Prodotti da costruzione, ancora chiarimenti

I prodotti da costruzione sono tra i più diversificati e necessitano di un controllo preventivo di eventuali norme.

Torniamo a parlare dei prodotti da costruzione, perchè la loro importanza richiede la massima conoscenza delle leggi che li disciplinano e la massima chiarezza su di esse.

I prodotti da costruzione si dividono in 2 categorie principali, i prodotti aventi caratteristiche di impiego STRUTTURALI e quelli NON STRUTTURALI.

L’elenco dei prodotti strutturali è contenuto nell’allegato IV del Regolamento 305/2011/CE, che però elenca le categorie di prodotti per i quali esistono le norme armonizzate, quindi anche qualche prodotto NON strutturale, come i prodotti in gesso.

La distinzione tra strutturali e non, è importante innanzitutto per l’attenzione che il costruttore deve porre nella loro costruzione, ma anche perchè per i prodotti non strutturali è consentito di utilizzare il sistema 4 di valutazione delle prestazioni, ovvero NON c’è l’obbligo di intervento da parte di Organismo Notificato, mentre per i prodotti strutturali il sistema 4 non è previsto.

I sistemi di valutazione di prestazione consentiti al produttore sono indicati nelle norme armonizzate del prodotto, che sono le uniche che consentono la marcatura CE oltre agli ETA (parete tecnico europeo) di cui parleremo in altro articolo.

Il fatto che non sia obbligatorio l’intervento di un Organismo Notificato, non significa che il produttore sia libero di fare ciò che vuole, ma è tenuto a rispettare la o le norme armonizzate che riguardano il Suo prodotto.

Per esempio per prodotti come i sanitari per bagno (bidet, wc, lavabi, ecc.) esistono norme armonizzate che prevedono determinate prestazioni e lo svolgimento di prove a dimostrazione che il prodotto raggiunge quelle prestazioni, queste prove le può svolgere senza grandi difficoltà il produttore e quindi redigere la dichiarazione di prestazione.

A supporto della precedente affermazione si possono visionare nel web, le copie delle dichiarazioni di prestazioni dalle maggiori case internazionali, le quali citano il sistema 4 e nessun nome di Organismo Notificato.

Quindi per i prodotti da costruzione i passaggi per la marcatura CE sono i seguenti:

  • prendere accurata visione e conoscenza del Regolamento 305/2011/CE
  • individuare la norma armonizzata relativa al proprio prodotto, se non c’è la norma si può percorrere la strada di richiesta di un ETA, (avete presente le istruzioni per andare in Paradiso? Ecco, qualcosa di simile)
  • applicare la norma armonizzata
  • nel caso la norma NON preveda il sistema 4 per la valutazione di prestazione del prodotto, è necessario scegliere un Organismo Notificato, che sia abilitato alla categoria di prodotti in questione (non tutti possono fare tutto) e scegliere il sistema più adeguato alla propria situazione.
  • procedere con le procedure di marcatura e la preparazione del fascicolo tecnico, all’interno del quale si inseriranno anche gli eventuali certificati rilasciati dall’O.N.

Tutto ciò detto e sperando di essere stato chiaro, ecco cosa è successo lo stesso giorno in due diverse dogane italiane.

prodotti: sanitari (bidet, lavabi, ecc.) tutti non strutturali, per tutti esiste una norma armonizzata, per tutti il sistema 4 consente al produttore/importatore di essere l’unico soggetto responsabile della marcatura CE.

Prima  e seconda dogana: blocco della merce e richiesta di presentazione di documenti di marcatura (procedura non prevista dagli artt. 97,98 99 del regolamento 765/2008/CE, chissà se qualcuno degli interessati li leggerà mai?)

Prima dogana: accetta le dichiarazioni di prestazione e chiede spiegazioni, dal colloquio intercorso con una persona più unica che rara, che accetta il confronto, apprendiamo che desidera ricevere documenti di chiarimento su questi e su altri prodotti e sinceramente credeva che fossero necessari i certificati. L’esistenza di vari sistemi per la valutazione delle prestazioni era semplicemente sconosciuta. Abbiamo inviato tutto ciò che è stato richiesto e si presume che la merce verrà consegnata all’importatore, FORSE.

Seconda dogana: in questo caso parliamo con lo spedizioniere nella persona di una signorina corretta e molto sicura di sè, la quale afferma tra l’altro: la nostra dogana (non cito perchè ho già delle querele per diffamazione, avendo detto che un prodotto non marcato CE avendone l’obbligo, è un prodotto illegale) è la più fiscale di tutte, pretende certificati da Organismi Notificati e solo dalle loro sedi europee, se ci mandano un certificato da SGS con sede in Cina , lo respingono (chissà come sarà contenta SGS) e li pretende per tutti i prodotti, compresi i suddetti lavabi. Avendo fatto presente che ci sono delle precise leggi che regolano il passaggio in dogana, che è cosa diversa dall’immissione in libera pratica, la signorina risponde (testuale): ci sono anche delle “leggi non scritte” che la dogana pretende che siano rispettate, ed io sono d’accordo con questa impostazione, perciò ho detto all’importatore che se non gli va bene può cambiare operatore doganale e dogana di importazione.

Apprendiamo quindi, cari produttori e cari importatori, che Voi non dovete rispettare solo le leggi scritte, che moltissimi non conoscono ed altrettanti volontariamente non applicano, da oggi ci sono anche le “LEGGI NON SCRITTE” definite (non posso dire scritte), da ogni singolo doganiere o da ogni singola dogana, ed a queste dovrete sottostare. Tutto ciò non succedeva neppure nel Medioevo, eppure credetemi oggi succede, tutti i giorni e di questo posso portare prove, queste si scritte.

 

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