Per stabilire l’iter corretto di marcatura CE o di conformità dei barbecue bisogna in primis analizzare la categoria alla quale appartiene il prodotto. In questo articolo Vi diamo le indicazioni necessarie per poter procedere secondo il diritto comunitario vigente.
Quali sono le tipologie di barbecue in commercio?
Forse molti non conoscono l’origine di questo nome che letteralmente significa “barba e coda” perché in origine si utilizzava lo spiedo per infilzare una capra intera, quindi, dalla coda alla testa. Oggi la parola “barbecue” indica qualsiasi cosa che venga utilizzata per cuocere alla brace.
Esistono vari tipi di barbecue da analizzare al fine della corretta marcatura CE: ci sono quelli a carbonella, quelli elettrici, quelli a gas e, a seconda delle varie tipologie, essi sono disciplinati da leggi diverse.
I barbecue a carbonella se non hanno nessun tipo di elettrificazione o altra energia che li alimenta sono dei prodotti generici.
Parliamo di prodotti elettrici nel caso ci siano o motori elettrici o resistenze elettriche che forniscono il calore per la cottura. Si tratta invece di prodotti a gas quando il calore è generato dalla combustione del gas che è contenuto in una bombola al servizio del barbecue e ad esso collegata.
Come si può ben comprendere questi tre tipi di apparecchiature hanno dei livelli di pericolosità diversi.
Per il barbecue a carbonella i pericoli derivano essenzialmente dalla presenza di materiali incandescenti e di altissime temperature. Nel caso dei barbecue elettrici, alle alte temperature si aggiungono i rischi legati alla presenza della corrente elettrica. Per i prodotti a gas, in più vanno sommati i pericoli potenzialmente molto elevati legati alla gestione del gas.
La messa in commercio così come l’acquisto e l’utilizzo dei barbecue deve essere oggetto di attenzioni di vario tipo e di varie responsabilità da parte dei fabbricanti e degli utilizzatori.
Quali leggi devono essere rispettate per la marcatura CE e la conformità dei barbecue?
Nel caso dei barbecue di tipo generico non è prevista né consentita la marcatura CE perché tale prodotto rientra nell’ambito della direttiva relativa alla sicurezza generale dei prodotti.
L’assenza dell’obbligo del marchio CE, induce molti consumatori e fabbricanti a pensare che non ci sia nessun altro obbligo ma questo è un errore.
I prodotti generici rientrano tutti nella Direttiva Europea 2001/95/CE che li disciplina dal punto di vista della sicurezza.
Invece, nelle altre due tipologie cioè prodotti elettrici e prodotti a gas, ci sono delle direttive specifiche che disciplinano in modo molto preciso gli obblighi che da esse derivano.
In particolare, per gli apparecchi a gas è necessario utilizzare dei componenti che siano marcati CE previa certificazione da organismo notificato, oppure che l’intero apparecchio barbecue sia stato certificato sempre da un organismo notificato.
Questo certificato entrerà a far parte del fascicolo tecnico del prodotto ma non è sufficiente per dimostrarne la conformità alle leggi cogenti.
NOTA: il certificato rilasciato da organismo notificato è obbligatorio in alcuni casi ma non è mai sufficiente.
La CEC.group è a fianco di fabbricanti e consumatori per fornire assistenza e consulenza ai primi ed informazioni di carattere generale ai secondi.
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