
La direttiva macchine, di cui è entrata in vigore la Nuova Edizione il 29-12-2009, definisce “macchina” un insieme di parti meccaniche, di cui almeno una mobile per effetto di una forza non umana, e questa forza può essere già presente o essere applicata in un momento successivo.
Con buona pace di coloro ( associazioni di categoria in prima linea ) che vorrebbero che i loro prodotti fossero ” non macchine ” , solo perchè non c’è ancora il motore accoppiato o manca la spina, come se una pompa diventasse macchina, solo nel momento in cui l’elettricista ci aggiunge il motore, assumendosi così, secondo queste scaltre associazioni, tutto l’onere della marcatura. Comodo no!
La Nuova Direttiva Macchine impone per l’ immissione sul mercato europeo delle macchine e delle quasi macchine, che siano provviste del marchio CE, questo vale anche per quelle importate, sia nuove che usate.
Il soggetto tenuto ad apporre la marcatura in base alla Nuova Direttiva Macchine è il costruttore o un suo delegato, purché almeno uno dei due sia presente giuridicamente all’interno della Comunità Europea, in assenza di questa condizione, il soggetto obbligato è l’importatore.
Vediamo quindi come si procede per poter apporre il marchio CE, su una macchina.
La Nuova Direttiva Macchine indica che già fase di progettazione è necessario rispettare alcune normative che prendono in considerazione l’aspetto delle sicurezza, è infatti logico che una macchina sarà costruita in modo sicuro, se chi la progetta prevede come evitare i pericoli o ridurre i rischi al più basso livello possibile.
Quindi in fase di progettazione si deve produrre un documento che si chiama “analisi dei rischi “, con il quale si mettono in evidenza i pericoli connessi alla macchina, gli interventi pensati per ridurre il rischio ed eventualmente l’indicazione dei rischi residui.
In questa fase è di fondamentale importanza prendere in considerazione i “Requisiti Essenziali per la Sicurezza e la Salute“, che sono indicati in un capitolo della Direttiva Macchine e che identificano i principali aspetti di rischio da prendere in considerazione, in fase di progettazione e di costruzione della macchina.
Dalla progettazione si passa alla costruzione, tenendo ovviamente conto dei risultati dell’analisi dei rischi in modo che questa sia rispettata.
In fase costruttiva è necessario adottare tutti i criteri ed i metodi per costruire la macchina in modo sicuro e che si possa dimostrare che il prodotto costruito risponda ai requisiti prescritti dalla progettazione.
Ovviamente non è sufficiente “lavorare bene” è necessario poterlo dimostrare, ed ogni organizzazione adotterà le procedure, che per essa sono le più convenienti e pratiche, l’unica cosa certa è che queste procedure ci devono essere ed essere formalizzate, cioè scritte in modo coerente e rispettoso delle norme es. ISO 9001-2008.
Per costruire una macchina è necessario avere redatto una distinta base, dei disegni, degli schemi di impianto, dei circuiti, in ogni caso la documentazione che illustra a chi costruisce ed a titolo di memoria, da cosa è composta e come è costruita la macchina.
Naturalmente è necessario sapere anche da chi e quando la macchina è stata costruita ed inoltre ci deve essere l’identificazione della stessa mediante il numero di matricola.
La macchina dopo essere stata costruita ed opportunamente collaudata con relativo verbale che riporta gli estremi delle prove eseguite, può essere messa in commercio solo se accompagnata da un manuale di installazione uso e manutenzione, all’interno del quale deve trovarsi o stampata o allegata la dichiarazione di conformità ed una riproduzione dell’etichetta.
L’etichetta con il marchio CE ed altri dati richiesti dalla Direttiva Macchine deve essere applicata al macchinario e le scritte devono essere indelebili secondo un criterio di resistenza alla cancellazione previsto anch’esso dalla norma.
Presso l’azienda devono essere conservate copie di:
- dichiarazione di conformità della macchina
- manuale d’uso relativo al modello
- copia del modello dell’etichetta CE
- documentazione di produzione della macchina per la rintracciabilità
- documentazione delle prove
Devono essere invece messe a disposizione su richiesta dell’autorità tutti gli altri documenti cioè:
- il fascicolo tecnico
- i dati relativi alle forniture di tutti i materiali ed i componenti
- le procedure documentate di produzione
Tag: macchine

Apri una discussione!
mi interessa perche’ ci lavoro con le macchie tipo autoscale automezzi conplsse.
Quindi?
salve, è un pezzo che vorrei farle delle domande.
io produco impianti di filtrazione, aspirazione, condizionamento, ecc…la dichiarazione ce la devo fare sulla macchina a monte dell’impianto o sull’intero impianto (lo chiedo perchè sulle tubazioni aerauliche e le varie parti di un impianto mi risulta difficile fare la certificazione)?
la certificazione la fa il costruttore, giusto? (la ASL di pisa mi aveva detto un professionista esterno).
il fascicolo tecnico su una macchina lo capisco, ma su un impianto è un pò laborioso, credo, ci sono molti componenti che acquisto oltretutto.
grazie in anticipo
Saverio Salvadori
Salve, occorre innanzitutto distinguere tra certificazione e marcatura.
Ciò che chiede la ASL è la certificazione tecnica dell’impianto che deve essere eseguita da un professionista, se l’installatore non è abilitato o ci sono particolari caratteristiche nell’impianto.
La marcatura CE la fa il costruttore e l’installatore fa la dichiarazione di conformità, ora non so se Lei costruisce, installa o tutte e due.
La marcatura si fa sull’intero impianto ed i singoli componenti, qualora abbiano la dichiarazione di confomità o il marchio ce, si ritengono idonei e su di essi non si fanno interventi di marcatura.
Il fasciolo tencico è la raccolta di tutti i documenti, forse lo confonde con il manuale, che pure va predisposto anche per gli impianti.
Saluti
Scrivo riallaciandomi alla domanda di Saverio.
Consideriamo un impianto dotato di es. 3 apparecchiature singole poste in cascata per lavorazioni alimentari.
Ogni apparecchiatura esegue la sua lavorazione sul prodotto che viene spostato da una apparecchiatura all’altra attraverso pompe.
Immaginiamo di dotare ogni apparecchiatura (compreso le pompe) di un proprio quadro elettrico e proprie protezioni, e dotare le pompe di controlli – ad esempio di pressione- che non fanno azionare la pompa stessa se l’apparecchiatura a valle non riceve il prodotto.
In questo caso, non avendo un quadro unico, è necessario comunque certificare CE tutto l’impianto?
Così facendo ogni apparecchiatura potrebbe essere definita macchina anzichè quasi macchina (come nel caso di un quadro elettrico unico) e si potrebbe certificare CE ogni macchina usando il certificato di incorporazione.
La domanda nasce dalla mia necessità di sostituire alcune apparecchiature in un impianto esistente (dotato già di quadro unico).
Rifarei il quadro elettrico solo alle macchine sostituite.
Che ne pensa?
Grazie
Caro collega, se così fosse potremmo ottenere un impianto con molte dichiarazioni di incorporazione e senza dichiarazione di conformità.
In questo caso sorge un problema: nella dichiarazione di incorporazione è riportato testualmente che la quasi macchina non può essere messa in funzione se prima non c’è la dichiarazione di conformità su tutta la macchina, quindi la conclusione è semplice.
Semplice diventa anche la marcatura di un impianto composto da alcune quasi macchine marcate ce, in quanto si deve solo verificare come la sicurezza venga messa in discussione dall’interazione delle varie componenti.
Se invece le componenti sono indipendenti tra loro il problema non si pone.
Nel caso specifico fare un solo quadro o farne molti, è indifferente dal punto di vista normativo, in quanto si deve mettere a norma tutta la macchina eseguendo una nuova marcatura ce.
Neppure la sostituzione di una quasi macchina con una identica, esime da questo obbligo, in quanto c’è la questione dell’assemblaggio.