Spesso in modo quasi scherzoso si è sentito e si sente parlare di CE come China Export, tralasciando gli aspetti legali, vediamo l’origine di questo “scherzo”.
Tutte le direttive e tutte le normative Europee, dicono chiaramente che solo chi risiede all’interno della CEE o ha in questo ambito un legale rappresentante, può apporre il Marchio CE. Ne consegue che chi sta al di fuori della CEE non può apporlo!
Cosa hanno escogitato i simpatici cinesi, ma nella realtà tutti coloro che stanno al di fuori della CEE ed anche quelli che operando all’interno di questa, vogliono fare i furbi, eliminando di fatto la loro rintracciabilità?
Hanno apposto un Marchio CE simile a quello regolare, ma con lievi modifiche, di solito hanno avvicinato la C e la E, in modo da sembrare il marchio richiesto dalla Comunità Europea, però di fatto differenziandosi da esso.
Quando ad un eventuale e raro controllo, qualche autorità eccepiva che quel marchio non poteva essere apposto dal “cinese” di turno, questo diceva: non si tratta del Marchio CE, ma dell’acronimo di China Export, pensando e qualche volta riuscendo, ad eludere o evitare le giuste sanzioni.
La Comunità Europea ha chiarito in modo inequivocabile la forma e le dimensioni del Marchio CE, ed ha diffidato chiunque da appore marchi che imitassero o simulassero quello corretto.
Ricordiamo che la forma corretta del Marchio CE è quella presente nell’intestazione delle nostre pagine, dove la C e la E sono ricavate da due cerchi che si compenetrano e la dimensione minima in altezza deve essere di 5 mm.
A complicare le cose ci si mette anche la sbadattaggine e l’ignoranza, per cui anche prodotti certamente rispettosi delle norme e delle direttive sono marcati in modo scorretto e ATTENZIONE: non parliamo di prodotti di piccole aziende che non sanno ciò che fanno, ad esempio le chiavette Vodafone, per la navigazione in Internet, hanno il Marchio CE sbagliato, e Vi assicuriamo che non si tratta di un caso isolato.
Quindi tra coloro che vogliono fare i furbi, applicando il Marchio CE contraffatto e coloro che proprio furbi non sono ed applicano il Marchio Ce sbagliato su prodotti corretti, la confusione si presenta totale. Forse una soluzione draconiana, ma efficace sarebbe l’applicazione letterale della legge, cioè ammenda di 2.500 euro, e sequestro dei prodotti.
Certo un atteggiamento drastico per un errore non troppo grave, però la domanda sorge spontanea: è così difficile eseguire un logo in modo corretto? Ed è possibile pensare che delle multinazionali non riescano a controllare una cosa così banale?
In fondo il risultato di queste sviste è quello di lasciare il consumatore nel dubbio: errore di stampa o China Export?









Buongiorno, avrei una serie di domande sulla marcatura CE.
Se agli extra CEE viene negata la possibilità di porre marchio CE sui prodotti, come mai quando si acquistano prodotti cinesi, ad esempio pannelli fotovoltaici, non solo vengono forniti prodotti con la marcatura CE su ogni singolo pezzo ma viene rilasciata la documentazione ufficiale relativa alla certificazione CE ? Sono prodotti regolari ? Sono documenti taroccati? Dobbiamo pretendere che ci spediscano pannelli fotovoltaici non marcati CE ? A questo punto la pratica CE, dato che alla dogana italiana avremmo pannelli senza marcatura CE, chi la dovrebbe fare ? E chi dovrebbe apporre il marchio ?
I certificati CE eseguiti in Cina dal produttore hanno valore quando la merce entra nella comunità Europea?
Grazie in anticipo
Giannantonio
Grazie per le molte domande, anche se devo dire che Lei è un pò pigro, perchè se leggesse gli articoli su questo sito, troverebbe tutte le risposte, comunque glieLe fornisco lo stesso.
Il marchio CE può essere apposto solo da soggetti con residenza fiscale in Europa, quindi ciò che arriva dalla Cina con il marchio CE è irregolare, il fatto che passino dipende : primo, dall’ignoranza di chi fa i controlli, secondo, dalla disonestà di chi fa i controlli, scelga Lei, l’opzione che preferisce.
Il prodotto dovrebbe essere sdoganato con la dichiarazione di conformità presentata dagli importatori, che in questo modo si assumerebbero la responsabilità di ciò che comprano ed immettono sul mercato, questo non succede mai.
Il marchio può essere stampato in Cina assieme ai dati dell’importatore, in questo modo il prodotto sarebbe rintracciabile in Europa, ma anche questo non succede mai.
I pannelli dovrebbero arrivare in dogana senza marchio, l’importatore dovrebbe sdoganarli con la dichiarazione di conformità e poi applicare il marchio prima di immetterli sul mercato.
I documenti provenienti dalla Cina, a meno che non siano rilasciati da organismi notificati in Europa, non valgono neppure la carta su cui sono stampati, oppure valgono la mazzetta che li fa diventare “regolari” per lo sdognamento.
Ripeto che chi deve apporre la marcatura è l’importatore, con tutti gli oneri che ne conseguono.
Spero di essere stato chiaro ed esplicito, se ha altre domande, può rivolgersi direttamente ai nostri recapiti.
Non posso che ringraziarLa e congratularmi per la chiarezza espressa.
Buogniorno
Buongiorno Ing. Carraro,
sono Leonardo, un produttore di moduli fotovoltaici, la mia produzione è dislocata in Cina e non opero in Europa. Vorrei importare per la prima volta moduli fotovoltaici in Italia e devo dire grazie alla sua e-mail, rivolta al Sig. Giannantonio e pubblicata sul Vs. sito, che mi ha aperto gli occhi. Devo confessare la mia ignoranza in merito, o meglio, la mia sola conoscenza nella “consueta prassi” di importazione/sdoganamento perché ormai fanno così tutti quanti. Io vorrei distogliermi dal coro e regolarizzare ciò che sino ad oggi è stato un procedimento alquanto sommario e superficiale.
Le rivolgo una sola domanda: per “dichiarazione di conformità” da presentare al momento dello sdoganamento (da parte dell’importatore) si intende la sola presentazione di Certificazione CE rilasciata in ambito comunitario (magari in Italia)?
Ed infine, quali sono i documenti da consegnare alla dogana Italiana, da parte di chi spedisce dalla Cina i moduli e da parte dell’importatore Italiano che li sdogana, affinché il tutto si svolga nel modo più corretto e legale possibile? Non vorrei incappare in spiacevoli fermi cautelativi/preventivi nel porto di arrivo per mancanza di documenti.
La ringrazio anticipatamente e La saluto.
Leonardo
Salve Ing. Carraro,
ho letto nelle altre sezioni il discorso della dichiarazione di conformità ed ora ho capito che cos’è ed a cosa serve. Mi scusi se Le ho inoltrato la domanda.
A questo punto, parlando esclusivamente di moduli fotovoltaici mi saprebbe indicare la direttiva europea che dovrei richiamare nella mia dichiarazione di conformità? In sostanza, i miei pannelli quale direttiva CEE dovranno rispettare ?
La ringrazio nuovamente
Leonardo
Salve, se Lei legge attentamente anche la parte del sito che riguarda le vision e le mission della nostra azienda, scoprirà che la divulgazione di informazioni è una cosa ed è dedicata a tutti, la consulenza è un’altra cosa, ed è dedicata alle aziende e si svolge in un modo diverso dagli scambi sul blog.
Quindi siamo a Sua disposizione, se ci contatta ai recapiti riportati nel sito,
La ringraziamo in ogni caso della Sua partecipazione e dei Suoi commenti.
Buongiorno sono un’edicolante ed avrei una domanda,ultimamente ho notato che su alcuni prodotti che mi vengono consegnati dai distributori locali hanno il simbolo ce stretto percui non conforme, ho avvisato il distributore che mi ha detto che chiamavano il produttore e mi sapevano dire ormai e’ passato quasi un mese e nessuno mi ha detto piu’ niente,il prodotto e’ ancora in edicola ovviamente non in mostra al pubblico ma nonostante le mie dichiarazioni al distributore sta continuando ad arrivare prodotti con la dicitura ce stretta,come devo comportarmi?
Grazie e spero mi rispondiate al piu, presto.
Salve, se il marchio CE non corrisponde a quello disegnato nella nostra intestazione, ci possono essere varie ragioni:
1 è stato stampato in modo errato
2 è stato stampato senza aver fatto le procedure di marcatura
3 è stato appositamente sbagliato per poter affermare in caso di contestazione che non è il marchio CE ma China Export
In tutto i casi il marchio errato può comportare il sequestro del prodotto ed un’ammenda che parte da 2.550 €
Lei può spiegare tutto questo al Suo fornitore e dirgli anche che normalmente la GdF sezione Tributaria interviene velocemente e pesantemente in questi casi, a fronte di semplice denuncia.
Gentile Ing. Carraro, devo importare dagli stati uniti una cella di media tensione che non ha il marchio CE.
1) la cella di media tensione può essere spedita dal porto degli stati uniti con destinazione italia?
2) la cella di media tensione, qualora fosse spedita, cosa accadrebbe la dogana italia?Il prodotto può comunque entrare in italia senza che sia esercito?
Attendo al più presto un suo riscontro.
Salve, alla prima domanda la risposta è affermativa, alla seconda non so cosa dirLe in quanto qualsiasi risposta può essere sia giusta che sbagliata.
Infatti le autorità doganali dispongono di circolari che sono in contrasto con le direttive europee e non le normative vigenti.
Esistono doganieri che si sono aggiornati e conoscono i regolamenti vigenti, altri che non conoscono nè le leggi nè i regolamenti interni, altri che fanno semplicemente i “furbi”, quindi non Le posso fornire alcun consiglio.
Secondo la legge Lei può importare qualsiasi cosa, a meno che non sia palesemente pericolosa e se non la mette in commercio non ha neppuire l’obbligo di apporre il marchio CE ( a meno che non debba essere utilizzata in un’attività produttiva ).
Nel caso in dogana volessero applicare la legge, pur valutando non corretto il prodotto senza marchio, dovrebbero apporre sui documenti la scritta “prodotto non adatto alla commercializzazione ” e sdoganare la merce che Lei potrà commercializzare dopo avere eseguito la marcatura.
Siccome sembra che queste leggi siano conosciute a pochi intimi, non so proprio cosa consigliarLe.
Cordiali saluti.
Credo che bisognerebbe far leggere Renato Carraro gli articoli 5 e 12 della direttiva macchine oltre alla definizione di fabbricante e mandatario di cui all’articolo 2.
Saluti
Paolo Dallapiccola
Salve, colgo dal Suo commento una qualche accenno critico nei miei confronti o di quello che ho scritto in qualche commento.
Sarei lieto se anziché limitarsi a suggerirmi ciò che devo rileggere evidentemente con maggiore attenzione, Lei esprimesse chiaramente il Suo parere, la Sua interpretazione di quanto citato ed in che cosa ho sbagliato.
A me fa piacere imparare cose nuove e rivedere i miei errori, ma per farlo ho bisogno che qualcuno me li indichi, io di solito faccio così.
Con il Suo suggerimento rischierei di leggere nuovamente male gli articoli in questione.mentre se Lei mi segnala gli errori potrei comprendere ciò che a Lei è apparso evidentemente chiaro.
La ringrazio in anticipo
Ing. Carraro
Gentile ingegnere.
chiedo venia e cerco di essere più preciso.
Il mio commento si rifeiva alla risposta da lei data il 22 febbraio u.s in questa rubrica al sig. Gianantonio quando scriveva
“ll marchio CE può essere apposto solo da soggetti con residenza fiscale in Europa, quindi ciò che arriva dalla Cina con il marchio CE è irregolare, il fatto che passino dipende : primo, dall’ignoranza di chi fa i controlli, secondo, dalla disonestà di chi fa i controlli, scelga Lei, l’opzione che preferisce.
Il prodotto dovrebbe essere sdoganato con la dichiarazione di conformità presentata dagli importatori, che in questo modo si assumerebbero la responsabilità di ciò che comprano ed immettono sul mercato, questo non succede mai”
L’art 5 della DM recita
lArticolo 5
Immissione sul mercato e messa in servizio
1. Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul
mercato e/o mettere in servizio una macchina:
a) si accerta che soddisfi i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza
e di tutela della salute indicati dall’allegato I;
b) si accerta che il fascicolo tecnico di cui all’allegato VII, parte
A, sia disponibile;
c) fornisce in particolare le informazioni necessarie, quali ad
esempio le istruzioni;
d) espleta le appropriate procedure di valutazione della conformità
ai sensi dell’articolo 12;
e) redige la dichiarazione CE di conformità ai sensi
dell’allegato II, parte 1, sezione A, e si accerta che accompagni
la macchina;
f) appone la marcatura «CE» ai sensi dell’articolo 16.
2. Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul
mercato una quasi-macchina, si accerta che sia stata espletata la
procedura di cui all’articolo 13.
3. Il fabbricante o il suo mandatario, ai fini delle procedure
di cui all’articolo 12, dispone o può usufruire dei mezzi necessari
ad accertare la conformità della macchina ai requisiti essenziali
di sicurezza e di tutela della salute di cui all’allegato I.
4. Qualora le macchine siano disciplinate anche da altre
direttive relative ad aspetti diversi e che prevedono l’apposizione
della marcatura «CE», questa marcatura indica ugualmente
che le macchine sono conformi alle disposizioni di queste altre
direttive.
Tuttavia, nel caso in cui una o più di dette direttive lascino al
fabbricante o al suo mandatario la facoltà di scegliere il regime
da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura «CE»
indica la conformità soltanto alle disposizioni delle direttive
applicate dal fabbricante o dal suo mandatario. I riferimenti
delle direttive applicate devono essere indicati, nella forma in
cui sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,
nella dichiarazione CE di conformità.
Circa poi alla definizione di fabbricante e mandatario la rimando ai sub i e j dell’art. 2 della succitata Direttiva Maccine che per sua comodità qui le copio:
i) «fabbricante»: persona fisica o giuridica che progetta e/o
realizza una macchina o una quasi-macchina oggetto della
presente direttiva, ed è responsabile della conformità della
macchina o della quasi-macchina con la presente direttiva ai
fini dell’immissione sul mercato con il proprio nome o con
il proprio marchio ovvero per uso personale. In mancanza
di un fabbricante quale definito sopra, è considerato fabbricante
la persona fisica o giuridica che immette sul mercato
o mette in servizio una macchina o una quasi-macchina
oggetto della presente direttiva;
j) «mandatario»: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita
all’interno della Comunità che abbia ricevuto mandato
scritto dal fabbricante per eseguire a suo nome, in toto o in
parte, gli obblighi e le formalità connesse con la presente
direttiva;
Sperando di esserle stato di una qualche utilità la saluto cordialmente.
Salve, La ringrazio per aver accolto il mio invito ed ora almeno comprendo a cosa si riferiva il Suo commento.
A me piace essere costruttivo nelle cose che faccio e quindi colgo volentieri lo spirito costruttivo del Suo secondo commento e tralascio invece un’interpretazione polemica che ci porterebbe fuori dello spirito del blog e delle motivazioni che lo hanno fatto nascere e crescere.
Non posso che essere d’accordo con Lei sul contenuto dei punti della norma da Lei riportati e sul fatto che i miei commenti sono limitati rispetto al contenuto delle direttive e delle norme.
Il mio intento all’interno del blog è quello di fornire spiegazioni semplificate ed alla portata di tutti i lettori, quando invece nel fornire consulenza ci rivolgiamo a clienti che chiedono spiegazioni dettagliate o a tecnici come Lei, entriamo nei dettagli.
Il mio obiettivo è quello di fornire una risposta semplice,breve e comprensibile, se invece riportassi articoli o parti di direttive non sarei chiaro come tento di essere sempre.
Ovviamente la semplificazione porta con sé dei rischi, per esempio quello di tralasciare delle parti, magari importanti, ma che nel contesto della specifica risposta non hanno significato.
Gli interventi aggiuntivi o di completamento di altri “blogghisti” come Lei possono ampliare il quadro delle informazioni e delle conoscenze.
Questo blog non ha la presunzione di essere il “verbo” su nulla, ma di fornire gratuitamente delle opinioni e di mettere a disposizione delle conoscenze, che diversamente il pubblico non trova in alcun luogo, neppure in rete.
Quindi le nostre risposte sono limitate per scelta, e non ha importanza che ora io dica se conoscevo o meno quelli articoli per averli letti almeno una decina di volte, io ho scelto di concentrare al massimo la risposta, Lei pensa invece che sia opportuno fornire in risposta ad un commento una documentazione più vasta.
Non contesto in alcun modo il Suo punto di vista, il mio è semplicemente diverso e non desidero neppure stabilire quale è il migliore, probabilmente sono utili entrambi ed è per questo che volentieri l’abbiamo ospitata e La ospiteremo in futuro, anche se il Suo primo approccio non ci è stato particolarmente gradito, ha in ogni caso recuperato abbondantemente con il secondo commento.
Sinceramente grazie.
ing. Carraro
Gentile Sig. Carraro, volevo porre questa domanda:
se il fornitore cinese mi rilascia la certificazione CE nella quale l’ente certificatore ha sede in Cina, quali documenti supplementari devo richiedere al mio fornitore per accertare che la certificazione sia valida?
Inoltre, può specificarmi il documento preciso dove è scritto che solo gli enti certificatori nell’unione europea possono emettere tali certificati?
Il dubbio deriva dal fatto che la certificazione CE (detto in modo semplificato) non è altro che un documento che attesta la conformità alle normative Europee dei vari prodotti e credo che qualsiasi ente, anche fuori dalla zona UE sia in grado di accertare questo.
Grazie per la risposta.
Luca S.
Non è vero che che solo gli enti certificatori europei possono certificare un prodotto.
Paolo Dallapiccola
Salve il produttore cinese può fornire solo dei certificati e nulla più, dato che non può fare la marcatura.
La validità dei certificati, come tutti i documenti, non è verificabile se non attraverso un indagine sulla sua provenienza, cosa che ritengo piuttosto ardua.
I certificati servono solo quando sono richiesti obbligatoriamente dalle direttive ed in quei casi devono essere rilasciati da Organismi Notificati riconosciuti a livello europeo.
La marcatura CE non è solo la dimostrazione che il prodotto rispetta le norme, ma è anche qualcosa di più, cioè una serie di procedure che l’importatore deve mettere in atto.
Queste procedure sono illustrate in questo blog e dimostrano chiaramente che c’è qualcosa di più di un marchio.
Cordiali saluti.
C’è differenza tra Ente certificatore europeo e Ente certificatore riconosciuto dalla Comunità Europea, quindi l’affermazione dell’ing. Dalla Piccola è corretta, ma non mi sembra che alcuno abbia affermato il contrario.
Nel caso in cui servano obbligatoriamente i certificati, questi devono essere emessi solo da Enti Certificatori riconosciuti a livello europeo.
Certificati richiesti per rispetto di norme volontarie, possono essere rilasciati anche da enti non riconosciuti ed hanno valore solo per le parti, ma non legalmente.
Cordiali saluti.
gentile sig. Carraro,
mi spiace non essere d’accordo su quanto asserisce .Il fornitore Cinese infatti può autocertificare Ce o ricorrere ad un ente certificatore Cinese o non cinese nel caso le norme applicabili sul prodotto da certificare richiedano il ricorso all’ente certificatore.
Siamo mensilmente in Cina dove l’autocertificazione al momento è quasi sconosciuta e dove il 99% delle aziende certifica i propri prodotti ricorrendo ad enti certificatori. Questo non vuol dire che tutte le certificazioni di prodotti cinesi siano corrette in quanto esistono enti certificatori (con uffici talvolta anche in europa) non all’altezza della situazione.
Il sig. Subiaco,non deve richiesere al fornitore cinese altri documenti oltre alla dichiarazione di conformità e al manuale di uso e manutenzione e nel dubbio non siano cor la nuova Direttiva macchine 2006/42 entrata in vigore il 29/12/2009 assegna responsabilità in caso di non confromità anche al venditore
Naturalmente rispetto le opinioni di tutti, soprattutto quando sono espresse in modo educato, come in questo caso.
Non è mia abitudine volere affermare la mia ragione sulla mia parola, ma fondare le mie affermazioni su documenti certi.
Quindi rimando coloro che fossero interessati a dirimere questa questione, alla lettura di qualsiasi direttiva, per trovare in essa il punto in cui si afferma che un produttore extra CEE può applicare la marcatura CE sui suoi prodotti.
Quando poi trovasse questo passaggio, lo inviterei a segnalarlo su questo blog.
Ringrazio anticipatamente tutti coloro che interverranno.
Cordiali saluti.
ing.Carraro
A conferma di quanto da me asserito riporto qui di seguito integralmente il testo degli art.5 e 6 della nuova Direttiva Macchine
Articolo 5
Immissione sul mercato e messa in servizio
1. Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul
mercato e/o mettere in servizio una macchina:
a) si accerta che soddisfi i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza
e di tutela della salute indicati dall’allegato I;
b) si accerta che il fascicolo tecnico di cui all’allegato VII, parte
A, sia disponibile;
c) fornisce in particolare le informazioni necessarie, quali ad
esempio le istruzioni;
d) espleta le appropriate procedure di valutazione della conformità
ai sensi dell’articolo 12;
e) redige la dichiarazione CE di conformità ai sensi
dell’allegato II, parte 1, sezione A, e si accerta che accompagni
la macchina;
f) appone la marcatura «CE» ai sensi dell’articolo 16.
2. Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul
mercato una quasi-macchina, si accerta che sia stata espletata la
procedura di cui all’articolo 13.
3. Il fabbricante o il suo mandatario, ai fini delle procedure
di cui all’articolo 12, dispone o può usufruire dei mezzi necessari
ad accertare la conformità della macchina ai requisiti essenziali
di sicurezza e di tutela della salute di cui all’allegato I.
4. Qualora le macchine siano disciplinate anche da altre
direttive relative ad aspetti diversi e che prevedono l’apposizione
della marcatura «CE», questa marcatura indica ugualmente
che le macchine sono conformi alle disposizioni di queste altre
direttive.
Articolo 6
Libera circolazione
1. Gli Stati membri non vietano, limitano od ostacolano
l’immissione sul mercato e/o la messa in servizio sul loro territorio
delle macchine che rispettano la presente direttiva.
Cordiali Saluti.
ing Paolo Dallapiccola
Tutto corretto, però il mandatario è previsto e necessario, quando il produttore non è residente all’interno della comunità europea.
Se fosse corretta la Sua interpretazione, un non residente nella CEE potrebbe immettere in commercio i suoi prodotti e quindi ci troveremmo nella situazione che le Autorità non avrebbero modo di rintracciare facilmente il responsabile della sicurezza del prodotto.
Proviamo ad immaginare cosa succederebbe se una macchina marcata dal costruttore cinese e venduta direttamente in Europa, causasse un incidente, pensiamo proprio che il legislatore europeo abbia previsto che a risponderne sia il cinese?
Nella direttiva non viene ribadito in modo chiaro e di ciò gliene do atto, ma nelle circolari esplicative ed in molte altre direttive si parla di ” produttore residente all’interno della comunità europea o un suo mandatario quando il produttore è al di fuori della CEE “.
La mia è l’interpretazione non è personale, ma degli estensori delle direttive e se ne può chiedere conferma a tutti coloro che applicano le norme per il controllo della sicurezza dei prodotti.
Lei, io o qualunque altro soggetto fisico o giuridico può fungere da mandatario per un soggetto extra CEE, ma questi non può applicare la marcatura CE.
Può fare invece certificare il prodotto, ma questo è solo un dei documenti utilizzabili per la marcatura.
Cordiali saluti.
Ing. Carraro
Ingegnere Carraro,
non vorrei sembrare polemico ma la nuova direttiva macchine (2006/42) proprio per evitare quanto da lei asserito ha previsto nell’ANNEX 1 della succitata norma la figura del Technical representive che è una persona fisica, residente nella comunità ) il cui nome deve essere riportato nella dichiarazione di Conformità ) cui il giudice si può rivolgere in caso di necessità.
saluti.
ing. Paolo Dallapiccola
Sono d’accordo con Lei che la polemica non serve a nessuno, però a me piace avere un dibattito contraddittorio su questioni specifiche.
Se mi convincessi che ha ragione Lei, mi farebbe piacere ammetterlo ed adeguare il mio futuro comportamento a ciò che di nuovo ho imparato, altrimenti il nostro dibattito assomiglierebbe a quello dei politici in TV.
Concordo con la Sua ultima affermazione e cioè che ci debba essere un responsabile della conservazione del fascicolo tecnico, ma l’interpretazione alternativa della sua funzione è che in grandi aziende non serve scomodare l’alta direzione per ottenere la visione del fascicolo tecnico da parte delle autorità di controllo. Non è questa figura la responsabile della marcatura CE.
Se fosse possibile ad un cinese applicare la marcatura CE sulla sua macchina, per quale ragione la direttiva imporrebbe al mandatario di essere residente all’interno della comunità europea?
Tutte le direttive e tutte le leggi europee, non valgono per gli extra europei che si trovano nei loro paesi e quindi non è necessaria una particolare interpretazione per affermare che un soggetto extra CEE non è tenuto e non può rispettare una legge che non ha alcun valore su di lui.
Le leggi per essere applicate richiedono sempre la possibilità di individuare e colpire il trasgressore, cosa che in questo caso non succederebbe nemmeno con l’individuazione del responsabile della conservazione del fascicolo tecnico.
Anche per l’Annex vale la giurisdizione europea e quindi si riconferma il mio ragionamento.
Al di là delle diverse opinioni, La ringrazio per il contributo che sta fornendo al nostro blog.
La saluto cordialmente.
ing. Carraro
Aggiungiamo a chiarimento di quanto sopra detto il presente paragrafo:
CHI DEVE APPORRE LA MARCATURA CE?
Il fabbricante, se risiede nell’Unione Europea, altrimenti un suo rappresentante, da lui autorizzato, stabilito nella UE. In mancanza anche di quest’ultimo, la responsabilità della marcatura CE ricade sul soggetto che effettua la prima immissione del prodotto nel mercato comunitario.
Questo testo non è invenzione dello scrivente, ma estratto da una circolare del Ministero delle Attività Produttive, e pur ritenendo che tutti siamo fallibili e che anche il Ministero può sbagliare, sono personalmente propenso a ritenere questa interpretazione corretta.
Tra l’altro questa non è l’unica voce in tal senso e comunque vale il principio che la giurisdizione ha i limiti territoriali e di reciprocità.
Ing. Carraro
non pretendo di convincerla sul fatto che io abbia ragione .
Mi riesce però difficile continuare una discussione vedendo che anche di fronte ai documenti ufficiali che ho allegato mette in dubbio le cose.
Non capiscoinoltre cosa intenda dire quando scrive “ma l’interpretazione alternativa della sua funzione è che in grandi aziende non serve scomodare l’alta direzione per ottenere la visione del fascicolo tecnico da parte delle autorità di controllo”
Circa poi la sua osservazione “Se fosse possibile ad un cinese applicare la marcatura CE sulla sua macchina, per quale ragione la direttiva imporrebbe al mandatario di essere residente all’interno della comunità europea?” Vorrei farle presente a questo proposito 2 cose:
1- Mi pare che lei confonda due entità distinte infatti una cosa è il mandatario e una cosa e il “rappresentante tecnico” che la nuova direttiva macchine (non io) impone proprio (nome ed indirizzo sulla dichiarazione di confromità)
2- questa figura è stata prevista proprio pwerchè l’autorità possa in caso di necessità avere immediatamente disponibile il fascicolo tecnico (prima da fornire “in congruo tempo”) e un riferimento nella comunità da contattare
Vorrei prima di concluderle porle una domanda semplice :
1-mi può per cortesia documentare e farmi avere un documento ufficiale dove è scritto che per un cinese (o altro al difuori della comunità) non e “possibile applicare la marcatura CE “?
Grazie.Cordialmente.
ing. Paolo Dalalpiccola
Salve, in merito al rappresentante tecnico concordo perfettamente con tutto ciò che Lei afferma.
In merito alla Sua richiesta di documentazione; ho già pubblicato prima del Suo ultimo commento, un brano tratto da documenti ufficiali del Ministero delle Attività Produttive, spero che questo sia più valido delle mie parole.
Siccome neppure io intendo convincerLa a cambiare idea, credo che la cosa migliore sia che Lei continui ad operare secondo i Suoi convincimenti ed io secondo i miei, poi come sempre il tempo stabilirà con certezza chi ha ragione.
Naturalmente il mio obiettivo non è quello di avere ragione, ma di operare secondo dei criteri certi e che mi consentano di essere tranquillo in relazione al mio operato ed a ciò che fornisco ai miei clienti.
Sono certo che Lei opera con lo stesso criterio.
Cordiali saluti.
Ing. Carraro
Volevo questo chiarimento: se il fornitore cinese certifica un prodotto tramite un ente certificatore autorizzato dall’unione europea, posso avvalermi di questo certificato o devo ricertificare il prodotto?
Inoltre, se il cinese che mi vende il prodotto lo compera a sua volta da un terzo e nel passaggio viene cambiato nome, posso avvalermi della certificazione del terzo emessa da un ente autorizzato europeo?
Mi sembra molto strano, con perdite economiche considerevoli e illogico che per semplici cambi di nome e passaggi vari che non pregiudicano l’affidabilità e tutti i requisiti del prodotto sia necessario rifare le certificazioni, soprattutto da chi non è tecnico ma solo un commerciante.
Devo dire che per un inesperto come il sottoscritto, i vari commenti sono molto di aiuto. Grazie ancora. Luca.
Innanzitutto occorre distinguere tra certificazione CE e marcatura CE.
La certificazione, di solito a cura del costruttore, è eseguita da un laboratorio o ente che può essere o meno riconosciuto a livello europeo.
La marcatura è un’attività più complessa, della quale può far parte la certificazione, come documento che dimostra che il campione controllato rispetta le norme di riferimento.
Pertanto per venire alla Sua domanda occorre distinguere due situazioni:
1 il prodotto non è soggetto a prove obbligatorie, e quindi le norme sono di tipo volontario, è il caso delle macchine
2 il prodotto è soggetto a prove obbligatorie perchè rientra in particolari tipologie, è il caso dei telefonini, o di molti prodotti da costruzione
Nel primo caso le prove sono di tipo volontario e possono essere svolte da qualsiasi tipo di laboratorio, hanno validità nei confronti del produttore, che le richiede per essere certo che il prodotto rispetta ciò che è previsto dalle norme, a cui poi dichiara la conformità
Nel secondo caso si deve ricorrere esclusivamente ad Organismi Notificati, cioè riconosciuti a livello europeo e riconoscibili da un numero di registro. Questi certificati sono riconosciuti anche dalle autorità di controllo europee ed hanno valore anche verso terzi ( i clienti ).
Nel caso i produttori siano fuori della comunità europea, possono rilasciare solo copie dei certificati che hanno eventualmente a disposizione, ma se applicano la marcatura, questa è assolutamente illegale, per il semplice fatto che le direttive europee fanno obbligo di marcatura CE al fabbricante se è residente nella comunità europea o al suo mandatario, anch’esso residente nella comunità europea se il fabbricante ha sede extra europea.
Ora non vorrei riaprire il dibattito appena concluso con l’ing Dalla Piccola, quindi preciso che questo è il mio pensiero, che ritengo basato su documenti ufficiali e regolamenti della comunità europea, ma non ha assolutamente valore di verità assoluta.
Pertanto invito Lei e quanti altri fossero interessati, a leggere le direttive, i regolamenti della comunità europea, ad interpellare la Guardia di Finanza o il Ministero delle Attività Produttive.
A questo proposito se Lei cerca in questo blog alla voce “veloci comunicazioni di carattere generale” o in “cerca” inserisce la voce Ministero, troverà tutta la circolare che Le sarà certamente utile e Le consentirà di farsi una opinione autonoma, senza doversi fidare di ciò che affermo io o altri.
Lei ha ragione quando dice che non ha senso che le prove le facciano più entità distinte, infatti è sempre chi immette per primo la merce nel mercato europeo, che ha l’onere della marcatura, ed i suoi obblighi sono definiti dal regolamento europeo 768, che Lei può scaricare da internet, oppure se lo richiede glielo possiamo inviare noi.
Spero di aver chiarito i Suoi dubbi, altrimenti sono sempre a disposizione.
Cordiali saluti
ing. Carraro
INTEGRAZIONE
Ieri ho avuto un piacevole e costruttivo scambio di opinioni con un altro partecipante a questo blog, che affermava che un produttore extra europeo può, nel rispetto della legge, applicare la marcatura CE sui propri prodotti.
Ho cercato di sostenere le mie tesi contrarie a questa interpretazione ( basate su cose che mi ricordavo di aver letto molte volte ) cercando degli argomenti ragionevoli e riportando uno stralcio di una circolare ministeriale.
Siccome mi è stato chiesto di produrre una documentazione ufficiale ( per me lo è anche la circolare del Ministero ) ho cercato tra la grande documentazione raccolta e letta in questi anni e che mi ha lasciato poche ma chiare certezze.
Riporto di seguito il paragrafo (e) dell’articolo 2 della Direttiva 2001/95/CE che io considero “la madre di tutte le direttive” in quanto detta dei principi generali di sicurezza per tutti i prodotti, ecco il testo
e) «produttore»:
i) il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunità, e
qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante
apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio
marchio o un altro segno distintivo, o colui che rimette
a nuovo il prodotto;
ii) il rappresentante del fabbricante se quest’ultimo non è
stabilito nella Comunità o, qualora non vi sia un rappresentante
stabilito nella Comunità, l’importatore del
prodotto
Leggendo questi due punti dell’articolo 2 della direttiva 2001/95/CEE, mi pare di poter dire che la mia interpretazione è corretta, aggiungo nuovamente che pensare che una norma europea possa essere applicata e fatta rispettare in Cina o in altro Paese extra CEE, mi sembra quanto meno strano.
Qualsiasi legge ( le direttive lo diventano tramite i Decreti che le recepiscono in ogni Paese europeo ed in tempi diversi ) prevede dei controlli e delle sanzioni comminabili a chi non la rispetta, quindi se chi la infrange è fuori della Comunità Europea, quale autorità potrà intervenire? Sappiamo bene come interviene quella cinese ad esempio nell’ambito del rispetto delle proprietà intellettuali.
Concludo affermando con cognizione di causa, che ci sono molti operatori europei che vendono ai fabbricanti cinesi o di altri Paesi “le marcature CE”, forse ignorano in buona fede di compiere delle azioni assolutamente illegali o forse non lo ignorano, non compete al sottoscritto alcun giudizio in merito.
Personalmente illustrerò sempre: ai cinesi, agli indiani ed a tutti gli altri che mi chiederanno spiegazioni, cosa dicono le leggi europee, poi ognuno sarà libero di decidere come comportarsi.
ing. Carraro
Mi spiace doverla contraddire ma al punto I dell’articolo 2 della nuova direttiva machine (2006/42) è scritto chiaramente che il marchio CE deve essere apposto dal “manufacturer”, cioè “any natural or legal person who designs and/or manufactures machinery or partly completed machinery covered by this Directive and is responsible for the conformity of the machinery or the partly completed machinery with this Directive with a view to its being placed on the market, under his own name or trademark or for his own use. In the absence of a manufacturer as defined above, any natural or legal person who places on the market or puts into service machinery or partly completed machinery covered by this Directive shall be considered a manufacturer”.
Non dice nulla del fatto che il “manufacturer” debba avere sede all’interno della comunità.
Saluti.
ing. Paolo Dallapiccola
Salve, ovviamente neppure il mio scopo è quello di contraddirLa, ma la Direttiva 2001/95/CE non l’ho scritta io.
Comunque se Lei è certo della Sua interpretazione continui pure ad operare in questo senso, se invece ha qualche dubbio, provi a consultare un legale o faccia una richiesta di chiarimenti al Ministero delle Attività Produttive, oppure a qualche ispettore della Guardia di Finanza, forse loro avranno delle interpretazioni più affidabili della mia.
Le assicuro che io non ho alcun interesse personale a sostenere questa tesi, che per inciso difende gli interessi dei consumatori europei, certamente molto più che la Sua e questa non è un’opinione ma un fatto.
Cercare di garantire il massimo della sicurezza dei prodotti immessi in commercio ed avere dei responsabili certi e rintracciabili di questa sicurezza, credo sia un dovere di tutti, per evitare il latte alla melamina, o i giocattoli pericolosi, credo che anche Lei ne abbia sentito parlare.
La saluto cordialmente.
ing. Carraro
Ing. Carraro,
vorrei solo aggiungere (e poi smetterò di scriverle) che parliamo di cose diverse.
Infatti tutte le macchine devono fare in primis riferimento alla direttiva Macchine (quella da me citata come lei sa è stata recepita ed in Italia e resa applicabile dal 29/12 dello scorso anno .non c’è bisogno di rivolgersi a legali o chiedere chiarimenti al ministero (si farebbe una figuretta!!!) ma è sufficente leggerla cosa che noi operando coi più qualificati enti certificatori mondiali abbiamo fatto.
Non metto in dubbio che non abbia interesse a sostenere quella tesi ci mancherebbe altro ma prenda nota che la Direttiva Macchine e tutte le norme armonizzatte (o di prodotto) sono fatte per garantire la sicurezza dei prodotti e se qualcuno non le segue e froda marcando CE un prodotto non marcabile (il latte alla melanina non centra in questo discorso) creando danni alla comunità cosa possiamo farci.? Sappia comunque che i farabutti che fanno quelle cose esistono ovunque.;anche in Italia.
Io rimango comunque della mia idea!.
ing. Paolo Dallapiccola
Salve, io spero invece che Lei continui a scrivere, anche su altri argomenti, come Le ho già scritto, mi piace il confronto, quando si svolge in termini civili e non è necessario essere d’accordo per dialogare.
Il mio riferimento al chiedere consigli legali, non era in riferimento a ciò che dice la direttiva macchine, ma ad un discorso di applicazione delle leggi più in generale.
Evidentemente su questo punto non siamo d’accordo, ma va bene comunque, frequento molte persone con le quali mi trovo in disaccordo su alcune cose ed in accordo su altre e di solito le stimo di più di quelle con le quali sembra che concordiamo su tutto.
Un contraddittorio sincero e leale è meglio di un consenso ignorante e supino.
La saluto cordialmente e se per caso non dovessimo più “incontrarci” nei prossimi giorni, Le auguro BUonme Feste.
ing. Carraro
la ringrazio per le cortesi parole.
Anche a me piace il confronto e cerco ovviamente quando sono convinto di una cosa di modificare quelle che mi paiono interpretazioni non corrette.
La nostra attività di progettazione unita a quella di consulenti per la marcatura CE ci ha portato ad effettuare la marcatura di più di 500 macchine diverse tra le quali più di 100 hanno richiesto (o perchè rientranti nell’allegato IV della Direttiva o perchè recipienti in pressione e quindi sottostanti alla PED) ad operare con i più importanti enti certificatori .
Ho detto il mio parere sulla Cina perchè la conosciamo bene, ci rechiamo mensilmente, li abbiamo molti clienti, e mi creda in mezzo a molte società improvvisate e poco serie ce ne sono tantissime che ci tengono a produrre prodotti conformi alle normative tanto che utilizzano i nostri servizi notoriamente più cari dei loro per avere la certezza di vendere prodotti corretti.
Capisco che nel tempo la miriade di Norme armonizzate abbia creato tra i non addetti ai lavori un po’ di confusione ma sicuramente anche da noi si stà acquisendo (lo si vede da alcuni dei commenti pubblicati dai vostri lettori) un importnate senso di responsabilità e la volontà di produrre , acquistare o vendere un prodotto sicuro e quindi conforme.
Se serve ci sono i consulenti come noi che possono dare una mano.
Ricambio a lei ed invio a tutti i lettori i migliori auguri di buon Natale e prospero 2011.
Paolo Dallapiccola
Accettiamo gli Auguri per noi e per i nostri lettori, e pubblichiamo integralmente il testo del commento, anche se contiene una parte di pubblicità dell’attività dell’ing. Dalla Piccola.
Come tutti i nostri lettori sanno, in tutto il blog non compare mai pubblicità di alcun tipo né diretta né indiretta, e questa è certamente un’eccezione che non si ripeterà.
Ci sembrava scortese, soprattutto perchè proveniente da una voce dissenziente con le nostre opinioni, non pubblicarla o censurarla, perchè pensiamo che queste azioni non siano in linea con la nostra visione della vita.
Abbiamo creato un blog, anziché un sito che pubblicizzasse la nostra attività, per fornire informazioni e spazio per il dibattito, abbiamo sempre rifiutato le molte richieste di scambio pubblicitario e non intendiamo certo far entrare dalla finestra ciò che teniamo fuori dalla porta.
Quindi in nome della corretta dialettica passiamo la pubblicità per questa volta, precisando che per il futuro altri inserimenti analoghi saranno eliminati con citazione, cioè specificando il taglio che è stato fatto prima della pubblicazione.
Magari qualcuno potrà ritenerci “commercialmente stupidi” e non in linea con le moderne idee di successo, noi preferiamo agire secondo i nostri valori e se il nostro blog è costantemente ai primi posti in internet, una ragione ci sarà.
Cordiali saluti
ing. Carraro
salve , vorrei fare una domanda ,siccome sto valutando l’idea di aprire un negozio online di accessori per cellulari ,e spulciando su siti cinesi ho visto che si compra a prezzi abbastanza bassi,naturalmente merce senza marchio (contraffatta)e quindi da definire compatibile,ora vorrei sapere ,importando dalla cina di questi articoli senza marchio CE ,in italia si possono vendere legalmente senza problemi? se non e’ cosi’ come mai i negozi dei cinesi in italia vendono di tutto anche senza marchiatura CE ?
vi ringrazio anticipatamente per le delucidazioni che mi fornirete
I prodotti che vengono immessi nel mercato europeo e che rientrano nelle categorie che si trovano nella parte destra del nostro sito, devono riportare la marcatura CE.
I prodotti importati da fuori Europa devono essere marcati ( qualora sia necessario ) da chi li importa, prima di essere immessi sule mercato.
Non ho dubbi che ci siano magazzini di cinesi e non solo, che vendono prodotti irregolari, però posso dire che personalmente ho partecipato ad una operazione della G.di F., durante la quale sono stati sequestrati 1.300.000 pezzi.
Quindi infrangere la legge si può, ma se si viene beccati si paga, a Lei la scelta.
Cordiali saluti.
salve, grazie per la gentile risposta.che significa “qualora sia necessario”?ci sono articoli cui non necessitano del marchio CE?
E QUINDI TUTTI GLI ARTICOLI CHE SI TROVANO SUI BANCHI DEI CINESI SENZA confezione sono irregolari?
aprendo un negozio regolare in tutto confezionando la merce con l’itestazione del negozio stesso e’ regolare?
la ringrazio anticipatamente per la pazienza che mi sta dedicando
Qualora sia necessario, significa che per esempio le custodie in pelle o plastica per i cellulari non necessitano di marchio CE.
Il fatto che siano senza confezione non infrange necessariamente la legge sulla marcatura, ma certamente quella sulla sicurezza dei prodotti, derivante dalla direttiva 2001/95/CE.
Non è sufficiente fare le confezioni con il nome del negozio per adempiere a tutti gli obblighi della marcatura, sarebbe un pò troppo semplicistico.
La marcatura è assicurazione di sicurezza ed assunzione di responsabilità, essa ha un determinato iter, che è spiegato in vari punti del sito, quindi se ha un pò di tempo e pazienza, potrà trovare tutto ciò che Le serve sapere.
a quindi le custodie in pelle e plastica per cellulari iphone ipod etc. non necessitano di marchio CE? per caso conosce l’articolo che regolamenta questo caso?
quindi io potrei tranquillamente importare e rivendere questi articoli?
Rispondo con un unico commento agli ultimi due:
- mi pare che quanto contenuto nel mio precedente commento sia sufficientemente chiaro, senza necessità di essere ribadito
- per le ultime due domande, ricordo che questo è un blog di discussione generale su argomenti di interesse comune, abbiamo varie volte precisato ed è anche scritto nella home page, che in questa sede non si forniscono informazioni di interesse specifico e consulenza, che eventualmente può essere richiesta in altra sede.
Sarebbe poco professionale e certamente poco serio, fornire consigli specifici, senza conoscere la situazione specifica in cui questi consigli potranno essere poi utilizzati.
La consulenza non si fa sui blog, così come non si prescrivono medicine e non si consigliano cure mediche.
la ringrazio e mi scuso se inavvertitamente sono stato molto intraprendente.saluti
cercavo solo di capire,essendo ignorante in materia,quali sono le leggi.comunque grazie
mi scusi un’ultima domanda visto che sono ignorante in materia e vista la sua dsponibilita’,dove posso documentarmi in merito ?ho chiesto ad un avvocato e non era al corrente,ho chiesto al mio commercialista e mi ha dato informazioni molto vaghe e generalizzate ,a chi potrei chiedere nello specifico?
mi scuso ancora per l’insistenza
Rispondo agli ultimi 3 commenti con uno cumulativo, oltre allo strumento dei commenti, nel blog c’è anche il nostro indirizzo mail, dove si possono indirizzare i quesiti di tipo specifico e personale.
Ciò che non faccio mai nel blog, o almeno ci provo, è entrare nel merito di interessi singoli, perchè questo non interessa agli altri.
Nel blog, tra i vari articoli ci sono quasi sicuramente, tutte le informazioni che Le servono, provi a dedicarci un pò di tempo.
Se invece non vuole perdere il Suo tempo ed avere delle risposte professionali, esiste la possibilità di chiedere della consulenza, che è il tempo che altri dedicano a risolvere problemi specifici di singole persone.
Secondo Lei perchè l’avvocato ed il commercialista non sanno rispondere alle Sue domande? Semplicemente perchè non hanno investito del tempo per studiare una materia, a cui non erano interessati o di cui non volevano fare attività professionale.
Però le materie legali o amministrative le conoscono e per fornire un servizio, si fanno pagare.
La differenza tra la discussione in un blog e la consulenza, è che la prima tratta di problemi generali e noi abbiamo deciso che sia gratuita, la seconda tratta di argomenti che interessano ai singoli, non per un fatto culturale ma per lavoro, e noi abbiamo deciso che gratis non deve essere.
Anche questo è spiegato nel blog, come già detto, quindi Lei fa benissimo a porre domande e cercare di approfondire gli argomenti, però lo deve fare attraverso altre strade.
Il blog non è sinonimo di consulenza gratuita, ma di discussione su argomenti di comune interesse e su questo siamo sempre disponibili.
Cordiali saluti.
perfetto, grazie, molto gentile.saluti
Buon giorno ing. Carraro,
leggendo i vari commenti mi chiedevo, se anche i prodottori svizzeri necessitano un legale rappresentante nella CE o esiste un accordo/trattato particolare tra CH e CE per tale esenzione?
Attendo i Suoi commenti e ringrazio anticipatamente.
Cordiali saluti
Salve, la Svizzera o meglio gli svizzeri sono esattamente come tutti gli altri europei per quanto riguarda la marcatura CE. L’UE é una cosa la CEE é un’altra. Quindi nessuna complicazione particolare, il prodotto svizzero é europeo a tutti gli effetti.
Saluti.