|
|
La sicurezza di TUTTI i prodotti

Pochi (0,1%) sanno che esiste una direttiva la 2001/95/CE , resa attuativa con Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n. 172 che “intende garantire che i prodotti immessi sul mercato ovvero in libera pratica siano sicuri“.
Chiariamo che “libera pratica” significa – in qualsiasi modo e forma, messo a disposizione di terzi – e questo vale anche per i prodotti con obbligo di marchio CE.
In base a questo decreto legislativo, i produttori o importatori che immettano in libera pratica un qualsiasi prodotto devono garantire sotto la propria responsabilità che quel prodotto è sicuro.
Per poter dare questa assicurazione le procedure da seguire sono sostanzialmente le medesime indicate da tutte le direttive che impongono la marcatura CE, ovvero devono essere presenti in forma adeguata:
- un’analisi dei rischi del prodotto.
- un manuale/istruzioni di complessità e dimensioni adatte a consentirne un utilizzo senza rischi o con rischi minimi.
- una dichiarazione di conformità alla direttiva stessa e ad eventuali norme volontarie o obbligatorie relative al prodotto, ad esempio i contenitori per cibi, pur non avendo una direttiva specifica devono avere precise caratteristiche.
- un’etichetta che oltre ad identificare il soggetto/ditta responsabile della sicurezza del prodotto, spieghi sinteticamente le caratteristiche principali del prodotto e riporti eventuali marchi obbligatori.
- informazioni sull’approvvigionamento dei prodotti, componenti, materie prime e sui relativi fornitori.
- tutti i documenti tecnici, disegni, foto, schemi, relazioni tecniche, eventuali test di prova.
Tutti questi documenti dovranno essere messi a disposizione delle Autorità di controllo del mercato ( Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Tributari, NON LE DOGANE) su loro richiesta.
Il prodotto dovrà essere SEMPRE accompagnato dalle istruzioni e dall’etichetta, meglio se c’è anche la dichiarazione di conformità, senza questi documenti la vendita può essere contestata ed annullata in quanto la fornitura può essere considerata “non completa”.
Queste informazioni interessano a TUTTI perché riguardano TUTTI i prodotti, ma non ne sentiremo mai parlare in TV, la sicurezza senza il MORTO non fa notizia.

Lascia un commento
|
|
Sono in procinto di mettere sul mercato un prodotto realizzato artigianalmente con cereali e legumi colorati per essere utilizzati per la realizzazione di mosaici, in didattica e creazione bomboniere.
I colori utilizzati, sono quelli acrilici, atossici, senza aggiunta di solventi e/o diluenti.
Vorrei sapere quali sono le procedure CE per immettere sul mercato tale prodotti. Grazie
Salve, se sono utilizzati per i bambini si prefigurano come giochi e quindi devono essere marcati CE, in ogni caso ricadono sotto la direttiva 2001/95/CE che ne disciplina la produzione e anche se non prevede la presenza del marchio impone praticamente le stesse procedure.
Un prodotto è pericoloso a prescindere se sia o meno obbligatorio il marchio CE e quindi la sua sicurezza va sempre garantita in modo formale.
Cordiali saluti
Buongiorno
Il materiale esempio calcolatrici, torcie, alimentate a batteria, con un voltaggio di 5.2 v serve la marchiatura ce?
Salve, seguo volentieri le argomentazioni trattate e preciso che il più delle volte apprendo congetture da me ignorate.Pertanto, al solo fine di rendere questo blog il più attendibile possibile, tengo a fare una precisazione:
Il Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n. 172 “SICUREZZA GENERALE DEI PRODOTTI“, è stato ABROGATO dall art. 146 comma 1, lettera “O” DEL DECRETO LEGISLATIVO 06 SETTEMBRE 2005 N. 206 “CODICE DEL CONSUMO”.
Quindi, il riferimento normativo in vigore per la sicurezza generale dei prodotti è Il DECRETO LEGISLATIVO 06 SETTEMBRE 2005 N. 206 “CODICE DEL CONSUMO” dall’art. 102 all’art. 113.
Ing. Carraro, nel ringraziarLa per l’utilità collettiva del suo lavoro,
Le porgo Cordiali saluti.
Salve, La ringrazio moltissimo, perchè è proprio di contributi come questo che abbiamo bisogno.
Purtroppo a volte scappa qualche refuso, l’importante è soprattutto che il senso ed il contenuto siano i medesimi, questo non per giustificare l’errore, ma per chiarire che grave danno non ne è derivato.
Approfitto per sollecitare anche altri che dovessero trovare errori a segnalarceli, saremo loro grati come a Lei. Se io non sbagliassi mai mi spaventerei.
Cordiali saluti.
p.s. ho controllato tra i miei documenti ed ovviamente ho il decreto da Lei segnalato, ma evidentemente ho citato il precedente perchè era maggiormente evidenziato.
Buongiorno,
esiste un elenco dei produttori o dei prodotti certificati?
ovvero: se un prodotto ottiene la marcastura CE e quindi un numero di protocollo, i consumatori come anche i rivenditori dove e come possono verificare la veridicita’ dei documenti?
Grazie anticipatamente
Salve, le sue domande derivano da una confusione di fondo molto diffusa, ovvero molti pensano che il marchio CE sia una sorta di “licenza o permesso o concessione o attestato” tutto ciò è errato.
Il marchio CE è un OBBLIGO di chi immette il prodotto nel mercato ed è la sua presenza una implicita garanzia di sicurezza per il consumatore.
Purtroppo come tutte le cose umane è soggetto ad applicazioni errate se non fraudolente, quindi troviamo prodotti con il solo marchietto stampato o incollato, senza null’altro di base, poi troviamo procedure per la marcatura CE approssimative se non del tutto errate, anche grazie a consulenti che pensano ad esempio che una sigaretta elettronica sia soggetta alla direttiva macchine e poi potrei proseguire per un’altra mezz’ora, ma non voglio annoiare nessuno.
Chi ha voglia potrà, navigando sul sito, informarsi in linea generale sulla marcatura CE ed anche leggere di episodi piuttosto curiosi che corrispondono sempre a fatti documentati.
Cordiali saluti.