Che cos’è la marcatura CE Macchine?
La marcatura CE delle macchine è una procedura obbligatoria per tutti i prodotti disciplinati dalla direttiva 2006/42/CE denominata “direttiva macchine”. Tale procedura deve essere eseguita dal “soggetto Europeo responsabile della sua immissione sul mercato” (fabbricante, importatore o mandatario), il quale dichiara per mezzo della dichiarazione di conformità o dichiarazione di incorporazione (quasi-macchine), che il suo prodotto è conforme ai requisiti di sicurezza e salute della legge.
La direttiva 2006/42/CE impone l’obbligo di eseguire l’iter di marcatura CE delle macchine ed apporre il marchio CE direttamente sulle stesse assieme ai dati indispensabili.
I prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione della Direttiva 2006/42/CE sono:
Macchine, quasi-macchine, attrezzature intercambiabili, componenti di sicurezza, accessori di sollevamento, catene, funi e cinghie e dispositivi amovibili di trasmissione meccanica
La nostra società fornisce l’assistenza e la consulenza necessarie per la marcatura CE delle macchine e in ogni caso tutte le categorie di prodotti presenti sul sito!
Se i Tuoi prodotti sono fra quelli citati dalla direttiva 2006/42/CE ed hai l’obbligo di fare la marcatura CE, contattaci!
Che cos’è una macchina?
La direttiva macchine 2006/42/CE definisce “macchina”:
1 – insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un’applicazione ben determinata,
2 – insieme di cui al primo trattino, al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento,
3 – insieme di cui al primo e al secondo trattino, pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione,
4 – insiemi di macchine, di cui al primo, al secondo e al terzo trattino, o di quasi-macchine, di cui alla lettera g), che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale,
5 – insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta;
Marcatura CE macchine Allegato IV?
Alcuni tipi di macchine, ovvero quelle con un livello di pericolosità molto elevato per l’utilizzatore, sono raccolte nell’allegato IV della Direttiva 2006/42/CE. Le macchine possono essere marcate CE dal produttore in autonomia, solo se esiste una norma armonizzata di prodotto e se essa è rispettata integralmente. In caso diverso il costruttore deve rivolgersi anche ad un organismo notificato, per supplire alla mancanza di indicazioni precise. Per esempio, una delle macchine indicate nell’allegato IV sono le seghe a catena portatili da legno.
I certificati di prova o altri documenti rilasciati da Organismo Notificato, NON sostituiscono comunque la marcatura CE delle macchina, ma la integrano.
Ricorda inoltre che un produttore extra europeo NON può fare la marcatura CE delle macchine. Se la fa è illegale.
Come si compone il fascicolo tecnico per la marcatura CE delle macchine?
Ogni macchina deve essere completamente definita dal punto di vista della sicurezza, da un fascicolo tecnico che è composto da:
- analisi dei rischi,
- manuale di installazione, uso e manutenzione,
- dichiarazione di conformità o dichiarazione di incorporazione (per le quasi-macchine),
- etichetta CE (etichetta che riporta anche il marchio CE),
- progetti, disegni, relazioni di calcolo, schemi, foto e quant’altro possa illustrare in modo completo la macchina ed i suoi componenti,
- distinta base delle componenti,
- elenco dei fornitori,
- procedure di controllo della produzione,
- procedura di collaudo,
- etc.
In quali Paesi della Comunità Europea è obbligatoria la marcatura CE delle macchine?
La marcatura CE delle macchine, ma in generale la marcatura CE, è obbligatoria all’interno dei paesi della Comunità Europea.
Il fabbricante di una macchina potrà immetterla sul mercato Europeo, senza limitazioni, solo dopo aver eseguito l’iter procedurale e documentale imposto dalle leggi.
Il fabbricante dovrà inoltre stare attento a rispettare alcuni specifici requisiti (p.e. la dichiarazione di conformità deve essere redatta nella lingua ufficiale del paese in cui verrà commercializzata, salvo diversi accordi formali) e/o verificare che non ci siano delle legislazioni nazionali che impongono ulteriori requisiti ed attenzioni.
Come si rappresenta la marcatura CE di una macchina?
Ogni macchina immessa sul mercato Europeo, dovrà avere una etichetta/targhetta in cui dovranno essere riportati:
- i dati del fabbricante,
- l’identificazione della macchina e la sua matricola,
- le specifiche tecniche principali (variabili in base alla tipologia di macchina)
- la rappresentazione grafica del marchio CE che è un simbolo con dimensioni e proporzioni specifiche e normate.
- Altre simbologie (p.e. messa a terra per le macchine elettriche con classe di sicurezza elettrica I)
- etc.
L’elenco sopra riportato è indicativo e non esaustivo, infatti riporta solo le voci principali. Esistono numerose varianti di macchine ed ognuna di esse ha un etichetta/targhetta che dovrà essere realizzata ad hoc. in base alle Direttive e norme di prodotto.
Chi deve eseguire l’iter di marcatura CE?
La marcatura CE è una procedura obbligatoria per il soggetto Europeo (fabbricante, importatore o mandatario) che le immette sul mercato della Comunità Europea in una qualsiasi forma (vendita, comodato d’uso, noleggio, etc.). Questi possono decidere di affidarsi a delle società di consulenza come CEC.Group S.r.l. per svolgere il lavoro in sicurezza e quindi con la certezza di farlo correttamente e non aver problemi con le autorità di controllo del mercato e con i propri clienti.
La legge persegue civilmente e penalmente chi non esegue l’iter di marcatura CE di tutti i prodotti che rientrano nelle direttive che ne impongono l’obbligo.
Una macchina non marcata CE è una macchina illegale.
ATTENZIONE: I certificati CE, nei casi in cui vengono richiesti obbligatoriamente, dovranno essere rilasciati da un Organismo Notificato e serviranno al completamento dell’iter di marcatura CE, che rimane sempre obbligatorio.
Puoi infine consultare la direttiva cliccando sul link seguente: Direttiva macchine 2006/42/CE (oppure al link ufficiale)
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Siamo i migliori? Non spetta a noi dirlo, ma certamente siamo onesti!

Referenze
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- centinaia di aziende, proprio come la Tua
- multinazionali che operano in vari settori produttivi, per esempio petrolifere ed oleodinamiche
- Guardia di Finanza
- Polizia Tributaria
- Carabinieri
- Polizia di Stato
- Dogane e spedizionieri
Consulta le nostre referenze per vedere con chi abbiamo lavorato.
Salve, qualsiasi prodotto che rispetta all’origine qualsiasi direttiva, dopo 10 anni dovrebbe essere sottoposto ad una revisione completa, una sorta di “rimarcatura CE”, quindi il problema se esistesse o meno documentazione originale, non esiste.
Ora per poter utilizzare questi prodotti, dovete verificare se rispettano la o le direttive a cui sono sottoposti.
Dalla descrizione non rientrano in direttiva macchine, anche se questa direttiva è la più prossima a questi prodotti e può essere quindi un valido aiuto.
La saluto cordialmente
ing. Carraro
Buonasera,
avrei bisogno di un chiarimento. Nel magazzino della mia azienda ho trovato delle attrezzature non marcate CE la cui costruzione e messa in servizio è precedente al 1996. Visto che sono delle attrezzature manuali (taglierine, bordatrici, calandre) ancora in buono stato, mi chiedevo se e come fosse possibile metterle in uso rispettando la normativa. Ho chiesto ai miei colleghi se, al momento dell’acquisto, fosse stata fornita una dichiarazione di conformità alle norme previgenti a cura del fornitore ma pare che ciò non sia stato fatto. In mancanza della stessa come è possibile mettersi in regola?
La ringrazio anticipatamente per la risposta che vorrà darmi.
Cordiali saluti
Marianna
Salve, dopo aver letto le Sue due mail, mi sono sorte delle domande, che ora espongo:
– come mai le persone con buon senso, sono anche educate, tanto da scrivere una seconda mail per i saluti?
– come mai le persone, che chiaramente conoscono le cose di cui parlano, hanno dei dubbi e fanno domande, mentre quelle stupide, che parlano di cose che non conoscono, hanno delle certezze inamovibili?
– perchè mi capita di poter dialogare in modo costruttivo, con le persone del primo tipo, mentre con quelle del secondo tipo, ho l’irrefrenabile desiderio di chiudere al più presto la comunicazione?
Domande ovviamente retoriche, di cui certamente tutti i lettori di questo blog, conoscono le risposte, peccato che rappresentiamo una esigua minoranza di questo Paese.
La Sua è una domanda molto interessante, alla quale vorrei rispondere indirettamente e magari rimandarLa all’articolo “una carriola è sempre una carriola”.
Un prodotto, di qualsiasi tipo sia, non cambia le sue caratteristiche di pericolosità, perchè cambia la direttiva di riferimento, ovvero se Lei esegue un’analisi dei rischi fatta bene, utilizzando la direttiva bassa tensione, o la direttiva macchine, arriverà ad individuare comunque tutti i pericoli presenti nel Suo prodotto e ad eseguire gli interventi per ridurre o annullare i rischi connessi.
Utilizzando la direttiva macchine avrà un percorso più definito e quindi più facile, anche se apparentemente più lungo.
Utilizzando la direttiva bassa tensione, dovrà metterci più del Suo e sarà meno aiutato dall’elenco dei Requisiti indicati dalla norma.
In entrambi i casi se lavora bene, dovrà analizzare gli aspetti elettrici ed anche quelli meccanici, e dato che la destinazione d’uso, prevede la presenza e la movimentazione di macchine.
Personalmente sceglierei la direttiva macchine, per comodità senza preoccuparmi della pertinenza, perchè l’obiettivo è il prodotto sicuro e non quale direttiva si deve rispettare.
Naturalmente i “precisini” delle direttive, quelli che parlano delle linee guida, non avendo nulla da dire sulle direttive, potranno storcere il naso, ma quello che è fondamentale, che Lei realizzi un prodotto, utilizzando il quale nessuno si faccia male, poi se nei documenti è scritto 2006/42 o 2014/35, poco importa a chi dovesse finire in ospedale o peggio, perchè Lei ha lavorato male, ma nel rispetto della legge.
Spesso sfugge a molti che l’obiettivo di un produttore, non è rispettare la legge per dormire tranquillo, ma produrre cose non pericolose, in modo che nessuno possa essere danneggiato e così dorme tranquillo chi lavora e chi produce le macchine.
Spero di aver esposto in modo chiaro il mio pensiero, che preferisco definire “da persona sensata”, piuttosto che “da ingegnere”.
La ringrazio e La saluto cordialmente
ing. Carraro
Chiedo scusa, è partito il post senza ringraziarla per l’attenzione.
Cordiali saluti
Daniele
Buongiorno ing. Carraro, ho letto con interesse i vari post sull’argomento, apprezzando soprattutto la sua visione sulla direttiva EMC (non tutto va portato in camera anecoica).
Detto ciò volevo porle questo mio dubbio:
Premessa: realizziamo banchi prova custom che alimentano l’oggetto in prova per mezzo di aria compressa (non produce aria compressa ma è provvisto di impianto pneumatico integrato). Applico quindi direttiva PED come insieme e/o BT a seconda dei casi.
Dubbio: Il mio banco, senza l’oggetto in prova, non ha “parti o componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente”. Tuttavia in alcuni casi l’oggetto in prova rientra nella definizione precedente (ad es. quando invece di provare una elettrovalvola si prova un cilindro freno). Nel secondo caso quindi la dichiarazione di conformità del mio banco deve richiamare la Direttiva Macchine o mi limito solo a prevederne i rischi e quindi applicare misure di protezione come ripari interbloccati con micro?
Salve, noi per i nostri clienti prepariamo il file di etichetta completo e lo consegniamo, mentre non forniamo in questa sede, alcun tipo di informazione specifica ed evitiamo in tutti i modi di inserirci in discussioni a cui non abbiamo partecipato.
Ritengo che la soluzione per avere la risposta migliore e certa, sia quella di verificare nella direttiva macchina come debba essere fatta l’etichetta, valutando se la macchina viene o meno in contatto con gli alimenti che confeziona.
Quello che troverà sulla legge è al di sopra di qualsiasi opinione e interpretazione e Le consentirà di fare il lavoro correttamente.
La saluto cordialmente
ing. Carraro
Buongiorno Ing. Carraro,
vorrei un chiarimento su una diversità di opinioni con un collega, riguardante la targhetta da applicare ad una macchina confezionatrice per prodotti alimentari.
E’ sufficiente inserire i seguenti dati?:
– Marchio CE.
– Denominazione ed indirizzo dell’azienda
– Tipo di macchina
– N° di matricola
– Anno di costruzione
Oppure è consigliabile inserire altri dati, ad esempio il voltaggio/Hz – Peso macchina ecc.
La ringrazio anticipatamente, cordiali saluti
Claudio
Salve, come già detto più volte, nell’interesse delle persone che ci interpellano, non forniamo consulenza tramite il blog.
Sarebbe molto semplice dare dei pareri e poi lasciare a chi li riceve la responsabilità di ciò che accade, se segue questi pareri, un professionista questi giochetti non li dovrebbe fare, perchè fare il “saputo” a rischio degli altri non è, nè serio, nè professionale.
Rilevo nel Suo commento una contraddizione, ovvero Lei afferma che la macchina ha un’illuminazione Atex collegata alla macchina, tra l’altro compresa nell’analisi dei rischi, ma che l’installazione dell’illuminazione è carico del cliente, mi sembra che ciò non abbia un senso logico e coerente.
O la macchina è provvista di illuminazione, quindi è sotto la responsabilità di chi ha progettato e costruito la macchina, o l’illuminazione la installa un terzo, si presume abilitato, ed in questo caso risponde il terzo e non vedo come questo possa pretendere da altri, ciò che è un proprio obbligo.
Detto questo preciso che queste sono solo deduzioni, perchè per esprimere anche solo un parere, è sempre necessario conoscere direttamente la situazione, parlare sul riferito è un parlare come fossimo al bar dello sport, può andar bene, basta che sia chiaro il contesto, ovvero nulla di meno professionale.
La saluto cordialmente
ing. Carraro
Buongiorno Ing,
Le chiedo un parere: costruiamo macchine industriali anche per ambienti Atex. Nell’ultimo impianto la macchina (in ambiente Atex) presenta un’illuminazione esterna (ai sensi dell’Atex) alimentata dal quadro principale della macchina. Il tutto è installato dal Cliente che chiede una DICO per l’impianto elettrico di illuminazione!! Secondo me non ha senso, in quanto l’illuminazione è parte della macchina ed è già stata fatta un’analisi dei rischi ed un fascicolo tecnico. Cosa ne pensa?
Saluti, SL
Salve, la compatibilità elettromagnetica è un argomento per il quale sarebbe necessario che tutti, soprattutto gli organismi notificati ed i loro clienti, leggessero bene la direttiva.
Il punto più interessante è l’articolo 2 lettera d, la sua attenta lettura chiarirebbe molti dubbi.
Purtroppo la convenienza da un lato, con i certificati si fanno molti soldi e la pigrizia dall’altro, meglio pagare che informarsi, portano alla situazione attuale, nella quale sembra che tutto debba passare in camera anecoica, per fare i test EMC.
Personalmente ritengo che nella maggior parte dei casi, sia solo un conveniente imbroglio, e che i casi in cui è realmente necessario, siano molto pochi e magari proprio in quelli non si fa nulla.
Penso che quanto Lei afferma sia corretto, mi permetto di aggiungere che la marcatura CE non è la conformità a questa o a quella norma, ma il rispetto totale di tutte le direttive pertinenti, che nel Vostro caso sono più di una, e se ce n’è una che non c’entra è proprio la EMC.
Il Suo prodotto necessita del fascicolo tecnico, con tutte le Sue componenti, mentre non ha bisogno di nessun certificato, quindi valuti bene ciò che dicono le norme che lo riguardano ed agisca di conseguenza.
La saluto cordialmente
ing. Carraro
Buongiorno Ing. Carraro.
Costruiamo macchine da cucire automatiche destinate all’industria delle confezioni.
Per la conformità alla direttiva EMC è sufficiente utilizzare componenti elettrici/elettronici marcati CE e garantire l’utilizzo di tecniche di cablaggio secondo “le regole dell’arte”?
Grazie in anticipo per l’attenzione
Cordiali saluti.
Roberto
Salve, la direttiva RoHS riguarda tutti i prodotti elettrici ed elettronici, in particolare il contenuto di sostanze inquinanti, come piombo e cadmio, al loro interno.
In realtà quando si esegue l’analisi dei rischi di una macchina, seguendo tutto l’elenco dei requisiti previsti, ci si imbatte anche negli aspetti considerati da altre direttive, es: bassa tensione, compatibilità elettromagnetica e sostanze inquinanti, quindi citarle esplicitamente diventa un doppione, anche se è uso comune inserirle nella dichiarazione di conformità.
Comunque la risposta alla Sua domanda è affermativa, se le Sue macchine hanno componenti elettriche ed elettroniche.
Cordiali saluti
ing. Carraro
Buongiorno Ing. Carraro.
Progettiamo e costruiamo macchine da cucire automatiche destinate all’insustria delle confezioni.
Gradirei gentilmente sapere se tali macchine sono soggette anche alla direttiva RoHS.
Grazie per l’attenzione.
Cordiali saluti.
Roberto
Salve, questi pezzi come qualsiasi altro prodotto devono essere accompagnati dalla dichiarazione di conformità e rispettare la direttiva macchine. Questo non significa che debbano avere un marchio CE apposto su di essi o una certificazione, che per le macchine non serve quasi mai. Non bisogna confondere certificazione con marcatura, e la differenza la può trovare descritta molte volte nel nostro sito e non si deve confondere dichiarazione di conformità con certificato di conformità, sono cose completamente diverse.
Inoltre rispettare la direttiva macchine, non significa necessariamente mettere il marchio CE su ogni singola parte, ma garantire la sicurezza di tutta la macchina e di ogni sua parte.
Spero che la risposta sia chiara e sufficiente, altrimenti siamo qui.
Cordiali saluti
Ing. Carraro
Buonasera,
ho letto per caso la Vs. rubrica e l’ho trovata interessante.
Vi pongo quindi un quesito:
Nella nostra Regione, il Veneto, operano una infinità di piccole aziende meccaniche che producono pezzi di ricambio di macchine importanti su disegno del Committente; ma questi pezzi meccanicamente importanti vengono forniti e montati senza possedere alcuna certificazione.
Quali certificati dovrebbero corredare tali pezzi ?
Grazie
Cordiali saluti
Giovanni Gregorini
Salve, credo di sapere chi ha rilasciato quei certificati e forse su di essi c’è un indirizzo italiano, anche se sono scritti in inglese.
Sappia che se ho indovinato quel nome, la sede italiana disconosce i certificati fatti dallo stesso ente nella sua sede cinese, la stessa sede che riporta nei documenti l’indirizzo italiano.
Ritengo che questo basti a qualificare, sia i certificati, sia chi li ha emessi.
La legge non richiede alcun tipo di certificato, a parte qualche rarissimo caso, quindi ritengo che anche nel Suo caso quei certificati siano perfettamente inutili.
Ciò che Lei deve fare e che la legge Le impone di fare, è la marcatura CE, che significa che lei deve costituire un fascicolo tecnico per ogni tipologia di attrezzatura.
Per quanto riguarda il passaggio in dogana, si apre un altro capitolo e se vuole può leggere i numerosi articoli pubblicati sull’argomento.
Le posso solo consigliare, di non importare NULLA se prima non ha provveduto Lei, a fare la marcatura CE, a prescindere da quanti certificati ha a disposizione.
Fare la marcatura CE PRIMA dell’importazione, Le eviterà molti: possibili, illegali, inutili, guai, provocati dai singoli doganieri.
La saluto cordialmente
ing. Carraro
Buongiorno Ing. Carraro.
Dobbiamo importare delle macchine dalla Cina.
Il costruttore per il momento ci ha fornito solo dei certificati di conformità rilasciati da enti italiani in seguito a test effettuati. Sono sufficienti per dare alla dogana l’importazione? O necessita anche la dichiarazione di conformità CE? (La quale mi pare di capire dovrebbe essere a carico nostro se il costruttore non ha un mandatario in Europa).
Grazie in anticipo per l’attenzione.
Cordiali saluti.
Roberto.
Salve, la risposta alla Sua domanda è affermativa con un unica precisazione, l’impianto deve essere marcato CE, mentre il termine “certificato” non c’entra nulla e non può MAI essere utilizzato in alternativa al termine “marcato”.
Quindi questo impianto deve essere marcato CE, rispettando la direttiva macchine nel suo complesso, compresa la sezione relativa ai sistemi di sollevamento.
La ringrazio e La saluto cordialmente
ing. Carraro
Un impianto di sollevamento a ponte esistente puo’ essere certificato o marcato CE verificando la resistenza strutturale con calcolo della vita residua e dichiarare la declassazione del massimo carico sollevabile, accompagnato da prove di carico con strumentazione in emissione acustica eseguite da ente abilitato con relativi certificati a norma?
Salve, La ringrazio per la domanda, che mi permette di chiarire ancora un volta questa differenza, che si basa su molte componenti e che è tipica dell’Italia.
Marcatura CE = garanzia di sicurezza di ogni prodotto, fornita dal produttore al cliente
Certificato CE = attestato che un campione rispetta alcune norme, fornito dal un privato (organismo notificato) ad un altro privato (il produttore), quest’ultimo non è autorizzato, nè tanto meno obbligato dalla legge, a consegnare il certificato al cliente.
Mi sembra che la differenza sia notevole, quindi appare incomprensibile il motivo per cui si parli sempre di certificati e quasi mai di marcatura CE.
In realtà i motivi sono molti:
– ignoranza delle leggi, che pochi leggono,
– mala fede di chi “vende certificati” e vuole far credere che bisogna farli, poi a domanda non lo mette per iscritto,
– convinzione basata su secoli di oppressione, che solo ciò che è scritto da “un’autorità” (vera o presunta) è valido, mentre la dichiarazione del produttore non vale nulla
– preferire la scorciatoia di un documento fatto da altri e pagato, all’assunzione delle proprie responsabilità in modo formale, mediante la dichiarazione di conformità
Le turbine eoliche sono delle macchine, esattamente come migliaia di altre, si può considerare la torre come una struttura o un’opera di ingegneria civile, in questo caso la torre deve essere sottoposta alla marcatura CE secondo il Regolamento 305, che riguarda i prodotti da costruzione, oppure procedere con l’applicazione della direttiva macchine, ritenendo di non scomporre la turbina in varie parti e considerarla un tutt’uno.
Ciò che conta è la predisposizione di un fascicolo tecnico, il quale prevede sempre e comunque la presenza ed il rispetto di procedure di controllo della produzione.
La legge non chiede mai marcature separate per le vari parti di un insieme, ma la marcatura CE del sistema completo ed a questo punto il costruttore deve valutare quale sia il sistema migliore per garantire la sicurezza del prodotto, perchè è comunque questo l’obiettivo di tutte le leggi a riguardo.
La saluto cordialmente
ing. Carraro
Salve Ing. Carraro,
vorrei chiederle di chiarirmi la differenza tra marcatura CE (che è obbligatoria per i prodotti circolanti nella comunità europea) e certificazione CE. Il prodotto che interessa la mia domanda è una turbina eolica. Ho letto che dal luglio 2014 è obbligatoria la marcatura CE per le componenti metalliche che hanno un fine strutturale (ad esempio la torre), mentre le restanti parti?
La ringrazio.
Saluti
Catya
Salve, la marcatura CE fatta da un cinese o da un americano è valida se esiste un mandatario formalmente nominato e residente nella comunità europea.
Detto mandatario sarà a tutti gli effetti per la legge europea, il responsabile della marcatura, quindi non ci può essere marcatura CE senza un soggetto europeo, che ne risponda civilmente e penalmente.
Le leggi europee sono scritte dalle autorità europee e valgono per i soggetti europei e per i prodotti che entrano nel mercato europeo.
Alla legge europea di un soggetto cinese o americano, non importa nulla, ciò che conta è avere un soggetto “raggiungibile” dalla legge in caso di necessità e non serve essere un principe del foro, per comprendere che un soggetto cinese o americano NON può essere “raggiunto” dalle leggi europee.
Sarebbe come dire che io, soggetto europeo, posso fare una dichiarazione con valore legale in Cina o in America, dove anche la laurea ufficiale italiana o europea non vale nulla, figuriamoci una dichiarazione fatta da un pinco pallo, come il sottoscritto.
Molti fanno confusione sull’argomento, alcuni in buona fede, come sono certo sia Lei, altri tutt’altro che in buona fede, per interessi più o meno palesi.
Per concludere e sintetizzare un soggetto cinese (americano, thailandese, indiano, ecc.) NON può fare la marcatura CE, spero che questo sia chiaro.
La saluto cordialmente.
Ing. Carraro
Buonasera Ing. Carraro
Chiedo cortesemente un chiarimento riguardo alla figura del “fabbricante”. Un fabbricante non stabilito nella comunità europea può effettuare marcatura CE? Nella direttiva macchine si richiede che solo l’eventuale “mandatario” debba essere stabilito nella comunità europea mentre per il fabbricante mi pare non sia richiesto. Detto questo una marcatura CE e relativa dichiarazione di conformità fatta da un produttore cinese dovrebbero essere valide a tutti gli effetti.
Grazie per la gentile attenzione.
Saluti.
Roberto.
Salve, la legge dice che Lei come progettista e/o costruttore “DEVE” e non “può”, quindi la legge Le impone di fare la marcatura CE e non prevede alcuna preparazione particolare, se sa costruire la macchina, è in grado di fare anche la marcatura CE.
Per fare la marcatura CE semplicemente Lei la deve saper fare, non ci sono altre strade.
Sui cialtroni che stanno in giro, sono d’accordo con Lei, ma riguardano tutti i settori, sia quello della consulenza che quelli dei produttori, degli importatori, dei commercianti e via dicendo, forse nella consulenza ce ne sono di più, perchè i produttori non leggono le norme e le direttive che devono applicare, ma operano in base all’esperienza ed al buon senso.
Ad esempio se Lei legge la direttiva macchine, può verificare che non fa il minimo accenno a specifiche preparazioni tecniche del produttore, questo lo può scoprire Lei direttamente senza doversi fidare di ciò che Le dico io, dato che anch’io potrei far parte dei cialtroni di cui sopra.
Consiglio sempre ai miei clienti di verificare di persona, anziché fidarsi e basta, la fiducia va sempre abbinata al controllo.
Spero di aver chiarito il punto.
La saluto cordialmente
ing. Carraro
La saluto cordialmente
ing. Carraro
salve io sono un disegnatore meccanico specializzato nella costruzione di macchine agricole,e vorreo sapere se per legge posso esguire il fascicolo tecnico. vi chiedo questo perche vorrei evitare qualche fregatura a causa dei cialtroni che.ci stanno in giro
Salve, per fare la marcatura CE è necessario predisporre il fascicolo tecnico e naturalmente fare o aver fatto tutto ciò che a livello documentale sta scritto nel fascicolo tecnico.
Nel caso avesse necessità di consulenza, noi siamo a disposizione.
Mi scuso per il ritardo, ma l’avviso di commento era finito nello spam.
La saluto cordialmente.
ing. Carraro
Gentilissimo Ing. Carraro,
ho costruito una turbina eolica da 6kW di potenza continua, 11 kW di picco.
Diametro pala 6mt, (il generatore trifase a magneti permanenti è stato progettato e costruito dal sottoscritto, questo generatore è stato brevettato ed io sono il titolare del brevetto).
Tutto il resto dell’ intera macchina è stata progettata dal sottoscritto, ed è stata realizzata da officina metalmeccanica specializzata ed accreditata.
Sono ormai due anni che questa turbina eolica è in funzione quotidianamente, superando ogni genere di stress, a tutt’oggi funziona e rende come il primo giorno quando fu installata.
Nel frattempo, un altra persona si è aggiunta alla collaborazione di un eventuale produzione in serie di questa turbina.
Le chiedo pertanto;cosa c’è da fare per dotare questa macchina di certificazione CE.
Cordiali saluti, Antonio
Salve, dal Suo commento non comprendo se queste attrezzature sono funzionali all’attività della macchina oppure no.
Ad esempio se sono delle sagome che vengono montate sulla macchina per eseguire lavorazioni particolari, allora sono attrezzature intercambiabili, soggette a marcatura CE.
Come componenti, se fossero vendute separatamente avrebbero comunque necessità di marcatura CE, vendute come pezzi di ricambio originali no, però ripeto una cosa che ho scritto già molte volte, ovvero non c’è alcuna differenza tra un prodotto su cui si deve applicare il marchio CE ed uno su cui non c’è quest’obbligo, perchè la pericolosità del prodotto non cambia se si applica o meno il marchio CE.
Pertanto ciò che conta è garantire la sicurezza del prodotto, e questa con quali strumenti si ottiene? Applicando il marchio CE? Certamente no, ma seguendo la procedura di marcatura, anche se questa alla fine non comporta necessariamente il marchio CE sul prodotto. Esiste sempre la 2001/95/CE che non si esclude mai.
La saluto cordialmente
ing. Carraro
Buongiorno Ing.Carraro.
Chiedo cortesemente un suo parere riguardo le “attrezzature intercambiabili”.
Produciamo macchine da cucire automatiche destinate all’industria dell’abbigliamento. Insieme alle macchine (ma anche successivamente alla vendita delle macchine) forniamo anche le “dime” intercambiabili da noi realizzate su richiesta del cliente a seconda delle forme da cucire. Tali “dime” sono da considerare “apparecchiature intercambiabili” e quindi soggette alla direttiva macchine o semplicemente dei componenti?
Grazie per l’attenzione e saluti.
Roberto
Salve, Voi eseguite una operazione fondamentale nel ciclo produttivo delle macchine, ovvero l’assemblaggio, questo fa di Voi a tutti gli effetti il soggetto obbligato a predisporre il fascicolo tecnico delle macchine e non solo a redigere la dichiarazione di conformità.
Come potete redigere tale dichiarazione se prima non avete eseguito tutto il percorso previsto dalla direttiva macchine?
Il costruttore iniziale ne fa una buona parte, ma dimostra di conoscere bene la legge, rilasciando una dichiarazione di incorporazione e dichiarando il suo prodotto una “quasi macchina”.
Il Vostro lavoro la fa diventare macchina, quindi Voi siete gli unici responsabili di fronte al cliente finale.
L’etichetta da apporre sul prodotto è la Vostra.
Evidentemente non avete valutato le implicazioni derivanti da una scelta razionale sul piano del trasporto, ma un po’ meno sul piano della responsabilità.
Spero che la risposta sia chiara anche se forse non gradita, ma io mi limito a riportare ciò che dice la legge, senza alcuna interpretazione.
La saluto cordialmente
ing. Carraro
Buonasera Ing. Carraro.
Le pongo una questione a cui non riesco a venire a capo.
Commercializziamo macchine da cucire di un noto marchio. Il “noto marchio” ce le consegna in kit di montaggio (per risparmiare spazio). Noi effettuiamo semplicemente l’assemblaggio della macchina sul sostegno e tavolo e le eventuali connessioni elettriche.
Il fornitore si rifiuta di marcare CE il prodotto finito, ma ci fornisce dichiarazione CE per il motore e dichiarazione di incorporazione per la macchina da cucire. La dichiarazione CE è a nostro carico? Siamo noi il costruttore anche se facciamo solo un semplice assemblaggio? Io non credo che su queste macchine debba comparire la targhetta CE col nostro nome. Gradirei un suo parere. Ringrazio anticipatamente per l’attenzione. Saluti. Roberto.
Salve, invece di fornire una “dotta” risposta, preferisco farLe una domanda, anzi due, così arriverà Lei alla conclusione corretta.
Supponiamo che dopo che Lei mi ha consegnato la macchina in questione io esegua o faccia eseguire delle modifiche al Suo lavoro, ovviamente le farei bene, secondo le mie capacità e con accorgimenti all’avanguardia.
Lei risponderebbe comunque della sicurezza della macchina che mi ha venduto? In caso di incidente sarebbe disposto a condividere con me le conseguenze derivanti da un infortunio o da un danno causato dalla macchina da me modificata?
A Lei la risposta, mi limito a precisare che la marcatura CE riguarda la sicurezza dei prodotti in relazione al “cosa” ed al “come”, ovvero “cosa” è stato utilizzato e “come” è stato utilizzato il “cosa” per realizzare il risultato finale.
Spero che, sia le domande poste, che la spiegazione siano chiare, in caso contrario siamo sempre qui a rispondere.
La saluto cordialmente
ing. Carraro
Buon giorno, siamo una piccola azienda artigiana, il nostro lavoro consiste nel effettuare delle modifiche su unità esterne dei climatizzatori, eliminiamo lo scambiatore alettato (batteria) per sostituirlo con uno scambiatore a piastre saldobrasate, inserendo anche componenti come valvole pressostatiche, ed anche sicurezze come pressostati, termostati, quest’ultimi intervenendo sulla parte elettrica della macchina.
Noi rilasciamo un autocertificazione allegata alla documentazione originale dove indichiamo dove e come siamo intervenuti. La macchina originale ovviamente è marchiata CE, e ci viene inviata in conto/lavoro dai nostri clienti che sono installatori o venditori.
Volevo avere un suo commento indicativo sulla nostra situazione..
Cordiali saluti Davide
Salve, non essendo il prodotto soggetto a marcatura CE, la dichiarazione di conformità deve essere riferita alla Direttiva 2001/95/CE ed alle norme di prodotto, l’uso del CE come marchio è fuori luogo, ma la sicurezza deve essere garantita SEMPRE.
Cordiali saluti
Ing. Carraro
Buongiorno, dovendo acquistare delle morse da banco , devono queste
avere una dichiarazione di conformita’ CE ? resto in attesa Ringraziando.
Buongiorno, l’informazione è corretta, le attrezzature che non sono coperte dalla direttiva macchine o bassa tensione, non devono e non possono riportare il marchio CE.
Finalmente qualcuno che fornisce informazioni corrette.
Buona giornata
ing. Carraro
Buongiorno, mi puo’ confermare che le morsa da banco non devono
avere la conformita’CE’?
dovo acquistarne un paio, e mi dicono che per questo prodotto non e’ ? previsto.
Resto in attesa , ringraziandoVi.
Salve, ci sono due punti a favore ed uno contro la decisione di marcare nuovamente la macchina.
a favore:
– sono passati più di 10 anni dalla costruzione, quindi come tutte le macchine anche il carroponte dovrebbe essere marcato nuovamente, ovvero nuova analisi dei rischi e nuovo manuale, tutto il resto sono semplici documenti da compilare.
– sono intervenute delle modifiche nel modo di controllare la macchina e queste interferiscono con gli aspetti della sicurezza, non si tratta solo di carico, ma di essere certi che i comandi sono sicuri.
contro: la legge 81/08 dice che non si deve fare o rifare la marcatura CE se si interviene a migliorare la sicurezza di una macchina, però non spiega come si faccia a dimostrare che la sicurezza è stata migliorata. Non ritengo sia sufficiente dire:- ho migliorato la sicurezza-. Occorre dimostrarlo e questo si fa con un’analisi dei rischi, quindi si torna al punto di partenza.
Personalmente concordo con la richiesta del funzionario e non tanto per un formale rispetto della legge, quanto per una garanzia documentata di sicurezza.
La saluto cordialmente
ing. Carraro
Buongiorno Ing. carraro
La interpello nuovamente
Secondo lei se su un carroponte omologato Enpi ( quindi ben datato e non marcato Ce ) installo un inverter che opera sulla traslazione ponte avanti / indietro – carrello destra / sinistra -salita / discesa / freno paranco andando a modificare il funzionamento del carroponte ( secondo me a favore di sicurezza ) e quindi la valutazione dei rischi fatta dal costruttore / funzionario Enpi la macchina necessita di una nuova marcatura Ce?
Il mio dubbio nasce dal fatto che sostituisco il funzionamento ”puramente meccanico ” installando un ”supporto elettronico ” che comunque non va a modificare la trave originale e non aumenta le portate del paranco e quindi non dovrebbe richiedere una nuova marcatura
Saluti
Salve, come già detto il produttore non Le impone nulla, sta semplicemente rispettando la legge e sta comunicando che allo scadere del 10° anno, lui non risponderà più per quel carroponte, per il quale anche Lei in questi anni è stato responsabile, rispetto all’uso corretto ed all’obbligo di manutenzione e verifica annuale.
Lei afferma di non avere le capacità per valutare la sicurezza del carroponte e la comprendo, per questa ragione il produttore Le dice:- Dall’anno prossimo non sarò più responsabile secondo la direttiva macchine, cosa intendi fare? La direttiva indica la necessità di una sorta di “rimarcatura CE”, la facciamo assieme?
Ribadisco che Lei ha la fortuna di interagire con un costruttore serio, non sottovaluti questo fatto ed approfitti della sua serietà e, non dubito, della sua capacità e faccia verificare in modo completo il carroponte, forse sarà superfluo, ma sono già passati 10 anni dalla costruzione e non sono pochi, poi per altri 10 anni non se ne preoccuperà più, salvo i controlli annuali e la manutenzione, ovviamente.
La saluto cordialmente e mi creda, qualche volta le leggi sono utili, soprattutto quelle europee, non come spesso sono quelle italiane, fatte solo per spillarci dei soldi.
Ing. Carraro
Buongiorno
Ing. Carraro
E’ stato chiarissimo e il suo discorso è sicuramente corretto e ”a favore di sicurezza”.
Il mio problema è un altro, io capisco la scelta del costruttore di non volersi assumerne nessuna responsabilità dopo 10 anni , ma non condivido il fatto che lo imponga, io da povero ignorante nonostante conosca l’utilizzo / i cicli della mia attrezzatura ( forse passerà l’imposizione delle scatole nere anche per i carroponti ) come posso conoscere dopo quanto è consigliabile un’indagine, il costruttore dovrebbe assumersi la responsabilità al raggiungimento minimo di tot cicli di consigliare il tutto , non imporlo dopo 10 anni e io la responsabilità di firmare il benestare all’utilizzo di un’ attrezzatura che strutturalmente non conosco non posso assumerla, so solo che carroponti del 1950 sono ancora utilizzabili ad oggi con indagini strutturali la cui unica risposta è, da eseguirsi nuovamente tra 10 anni !
Capisco perfettamente le esigenze del costruttore ma sarebbe utile capire dopo quanto effettivamente è utile e quanto un totale spreco di soldi.
Saluti
Giuseppe
Ing.carraro penso sia stata tagliata la risposta
Saluti
Salve, il costruttore non impone niente, ma interpreta in modo corretto (dal mio punto di vista) la direttiva macchine.
Infatti questa, come tutte le direttive sulla marcatura CE, impone (questa si è imposizione) di conservare il fascicolo tecnico per 10 anni dalla data di produzione/consegna al cliente.
Questo significa (sempre a mio parere) che trascorsi 10 anni il produttore può anche eliminare quel fascicolo tecnico, per una macchina di cui potrebbe non sapere più nulla (manutenzione o modifiche apportate).
Nel caso il produttore elimini (lo consente la legge) il fascicolo tecnico, chi risponderà della marcatura CE ed in particolare del fascicolo tecnico di quel prodotto?
Personalmente ritengo che il conduttore, dopo 10 anni debba farsi carico di questo aspetto, che attiene alla sicurezza dei prodotti e con o senza il coinvolgimento del produttore, rifare la parte più importante del fascicolo tecnico, ovvero l’analisi dei rischi e rivedere se necessario il manuale ed il programma di manutenzione.
Proviamo a ragionare all’incontrario, ovvero poniamoci la domanda:- fino a quanto tempo il costruttore originario può essere ritenuto responsabile di una macchina, soprattutto della sua sicurezza, non conoscendone le modalità di sfruttamento, il programma di manutenzione, gli eventuali interventi a modifica eseguiti? Sine die? Come ritengono alcuni pubblici ministeri italiani, che pur di citare in giudizio qualcuno purché paghi, sarebbero disposti a chiamare anche Giuda per fargli versare i 30 denari?
Lei come costruttore di un qualsiasi prodotto, per quanti anni si ritiene responsabile, dopo che lo ha venduto al Suo cliente?
Ritengo che la durata di 10 anni sia sperequativa, perchè è uguale per una casa, per una macchina e per un elettrodomestico, e ciò non mi sembra logico, ma non mi sembra neppure logico chiamare a rispondere un produttore dopo 15 o 20 anni da quando ha consegnato una macchina, su cui, ripeto, non ha avuto alcun controllo.
Il Suo fornitore, che non conosco, si dimostra particolarmente serio ed attento, ed al di là del fatto che certamente non può e non vuole imporLe nulla, La informa della necessità di eseguire una verifica di sicurezza del carroponte e forse è disponibile anche a fare lui questa verifica.
Questo può essere letto come un modo per portare a casa lavoro, io preferisco leggerlo come un modo corretto per informarVi, che avete una responsabilità e lui magari è disposto a darVi una mano, certamente a pagamento, ma non vedo perchè dovrebbe lavorare gratuitamente.
Ora Voi, grazie alla sua comunicazione, conoscete la situazione ed il Vostro ruolo, nonché ciò che dovreste fare, se volete potete farne a meno, ma spero non chiamerete lui in giudizio, in caso di incidente dopo i 10 anni dall’acquisto.
Magari trovereste un pubblico ministero disposto ad accettare la Vostra richiesta, io preferisco pensare che Vi preoccuperete innanzitutto della sicurezza del carroponte e di chi ci lavora, eseguendo ciò che suggerisce il costruttore e ciò che si evince, da una lettura non “furba” della direttiva macchine.
Preferirei sentir parlare di come essere certi che le macchine sono in assoluta sicurezza, piuttosto che di cosa dispone questa o quella legge.
Lei solo, sa se ha lavorato a pieno carico o ad 1/3, non il produttore, quindi non è Lei che oggi ha informazioni più che sufficienti per dichiarare sicuro quel carroponte? Quindi è sufficiente che lo metta per iscritto e che lo firmi.
La sintesi di ciò che indica il Suo fornitore e la direttiva macchine è questa, chi redige e firma oggi (2016) la dichiarazione di conformità di quella macchina?
Lei vuole tenere buona quella di 10 anni prima, a prescindere da qualsiasi considerazione di sicurezza?
Ritengo che da persona di buon senso, sappia esattamente cosa fare, e che non si fermi alle apparenze di una comunicazione e scenda alla sostanza, ovvero la sicurezza della macchina, se Lei ne è certo non avrà alcuna difficoltà ad assumersene la piena responsabilità, in fondo è esattamente questo che chiede il Suo fornitore.
Solo per inciso, la legge 81/08 non c’entra nulla in questo discorso, è più che sufficiente conoscere ed applicare la direttiva macchine.
Spero di aver risposto alle Sue domande, il messaggio lo avevo interrotto per necessità di trasferta.
La ringrazio e La saluto cordialmente
ing. Carraro
Buongiorno Ing. Carraro
ho un carroponte del 2006, nel registro di controllo dello stesso il costruttore indica che al compimento dei 10 anni di utilizzo , quindi 2016 , l’obbligatorietà di eseguire una verifica strutturale citando le norma ISO 12482-1 e la regola FEM 9.755 , la direttiva / decreto 81 non la impone , eccetto che per le gru mobili o trasferibili (vedi gru su camion / torre / piattaforme ecc ) dopo 20 anni di utilizzo!!!
La mia domanda è , come può imporre un costruttore dopo 10 anni di utilizzo, una indagine strutturale non avendo ”sotto mano” i cicli dell’attrezzatura e quindi declinando ogni responsabilità al datore di lavoro ? un conto è usare un carroponte alla nominale regolarmente un conto è utilizzarlo ai 1 / 3 della nominale e comunque l’unico che può imporre un indagine strutturale è il funzionario Asl, sto parlando a livello legale, che effettua le verifiche periodiche , non capisco questa imposizione a prescindere dall’utilizzo ribadendo che la ‘legge’ non lo impone.
Manutenzioni trimestrali / annuali è corretto che vengano regolarmente svolte ma che venga imposta la decennale a prescindere….
La ringrazio in anticipo
Saluti
Giuseppe
Salve, ci siamo già sentiti al telefono, che ho provveduto a modificare per proteggere la Sua privacy.
Questi prodotti ricadono in direttiva gas e per essere marcati CE hanno necessità di certificati da organismo notificato (come vedete quando sono obbligatori lo scriviamo chiaramente, così come scriviamo chiaramente quando NON lo sono, magari facessero così anche gli organismi notificati).
Dato il costo di tali certificazioni, Le consiglio di rivolgersi alla casa costruttrice e chiedere una revisione del prodotto e successiva marcatura.
Dopo che avrà i certificati potremo aiutarLa, se sarà opportuno in nostro intervento. Nel caso avesse tutti i componenti marcati CE, sarà sufficiente una dichiarazione di conformità di installazione da parte di un tecnico o installatore abilitato.
Cordiali saluti
Ing. Carraro
siamo una azienda che abbiamo quattro caldaie per produzione di vapore ovviamente con i loro relativi bruciatori a metano , sono per chiederLe se possiamo mettere a norma CE questi quattro impianti i vvff ci chiedono che sia le caldaie ed i bruciatori e le rampe gas devono essere marcate CE. possiamo sapere da lei gentilmente come dobbiamo fare ed in che modo la vs societa’ ci puo’ aiutare a risolvere questo problema?
grazie a presto una sua gentile soluzione.
mio cell 3339xxxxx
Salve, la marcatura CE significa “Conformità Europea” che è regolata da leggi europee, che valgono solo sul territorio europeo, questa è la ragione per la quale gli extra europei NON possono fare la marcatura CE, ma sembra che questa semplicissima cosa sia incomprensibile ai più (in genere i direttamente interessati a non fare nulla).
Per l’esportazione fuori UE vale lo stesso ragionamento, non esiste obbligo perchè non vale la legge fuori dal territorio UE, però il marchio CE è molto considerato, quindi toglierlo mi sembra un fatto commercialmente svantaggioso.
Togliere invece la conformità alla sicurezza su macchine che ce l’hanno già, mi sembra semplicemente stupido, so che non sto parlando di Lei, perchè conosco direttamente il caso e Le ho già espresso questo mio parere.
Fare una macchina sicura e poi pensare di togliere alcune sicurezze, perchè va negli Stati Uniti, oltre che stupido e moralmente scorretto, e parzialmente suicida.
Solo un italiano un pò suonato può pensare che negli USA le norme di sicurezza siano meno esigenti che da noi, inoltre pensare che ci siano operai di serie A, B o C come certi esportatori verso l’Africa, è indecoroso e non merita neppure un giudizio, solo la galera e certamente la potrà trovare negli USA chi ragiona in questo modo.
Se Voi avete previsto delle barriere anti accesso, evidentemente le avete considerate il miglior sistema di protezione attualmente realizzabile.
In base a quale stolta logica dovreste sostituirle con un tubo?
Chiedete al venditore se è disposto a venderle con il suo marchio e vediamo cosa risponde, ho già lanciato per telefono la mia scommessa su questo punto.
Quell’italiano sarà pure idiota e suonato, ma certamente non è interessato a conoscere direttamente il sistema giudiziario statunitense, che a differenza di qua, funziona molto bene.
La marcatura CE si fa per ottenere prodotti sicuri, non per rispettare più o meno a questa o a quella legge, e Lei lo sa bene, dato che producete macchine sicure e conformi, quindi non scendete a compromessi con la sicurezza e soprattutto non metteteVi a discutere con uno stupido, Vi porterà sul suo terreno e Vi batterà con la sua infinita esperienza.
Cordiali saluti
ing. Carraro
Costruiamo macchine utensili
avrei due quesitida derimere dato che le risposte che ho avuto sono le più varie e discordanti:
1) se produciamo e vendiamo macchine in paesi al di fuori della C.E. devono per forza, sempre, essere conformi al marchio CE
2) per l’ esportazione negli USA devono le protezioni antiinfortunistiche essere a norma CE anche se il mio distributore dice che non serve e si arrangia lui? (non vendiamo direttamente agli utilizzatori ma ad un commerciante)
Grazie per la cortese ed urgente risposta
Ni, nel senso che Lei può fare un contratto con il costruttore il quale fa tutto in nome Suo, rimane la sostanza, ovvero, come può fare Lei ad essere certo che il produttore abbia effettivamente un fascicolo tecnico fatto correttamente, certamente non glielo farà vedere e non lo consegnerà.
Cordiali saluti
ing. Carraro
Ing. Carraro
La ringrazio per la risposta veloce e precisa.
Vorrei aggiungere un’osservazione:
lo stesso discorso che lei ha fatto quindi vale anche se faccio apporre il mio marchio direttamente dal costruttore? Ovvero la marcatura CE rimane comunque a mio carico?
Grazie ancora e saluti
Roberto