE, questo vale anche per quelle importate, sia nuove che usate.Il soggetto tenuto ad apporre la marcatura in base alla Nuova Direttiva Macchine è il costruttore o un suo mandatario, purché almeno uno dei due sia presente giuridicamente all’interno della Comunità Europea, in assenza di questa condizione, il soggetto obbligato è l’importatore.Vediamo quindi come si procede per poter apporre il marchio CE, su una macchina.La Nuova Direttiva Macchine indica che già fase di progettazione è necessario rispettare alcune normative che prendono in considerazione tutti gli aspetti della sicurezza, è infatti logico che una macchina sarà costruita in modo sicuro, se chi la progetta prevede come analizzare i pericoli ed eliminare o ridurre i rischi al più basso livello possibile.Quindi in fase di progettazione si deve produrre un documento che si chiama “analisi dei rischi “, con il quale si mettono in evidenza i pericoli connessi alla macchina, gli interventi pensati per ridurre il rischio ed eventualmente l’indicazione dei rischi residui. Nell’analisi di rischi dovrebbe preferibilmente intervenire un tecnico esperto, meglio se esterno all’organizzazione, per garantire una visione indipendente e non coinvolta.In questa fase è di fondamentale importanza prendere in considerazione i “Requisiti Essenziali per la Sicurezza e la Salute“, che sono indicati in un capitolo della Direttiva Macchine e che identificano i principali aspetti di rischio da prendere in considerazione, in fase di progettazione e di costruzione della macchina.Dalla progettazione si passa alla costruzione, tenendo ovviamente conto dei risultati dell’analisi dei rischi in modo che questa sia rispettata.In fase costruttiva è necessario adottare tutti i criteri ed i metodi per costruire la macchina in modo sicuro e che si possa dimostrare che il prodotto costruito risponda ai requisiti prescritti dalla progettazione.Ovviamente non è sufficiente “lavorare bene” è necessario poterlo dimostrare, ed ogni organizzazione adotterà le procedure, che per essa sono le più convenienti e pratiche, l’unica cosa certa è che queste procedure ci devono essere ed essere formalizzate, cioè scritte in modo coerente e rispettoso delle norme es. ISO 9001-2008.Per costruire una macchina è necessario avere redatto una distinta base, dei disegni, degli schemi di impianto, dei circuiti, in ogni caso la documentazione che illustra a chi costruisce ed a titolo di memoria, da cosa è composta e come è costruita la macchina.Naturalmente è necessario sapere anche da chi e quando la macchina è stata costruita ed inoltre ci deve essere l’identificazione della stessa mediante il numero di matricola.La macchina dopo essere stata costruita ed opportunamente collaudata con relativo verbale che riporta gli estremi delle prove eseguite, può essere messa in commercio solo se accompagnata da un manuale di installazione uso e manutenzione, all’interno del quale deve trovarsi o stampata o allegata la dichiarazione di conformità ed una riproduzione dell’etichetta.L’etichetta con il marchio CE ed altri dati richiesti dalla Direttiva Macchine deve essere applicata al macchinario e le scritte devono essere indelebili secondo un criterio di resistenza alla cancellazione previsto anch’esso dalla norma.Presso l’azienda devono essere conservate copie di:- dichiarazione di conformità della macchina- manuale d’uso relativo al modello- copia del modello dell’etichetta CE- documentazione di produzione della macchina per la rintracciabilità- documentazione delle proveDevono essere invece messe a disposizione su richiesta dell’autorità tutti gli altri documenti cioè:- il fascicolo tecnico- i dati relativi alle forniture di tutti i materiali ed i componenti- le procedure documentate di produzioneATTENZIONE! IL FAI DA TE E’ FORTEMENTE SCONSIGLIATO, SI STA TRATTANDO DELLA SICUREZZA DI TUTTE LE PERSONE COINVOLTE NELLA COSTRUZIONE, INSTALLAZIONE ED USO DELLA MACCHINA165 commenti riguardo La marcatura delle macchineLascia un commento |
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Gent. Ing. Carraro
Ho letto con interesse il suo intervento e sul discorso delle macchine ante ’96 sono pienamente d’accordo.
Sul discorso di macchine successive al ’96 e già marcate CE invece la Dir. 2006/42/CE (All. VII A) dice solamente che il costruttore non è tenuto a conservare il fascicolo tecnico oltre 10 anni successivi all’immissione sul mercato della macchina.
Dal mio punto di vista ciò non equivale a dire che la marcatura CE non è più valida, nè tanto meno che la macchina vada nuovamente marcata.
Sicuramente in ottemperanza agli Art. 70 e 71 del D.Lgs. 81/08 è cura del datore di lavoro assoggettate le attrezzature alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza (specie in presenza di non conformità), ma non è necessaria una nuova marcatura CE nei limiti in cui tali interventi non configurino una nuova immissione sul mercato (ovvero siano limitati a manutenzione ordinaria o straordinaria, migliorativa per la sicurezza).
Il problema dell’attestazione della conformità, beninteso, si pone solo in caso di vendita, noleggio o concessione in uso ad un’altra proprietà.
Questa è la mia interpretazione, confido in un confronto costruttivo in merito con chiunque sia interessato all’argomento, dal momento che è una questione dibattuta anche con altri tecnici con cui collaboro in materia.
Grazie, cordiali saluti
Alessandro
Gent. Ing. Carraro
Ho letto con interesse il suo intervento e sul discorso delle macchine ante ’96 sono pienamente d’accordo.
Sul discorso di macchine successive al ’96 e già marcate CE invece la Dir. 2006/42/CE (All. VII A) dice che il costruttore non è tenuto a conservare il fascicolo tecnico dopo 10 anni dalla immissione sul mercato della macchina.
Dal mio punto di vista ciò non equivale a dire che la marcatura CE non è più valida, nè tanto meno che la macchina vada nuovamente marcata.
Sicuramente in ottemperanza agli Art. 70 e 71 del D.Lgs. 81/08 è cura del datore di lavoro assoggettate le attrezzature alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza (specie in presenza di non conformità), ma non è necessaria una nuova marcatura CE nei limiti in cui tali interventi non configurino una nuova immissione sul mercato (ovvero siano limitati a manutenzione ordinaria o straordinaria, migliorativa per la sicurezza).
Il problema dell’attestazione di conformità, beninteso, si pone invece nel caso di vendita, noleggio o concessione in uso ad altra porprietà.
Questa è la mia interpretazione, confido in un confronto costruttivo in merito con chiunque sia interessato, dal momento che è una questione dibattuta anche con altri tecnici con cui collaboro in materia.
Grazie, cordiali saluti
Alessandro
Salve, sono contento che l’argomento sia di interesse comune, la Sua argomentazione non è infondata, ma dovrebbe trovare risposta ad alcuni quesiti:
- dal momento che il produttore può distruggere tutta la documentazione dopo 10 anni, non esiste più il fasciolo tecnico, quindi a chi si rivolgere l’autorità in caso di eventuale controllo?
- chi se non il conduttore deve garantire che il prodotto rispetti le direttive sulla sicurezza, dopo che il costruttore originario sparisce per la legge?
- nel momento in cui il costruttore originario non è più perseguibile, non c’è più nessuno che debba ottemperare agli obblighi delle direttive?
La mia tesi è suffragata da altri fatti, ovvero per prodotti che possono presentare pericolosità rilevanti ben prima dei 10 anni, le leggi scaricano sul conduttore già dopo un anno alcuni obblighi, come il controllo annuale per le caldaie o per gli ascensori.
Per questi prodotti rimane una responsabilità del costruttore per vizi occulti fino al decimo anno, poi anche questa decade e rimane solo il conduttore, che quindi se vuole mantenere attiva la macchina o l’impianto o qualsiasi dispositivo, dovrà rifare la marcatura CE che per le ragioni suddette, dopo 10 anni non ha più un supporto documentale valido legalmente.
Non è solo una opinione personale, e prima di esporla ho sostenuto vari confronti legali nel merito.
Aggiungo che se Lei ritiene valida l’interpetazione per gli altri casi, allora non c’è disaccordo tra noi, perchè l’immissione in libera pratica comprende ogni e qualsiasi tipo di disponibilità della macchina da parte di terzi e terzi sono anche i dipendenti, quindi la Sua conclusione, con la quale ovviamente concordo, conferma in pieno la mia tesi.
Cordiali saluti e grazie.
Gent. Ing. Carraro,
sono una piccola ditta individuale e mi occupo di souvenir e gadgets. Mi sono trovato da poco, per la prima volta, ad importare delle piccole macchine dalla cina, ma commettendo l’errore di non informarmi a pieno prima di procedere.
Le macchine sono delle piccole e semplici presse manuali (per intenderci simili alle presse per chiudere i tappi a corona delle bottiglie) senza parti elettroniche, oli o meccanismi automatici. Queste macchine non devo rivenderle, ma le andrò ad utilizzare io personalmente per produrre dei piccoli gadgets.
Il fornitore cinese non possiede la certificazione CE, e le volevo dunque chiedere se questo tipo di macchina (destinata all’uso personale e non alla commercializzazione) necessita di tale certificazione CE. Nel caso in cui necessitino di certificazione CE, una volta giunte in dogana verranno quindi bloccate? Come devo muovermi per prevenire un possibile sequestro della merce?
La ringrazio anticipatamente.
Cordiali Saluti
Salve, ciò che potrà succedere in dogana è solo nei disegni divini, dato che in questi luoghi la fantasia è al potere.
Posso dirLe ciò che dovrebbe succedere in dogana: assolutamente nulla, sia che il prodotto lo importi per sè, sia che lo metta a disposizione di altri, ma in questo secondo caso prima di cederlo dovrà procedere alla marcatura CE se questa è richiesta per questi prodotti.
Con buona pace dell’ex Ministro Sacconi, in Italia esiste ancora la libertà di farsi male (su questo potremmo fare tanti commenti) quindi se una persona vuole acquistare (all’estero) ed utilizzare prodotti fuori norma, lo può fare senza rendere conto a nessuno, certamente poi se dovesse farsi male, non deve fare la denuncia all’INAIL.
Quello che può succedere nella realtà non glielo so dire, perchè mi limito a riportare ciò che dicono le leggi, senza alcuna interpretazione personale e mi è impossibile pronosticare cosa si inventerà l’addetto doganale che controllerà i Suoi prodotti.
Cordiali saluti.
Salve Ing. Carraro,
con la presente per esporre un problema capitato di recente; la settimana scorsa è capitato che il fratello del mio ragazzo ha subito un infortunio sul lavoro , praticamente stava utilizzando un macchinario ( penso una pressa non so bene ) e dimenticandosi di premere un pulsante per la “sicurezza” perchè distratto dal capo-reparto, la macchina gli ha portato via due dita. Ora è in infortunio fino a termine contratto che dovrebbe scadere a fine anno. Le dita purtroppo non sono più’ recuperabili e ora chiedo a Lei se è possibile che non attivando un sistema di sicurezza la macchina possa tranciarti le dita ma poteva capitare anche di peggio, senza che essa attivi di default un ulteriore blocco o che avvisi che è stato disinnescata la sicurezza? Mi vien da pensare che queste macchine non sono a norma e per saperlo a chi ci possiamo rivolgere per attivare un controllo presso questa azienda? Purtroppo questo danno ha provocato un’ invalidità al 100% alla mano dx dato che una delle due dita era il pollice pertanto sono a chiederle anche se sa a chi poterci rivolgere per capire se ci sarà’ un indennizzo per il danno causato.
Ringraziandola in anticipo, le porgo
Cordiali Saluti
Jessica Rose
Salve, chiedo scusa per il ritardo nella risposta, ma una nipotina che arriva dagli Stati Uniti ha la precedenza su tutto.
La pressa non può mettersi in movimento in nessun caso se le mani dell’operatore non sono occupate e lontane dalla zona pericolosa.
Non avendo a disposizione la macchina non posso fare valutazioni più specifiche, ma il principio della “non pericolosità” è generale, non ci si può fare male neppure volendo, quindi o la macchina è stata manomessa oppure non è a norme.
E’ strano che per un incidente del genere non siano intervenuti i Carabinieri o un’altra autorità di controllo, in ogni caso vi ci potete rivolgere Voi, perchè certamente qualcosa di fuori norma c’era e c’è probabilmente ancora.
I controlli possono essere fatti anche dall’USL o dai NAS, avete un’ampia scelta anche se purtroppo la maggioranza delle persone colpite sceglie molto italianamente il silenzio.
A disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.
Buonasera ingegnere, chiedo scusa ma se ho capito bene, poichè dopo 10 anni il costruttore può gettare via la documentazione (il fascicolo tecnico) si è costretti o a rottamare la macchina o a rifare la marcatura, ma chi la può rifare?
Nel caso specifico di un gruppo elettrogeno, dotato di marcatura ma realizzato nel 2000, per poter continuare ad utilizzare la macchina rispettando le norme di legge e quindi garantendo anche la sicurezza, non è sufficiente avere un libretto di manutenzione aggiornato dove sono attestate le verifiche ed i cambi di elementi deteriorabili fatti secondo un piano di manutenzione?
Nel ringraziarla le porgo
cordiali saluti
Salve, tutti i partecipanti al blog contribuiscono a tenerlo vivo, quindi perchè scusarsi? Lo prendo come modo di dire e sono io che ringrazio Lei e tutti gli altri partecipanti.
La mia non è una interpretazione personale, ma la semplice lettura di varie leggi vigenti, sia quelle sulla marcatura CE sia la 81/08 e da questo risulta che dopo 10 è il proprietario della macchina che se ne assume piena responsabilità, quindi anche quella della marcatura CE.
Perciò deve fare/rifare l’analisi dei rischi, dato che non ce l’ha e tutto il fascicolo tecnico (il manuale sarà lo stesso se è in buone condizioni e soprattutto se nel frattempo non sono cambiate le norme).
La direttiva macchine e tutte le altre dicono che chi è responsabile della sicurezza del prodotto deve avere il fascicolo tecnico, nei primi 10 anni è il costruttore e poi???? Non può essere altri che chi ha in carico la macchina, dal momento che il costruttore se ne può sbarazzare ed in ogni caso non risponderà mai per incidenti dopo il 10° anno.
Comprendo che la cosa può sembrare astrusa, però dopo 10 anni non è il caso di eseguire una verifica approfondita di una macchina che magari ha lavorato per tutto questo periodo e può avere sviluppato situazioni diverse da quelle esistenti in origine? Ritengo che in molti casi sia una necessità mentre magari in altri no, però sono disposizioni che partono dall’esigenza di garantire la sicurezza anche tramite la responsabilizzazione di qualcuno.
Assicuro che non è un nostro espediente per trovare nuovi clienti, che fortunatamente non ci mancano dato che la domanda potenziale è enorme rispetto alle nostre possibilità, il ragionamento è nato dalla domanda: e dopo i 10 anni che succede? Nel caso abbiate delle ipotesi diverse, il blog serve anche a questo.
Cordiali saluti.
Non saprei dirle, perché rifare il fascicolo tecnico vuol dire poter rifare anche il progetto ed il solo che è in grado di rifarlo, secondo me, è il progettista. Qualcun altro potrebbe tentare a rifarlo, ma questo vorrebbe dire praticamente smontare interamente il gruppo elettrogeno e rimontarlo (pensiamo, ad esempio, alla difficoltà nel rifare lo schema unifilare del complesso impianto elettrico di un gruppo elettrogeno), è quasi improponibile e condurrebbe ad un risultato approssimato e forse, in quel caso (di smontaggio completo), sarebbe forse necessario adeguarlo alle vigenti leggi comportando di fatto la realizzazione di una nuova macchina. D’altra parte la marcatura CE attesta che è stata realizzata in conformità alle leggi vigenti in materia e la manutenzione periodica ne dovrebbe attestare il mantenimento delle caratteristiche (a meno che non si sia effettuato qualche sostituzione di pezzi con altri non CE e/o con caratteristiche sostanzialmente differenti). Forse sbaglio, forse il fascicolo tecnico può essere fatto secondo procedure che non comportano in pratica il rifacimento della macchina. Che lei sappia esiste qualche sentenza in merito all’assenza di fascicolo tecnico per superamento dei 10 anni di vita della macchina?
Grazie ancora e buona giornata
Roberto
Salve, concordo con Lei sulla differenza tra l’analisi dei rischi condotta in contemporanea alla progettazione e quella eseguita a posteriori, che potremmo chiamare “verifica” piuttosto che analisi, ma Le assicuro che un tecnico che conosca il prodotto, è in grado di valutare se i requisiti di cui all’allegato I (RESS) sono soddisfatti o meno.
Alcuni sono banali e scontati per un buon costruttore ed un tecnico esperto li sa individuare facilmente.
Seguendo il Suo ragionamento, tutt’altro che infondato, si arriva anche ad un’altra conclusione, cioè che una macchina vecchia non è più retrofittabile, ovvero portata in condizioni di conformità mediante interventi di modifica ed aggiornamento, però questo è il lavoro di molte aziende che recuperano in continuo, macchine valide, ma non a norme.
La ringrazio per le Sue osservazioni, che come tutte aiutano il dibattito, se fossi il responsabile di un’azienda mi porrei la domanda: chi ed in che modo garantisce l sicurezza delle macchine attualmente in uso nella mia azienda? E chi risponderà in caso di incidente?
Il problema delle sentenze è di la da venire, in quanto credo che noi siamo i primi a dibattere questo argomento e le autorità non sanno che fare neppure di fronte al problema della prima marcatura CE, figuriamoci di quella dopo 10 anni.
Cordiali saluti.
Egregio ing Carraro
siamo un gruppo di progettisti che vorremmo immettere sul mercato una nostra idea di isola robotica.
Tale sistema prevede che una volta caricata la “cassettiera” con la basetta di bachelite, la taglia, la fotoincide, la immerge nella soda caustica, la pulisce, inserisce i componenti elettronici, li salda a stagno e immette una pellicola isolante sul lato rame.
Si precisa che l’alimentazione è a 380V, l’ingombro previsto è un parallelepipedo Lun(5.60)xLar(0.80)xH(2.00), una volta caricata la cassettiera il processo non prevede l’intervento umano.
Pertanto, compatibilmente con le sue esigenze, con la presente
SI RICHIEDE
un preventivo di massima per l’apposizione della marcatura CE.
Certo di una sua cortese collaborazione, si porgono
distinti saluti
Orlando
PS: la CCIAA mi ha chiesto una marcatura CE categoria A
Salve, grazie Le invierò privatamente il preventivo, ma mi piacerebbe sapere cos’é la marcatura CE di classe A. Il nostro ė paese di creativi.
Saluti.
[...] direttiva macchine 2006/42/CE e le altre direttive comunitarie, definiscono tutta la documentazione che il [...]
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