Marchio CE, ancora dubbi?

Riceviamo in continuazione richieste di chiarimento su molti punti relativi all’applicazione del Marchio CE e da queste domande trapela spesso la convinzione che sia un atto burocratico e non sono chiari gli obiettivi di certe procedure.

Ribadiamo ancora una volta il punto fondamentale da cui partono tutte le direttive e tutte le normative che vengono emesse in merito al Marchio CE, questo punto è LA SICUREZZA.

Il legislatore quando approva e pubblica direttive e norme, parte dalla necessità di garantire all’utente finale la massima sicurezza possibile, compatibilmente con i progressi della tecnica e le possibilità produttive, per questa ragione molte norme e direttive vengono aggiornate in continuazione.

Quindi facendo intervenire il buon senso, ognuno è in grado di comprendere che sono i requisiti di sicurezza a determinare la complessità delle procedure da attivare per applicare il Marchio CE su un prodotto e non il suo costo commerciale o la sua diffusione.

Tanto più un prodotto può creare danni all’utente, come nel caso delle macchine, tanto più accurata deve essere l’analisi dei rischi e tanto più complessi gli interventi per eliminare o ridurre i pericoli.

Per tali ragioni e non per speculazioni commerciali, l’assistenza o l’attività eseguita internamente per applicare il Marchio CE, possono avere un costo estremamente variabile e passare da poche centinaia di euro a svariate migliaia.

Si dice in modo puramente teorico e retorico,  che la sicurezza non ha prezzo, ma i fatti quotidiani dimostrano che molto spesso non ha valore e proprio per garantire un minimo di sicurezza il Marchio CE può essere apposto solo dopo aver seguito un percorso ben definito, che non è la compilazione buracratica di moduli, ma la valutazione attenta di caratteristiche e circostanze.

Affrontate quindi l’applicazione del Marchio CE con l’obiettivo di ottenere dei prodotti sicuri prima ancora che funzionali, perchè è sempre meglio che vada fuori uso un prodotto piuttosto che chi lo usa.

Un prodotto sicuro è garanzia di tranquillità per chi lo utilizza, ma anche per chi lo produce e lo mette in commercio, altrimenti diventa una bomba ad orologeria, è solo questione di tempo.

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158 Commenti a “Marchio CE, ancora dubbi?”

  1. parole sante ! è il primo pensiero che ho formulato nel leggere il Suo articolo. credo che il punto focale della Sua analisi resti imperniata ancora sullo stato mentale di chi affronta l’obbligatorietà del marchio CE come una imposizione esterna e non ancora come (non voglio rubarLe le parole) garanzia di tranquillità per tutti.
    spero ed auguro a tutti, costruttori ed acquirenti di poter assimilare i concetti da Lei espressi in maniera chiara.
    al prossimo.

  2. carmelo scrive:

    vorrei porle un quesito:
    una ditta costruttrice italiana ha costruito un prodotto senza marchio CE dal 1994 al 2004, dopodichè, lo stesso prodotto rispettando lo stesso tipo di fabbricazione e gli stessi materiali, è stato marchiato CE.
    la domanda è la seguente: la ditta puo essere obbligata a rilasciare un certificato CE all’utente per i prodotti immessi sul mercato dal 1995 al 2004

    Grazie

    vorrei sapere se una ditta che vende attualmente materiale a marchio è obbligata a rilasciare la dichiarazione di conformità CE, per i prodotti costruiti dal 1995 alla data che comunque rispettano i parametri della direttiva

  3. Renato Carraro scrive:

    L’unico motivo per cui potrebbe non essere rilasciato alcun documento è che se sono passati più di 10 anni, non c’è più l’obbligo della conservazione. Per i prodotti dal 2000 in poi l’obbligo permane. Il prodotto a quanto comprendo è ancora in produzione, quindi il cliente potrebbe richiedere la dichiarazione di conformità di quelli attuali e visto che sono uguali, non cambierebbe nulla. Ho però il sospetto da come Lei pone la questione, che sarebbe meglio fare un controllo generale sul Vostro processo di marcatura.

  4. carmelo scrive:

    forse non ho formulato bene la domanda:
    la ditta, dal 2005 ad oggi, pone direttamente sul prodotto il marchio CE,
    mentre, per lo stesso prodotto fabbricato nel Es. 1995 o 1997 o 2001, la ditta non poneva il marchio CE direttamente sul prodotto, il compratore può chiedere il rilasciato del certificato attestante la conformità europea CE del prodotto.
    Grazie

  5. Renato Carraro scrive:

    Mi pareva che la risposta fosse chiara. Si la dichiarazione di conformità deve essere inviata al cliente fino a 10 anni addietro, quindi fino al 2000, però se il prodotto è lo stesso di 15 anni fa e viene chiesta la dichiarazione di conformità, non vedo quale sia il problema a rilasciare la dichiarazione al cliente

  6. Sergio Merla scrive:

    avrei un quesito:
    un trasformatore di potenza MT/BT è sottoposto ad obbligo di marcatura CE ?
    Grazie

    mi sarebbe utile conoscere sulla base di quali documenti è data la risposta

  7. Renato Carraro scrive:

    La risposta alla prima richiesta è affermativa, il prodotto deve essere marcato CE.
    Alla seconda richiesta rispondo con una domanda:- quando va dal medico gli pone mai una domanda simile?
    Se invece vuole sapere in base a quali norme o direttive ho fatto la mia valutazione, la risposta è:- quelle relative al prodotto – che Lei dovrebbe conoscere essendo, come ritengo un operatore o una persona interessata a questo prodotto.
    La fornitura di informazioni tecniche specifcihe, rientra nel settore della consulenza, che è una delle nostre mission aziendali.

  8. luca scrive:

    buongiorno.
    Per quanto riguarda le macchine utensili, i componenti che entrano a far parte di una macchina più complessa (esempio: tavole rotanti, morse di bloccaggio,…)devono avere il marchio CE sul prodotto o basta la dichiarazione nel manuale di uso e manutenzione?
    grazie

  9. Renato Carraro scrive:

    Buon giorno, e grazie perchè c’è almeno qualcuno che saluta, sembra che in internet la buona educazione sia bandita.
    Nel caso in cui quelli che Lei chiama “componenti”, siano “quasi macchine” secondo la Nuova Direttiva Macchine, è necessario che siano marcati CE e che siano accompagnati dalla Dichiarazione di incorporazione,
    Attenzione non Dichiarazione di conformità, ma Dichiarazione di incorporazione, che è cosa ben diversa.
    Nel caso questi componenti siano effettivamente tali, è sufficiente la dichiarazione di conformità, senza marcatura.

  10. luca scrive:

    grazie per la cortese risposta.
    Effettivamente sono componenti che vanno inglobati in una macchina più complessa, poichè il loro funzionamento è vincolato alla macchina stessa.
    Da soli non servono a nulla.
    Cordiali saluti,
    Luca

  11. Alberto scrive:

    Buongiorno,
    i telecomandi a radiofrequenza, tipo apricancello, e relative riceventi possono essere marcati direttamente dal produttore o devono essere certificati da un ente terzo.
    Grazie

  12. Renato Carraro scrive:

    Buongirono, la prima è quella buona, possono essere marchiati con un’operazione di autocertificazione, veda l’e-book in prima pagina e se lo scarichi.
    Naturalmente è necessario che il costruttore sia tranquillo sul piano della compatibilità elettromagnetica, ovvero garantisca che il telecomando non invii disturbi ad altre apparecchiature.

  13. sOLE scrive:

    Gentile Renato Carraro, sono titolare di un’attività che imbottiglia olio. Ho assemblato alcune macchine di cui alcune con marchio CE e altre prive di marchio CE perchè acquistate prima del 1995. Con la marcatura sono comunque in regola?
    La marcatura CE ha una scadenza o è perenne?
    Un ultima domanda: la direttiva bassa tensione quali attrezzature riguarda ed è inclusa nella nuova direttiva macchine?
    Grazie

  14. Renato Carraro scrive:

    Salve, Lei sarebbe obbligato alla marcatura CE, anche se avesse assemblato macchine acquistate ieri e regolarmente marcate CE, in quanto ha realizzato una nuova macchina di cui ha piena e totale responsabilità.
    Tenga presente, solo per rigore di norma, che la Sua macchina potrebbe essere sequestrata, sigillata, e Lei incorrerebbe in grossi problemi.
    Lo dico nel Suo interesse e sulla bsae di fatti documentati, ci capita spesso di intervenire per mettere a norma macchine modificate all’interno delle aziende e bloccate dall’ISPESL.
    Grazie per l’attenzione riservataci

  15. nicola scrive:

    buongiorno,
    in merito al quesito della mail del 11/02/2010 riguardo al marchio CE di trasformatori MT/BT:
    come mai una apparecchiatura che si collega alla media tensione dovrebbe essere marcata CE?
    ad esempio ENEL distribuzione non richiede che i trasformatori siano marchiati CE.
    i maggiori produttori di traformatori non marcano o non prevedono di marcare i trasformatori MT/BT con marchio CE.
    Mi sa dare una risposta in merito?
    grazie per la cortese attenzione

  16. Renato Carraro scrive:

    Salve, i trasformatori di potenza ed anche quelli di misura, sono disciplinati da precise norme, che chi costruisce tali prodotti dovrebbe possedere e conoscere, anche perchè non stiamo parlando di lampadine tascabili, pure esse normate, ma molto meno pericolose.
    Dato che come ritengo, Lei sia un operatore del settore, La invito a ricercare alcune di queste norme, solo quelle di prodotto superano la decina.
    Se l’Enel non richiede tale marcatura è un problema dell’Enel, quindi sarebbe più utile girare la domanda al soggetto interessato, come potrei io misero mortale rispondere in nome e per conto dell?Enel?
    Lo stesso discorso vale per i costruttori di trasformatori, ma se Le può essere di confonrto, sappia che neppure i costruttori di pompe oleoidrauliche applcano la marcatura CE, infatti secondo loro una pompa non è una macchina.
    Mi piacerebbe sapere e quindi facendo il Suo stesso gioco lo chiedo a Lei, una pompa che spinge l’olio a 200/300 bar cos’è?
    I costruttori rispondono che la pompa da sola non si muove, quindi è evidente che è il motore elettrico l’unico colpevole. Sic!

  17. nicola scrive:

    Io ho solo il dubbio di come possa una apprarecchiatura collegata ad una rete di media tensione dover essere marcata CE; che se non mi sbaglio fa riferimento ad apparecchiature per tensioni di esercizio inferiori a 1000V (cioè riguarda apparechhiature di bassa tensione). il problema è quello di fare chiarezza sul fatto se sia necessario (obbligatorio) o meno apporre il marchio CE. non sono ancora riuscito ad avere risposte in merito anche da addetti del settore, i dubbi sono molti e le interpretazioni molteplici.
    Grazie per la cortese attenzione

  18. Renato Carraro scrive:

    Salve, comprendo perfettamente il Suo dubbio ed anche la causa.
    Lei fa riferimento alla direttiva Bassa Tensione che vale per apparecchiature da 50 a 1000 V e non è certamente questo il caso.
    I trasformatori in questione sono regolati da altre norme, che con la BT non c’entrano proprio nulla, forse per questo Lei non trovava risposte certe.
    Metta insieme la Direttiva 2001/95/CEE e le norme CEI di prodotto e vedrà che il problema non è la presenza del marchio ed in ogni caso le normative di prodotto ne detrminano la necessità.
    Se ha bisogno di chiarimenti più approfonditi, mi contatti pure direttamente, anche perchè approfondire in questa sede questo argomento non mi sembra il caso. Cordiali saluti.

  19. lorena scrive:

    Buongiorno,

    Volevo chiedere produttori di manufatti in cemento e muri prefabbricati, sono soggetti obbligati alla marcatura ce?

  20. Renato Carraro scrive:

    Salve, a domanda concisa, risposta concisa:
    assolutamente SI

  21. marco scrive:

    Buongiorno,

    la nostra azienda produce un purificatore a carboni attivi ad uso domestico per il trattamento di acque potabili.
    Tale prodotto è soggetto all’obbligo della marcatura CE?
    In caso negativo possiamo rilasciare una di dichiarazione di conformità?
    In che forma?
    Grazie e cordiali saluti

  22. Renato Carraro scrive:

    Salve, il Vostro prodotto ha l’obbligo di marcatura CE e tra le altre documentazioni dovete predisporre anche la dichiarazione di conformità, se ci sono altri dubbi siamo a disposizione. Cordiali saluti

  23. Aldo Valsecchi scrive:

    Buongiorno,
    una bicicletta elettrica a pedalata assistita art.50 codice della strada è considerata una macchina dalla direttiva ed è soggetta a marcatura CE?
    Cordiali saluti.

  24. Renato Carraro scrive:

    Salve, la risposta è affermativa la bicicletta deve essere marcata CE in base a più di una direttiva e tra queste c’è la direttiva macchine

  25. iaccarino scrive:

    un costruttore assembla un prodotto (cassa da trasporto merci) per cui è richiesto il marchio CE. Può il produttore non certificato apporre tale marchio? se si , dove lo deve recuperare?
    grazie?

  26. Renato Carraro scrive:

    Salve, se per “certificato” intende con sistema di gestione per la qualità secondo le ISO 9001, la risposta è:- si lo può fare anche se non è certificato -, se invece allude ad una “certificazione” per il CE, questa non esiste, anche se molti lo pensano.
    Il marchio CE nel caso indicato, rientra certamente nell’ambito dell’autocertificazione e quindi il costruttore deve procedere secondo quanto previsto dalle direttive e dalle norme che regolano il prodotto, che dalla Sua descrizione non sono in grado di inquadrare in alcuna categoria.

  27. luciano scrive:

    Salve Sig Renato
    Mi sono costruito una mini mini gru elettrica, il motor eche solleva è marchiato ce, mentrre il resto essendo stato costruito da me è chiaro che non ha nessuna marchiatura.
    é sufficente che lo sia il motore o devo fare fare la marchiatura ce anche al resto?
    Grazie per le eloquenti risposte.
    Luciano

  28. Renato Carraro scrive:

    Salve. se l’utilizzo è solo Suo e nessuno è coinvolto, non serve la marcatura CE, se però la fa usare ad altri o la utilizza Lei in cantieri in cui ci sono altre persone, allora la gru deve essere marcata.
    Cordiali saluti e grazie per gli apprezzamenti.

  29. [...] Marcatura CE Post Published: 26 maggio 2010 Author: aggregatore Found in section: Tecnologia & Telefonia [...]

  30. luciano scrive:

    Sono sempre io Sig. Renato,
    intanto grazie per la risposta. Ma le volevo chiederle, visto che riscuote un buon gradimento, se decidessi di costruirle, che documentazione devo presentare per ottenere la CE, e sopratutto a quale ente devo rivolgermi per ottenerlo?
    Mi perdoni anche questa domanda, ma indicativamente quanto potrebbe venire a costare?
    Tenga presente che sono residente nell’Astigiano.
    Grazie mille di tutto

    Luciano

  31. renato carraro scrive:

    Sig. Luciano, non si deve scusare, il sito è pensato per fornire informazioni e raccogliere commenti, quindi sono le persone come Lei che lo fanno vivere e per questo La ringrazio.
    Per quanto riguarda le richieste da Lei rivolteci, per fare la marcatura CE si deve seguire una precisa procedura che è indicata nel nostro sito in varie parti, ad esempio nella prima puntura di vespe.
    Non deve rivolgersi obbligatoriamente ad alcun ente e caso mai si può fare aiutare da qualche società di consulenza, non necessariamente la nostra.
    Per quanto riguarda i costi, Le chiedo cortesemente di utilizzare la nostra mail carraro@xvoi.net e noi provvederemo a risponderLe privatamente.
    Questo sito non viene utilizzato per attività di vendita, ma solo di promozione, di divulgazione e di confronto.
    Cordiali saluti

  32. luca scrive:

    buongiorno.
    Gentilmente vorrei sapere se per marcare CE le quasi macchine (tavole rotanti) è necessario redigere il fascicolo tecnico.
    Grazie.
    Cordiali saluti,
    Luca

  33. renato carraro scrive:

    Dal punto di vista degli obblighi del costruttore, non esiste differenza tra macchine e quasi macchine, se non che una ha bisogno della dichiarazione di conformità e l’altra della dichiarazione di incorporazione, quindi il fascicolo tecnico ( che non è il manuale ) deve essere preparato anche per le quasi macchine.
    Saluti

  34. Fabrizio scrive:

    Buongiorno Sign Renato.
    Sono un azienda (che si sta certificando secondo la UNI EN ISO9001:2008)
    che commercializza macchine per la potabilizzazione o il trattamento delle acque potabili e per alcuni prodotti fa assemblaggi di componenti già esistenti sul mercato marcati CE. E’ sufficente la dichiarazione di conformità secondo la EMC e quella per la bassa tensione (basata chiaramente su prove) o va fatta anche quella relativa alla direttiva macchine?
    Inoltre mi pare di capire che a parte questa Dichiarazione di Conformità alla regola d’arte e a presupposti di sicurezza la Marcatura CE invece nasca o da una esigenza volontaria oppure da obblighi definiti da norme tecniche di riferimento definite in ambito nazionale (vedi ad esempio la commercializzazione di vetrocamera, serramenti ecc la cui marchiatura è un obbligo per legge).

  35. Renato Carraro scrive:

    La ringrazio, perchè mi da la possibilità di chiarire un punto molto importante.
    Premetto che quanto sto per dire non riguarda la Sua azienda, il Suo consulente o chi La certificherà, purtroppo è una situazione diffusa per non dire assoluta.
    Le ISO 9001 2008 prevedono che l’azienda deve rispettare le norme cogenti e tra queste quelle relative alla marcatura CE, sono tra le più importanti.
    Come si spiega allora che ci siano persone come Lei che si stanno certificando e che pongono queste domande? La risposta è semplice, si continuano ad impostare e certificare aziende nelle quali il sistema ISO viene visto come un soprabito e non come il vestito principale che serve a gestire l’azienda.
    L’argomento richiederebbe un’approfondimento che prenderebbe capitoli interi e non lo spazio di un commento, magari ne parleremo un pò per volta.
    Pe rispondere alle Sue domande, Le dico che Lei è obbligato alla marcatura CE se immette i prodotti con il Suo marchio, se invece è una commercializzazione pura, deve solo verificare che la marcatura ci sia.
    Nel caso avesse bisogno di ulteriori informazioni ci può contattare direttamente. Cordiali saluti.

  36. Edoardo Fumai scrive:

    Egr. Ingegnere, potrebbe chiarirmi un dubbio?
    Dovrei far costruire da un fabbro artigiano un telaio metallico di sostegno per un paranco azionato manualmente e con portata inferiore a 200 kg.
    La macchina in questione dovrebbe essere marcata CE?
    Grazie in anticipo per la risposta.
    Cordiali saluti

  37. Renato Carraro scrive:

    La risposta è affermativa e ci si arriva applicando il buon senso, cioè Lei si metterebbe sotto un paranco, anche se può sollevare meno di 200 Kg, diciamo 180, senza avere garanzie di sicurezza?
    Risposta ovvia, quindi è necessario che il costruttore assicuri in merito alla corretta progettazione e costruzione del prodotto ed inoltre in funzione del tipo di uso stabilisca il margine di sicurezza adeguato.
    Spero che l’esempio non sia stato banale, ma sia servito per fornire il criterio a cui si ispirano le direttive sulla marcatura CE, che sono tutt’altro che burocratiche.

  38. simone scrive:

    Vorrei fare una precisazione in merito alla seconda parte del commento del sig. Fabrizio, senza nulla togliere ovviamente alle risposte dell’ing. Carraro.
    Penso che il signor Fabrizio non abbia chiara la distinzione tra norma e direttiva. Di fatto l’obbligatorietà della marcatura CE nasce dalla presenza delle direttive europee, mentre la volontarietà è legata esclusivamente all’utilizzo delle norme armonizzate.
    Serramenti e vetrocamera (a cui fa rif. il sig. Fabrizio) rientrano nel campo di applicazione della direttiva prodotti da costruzione, che prevede l’applicazione obbligatoria delle norme (se presenti) in quanto rendono idoneo il prodotto all’opera in cui vengono inseriti, mentre per la direttiva macchine l’utilizzo delle norme armonizzate è su base volontaria e da presunzione di conformità ai RES (requisiti essenziali di sicurezza) della direttiva.
    Quindi per i serramenti così come per le macchine l’obbligatorietà della marcatura CE esiste, la differenza sta nel fatto che seguono 2 direttive differenti, per cui la prima(dir. prodotti da costruzione) rende obbligatorio l’uso delle norme, per l’altra (dir. macchine) l’utilizzo delle norme invece è su base volontaria(strada cmq consigliata)….

  39. Renato Carraro scrive:

    La ringrazio per la precisazione, molto pertinente e completa, naturalmente spero che interverrà anche in futuro su altre questioni, perchè un confronto ed un approfondimento anche di altri punti di vista, migliora la conoscenza di tutti, e poi mi evita di fare sempre la figura di quello che spiega agli altri, a me piace di più il confronto e perchè no anche il contraddittorio. (Si vede che sono passato attraverso il 68 ?).
    Per aggiungere qualcosa all’argomento cerco di chiarire, perchè le due direttive si comportano in modo diverso.
    La direttiva macchine tratta di prodotti che in larga parte sono disciplinati da un rapporto fornitore cliente e coinvolgono un numero minimo di persone, in genere sempre identificabili e limitato (es: chi può utilizzare la macchina )
    La direttiva sulle costruzioni regola prodotti destinati quasi sempre ad un uso collettivo, passivo, e da parte di soggetti non preventivamente definibili e limitabili, per tale ragione è molto più vincolante della prima e prevede il rispetto obbligatorio delle norme armonizzate.
    Spero di essere stato chiaro ed attendo eventuali integrazioni e/o correzioni.

  40. simone scrive:

    Piace anche a me il confronto e il contraddittorio (anche se nel 68 non ero nemmeno in progetto…mia madre aveva 3 anni!!!).
    Ritornando al discorso secondo me la differenza tra le direttive non dipende dalla differenza nell’utilizzatore finale bensì nella diversa struttura delle direttive stesse.
    La direttiva prodotti da costruzione prevede l’idoneità all’impiego che un prodotto da costruzione deve possedere rispetto alle caratteristiche dell’opera nella quale deve essere incorporato. Tale idoneità è soddisfatta solo mediante norme armonizzate o benestare tecnici (ETA) che seguono linee guida specifiche (ETAG).
    Per fare un esempio…se devo costruire una casa con dei requisiti di trasmittanza termica specifici, anche i serramenti devono rispondere a tali requisiti, quindi devono avere non solo livelli di sicurezza ma anche livelli prestazionali (es. isolamento termico) ben definiti in funzione dell’opera in cui sono inseriti. E i livelli prestazionali li garantisco solo se per il prodotto seguo le stessa linea prevista per le opere in cui lo inserisco.
    Al contrario se costruisco una macchina la direttiva non impone livelli prestazionali ma solo il rispetto dei requisiti di sicurezza.
    es. sto lavorando adesso su una macchina per l’industra alimentare costruita in categorie diverse a seconda della produzione oraria richiesta ma la direttiva macchine in questo caso non richiede che quella macchina per essere utilizzata in una macelleria deve avere una produzione oraria specifica ma solo che abbia delle misure idonee a eliminare o ridurre i rischi indipendentemente dai livelli prestazionali. E questo lo posso fare applicando le norme (volontariamente) o con qualsiasi altro metodo che garantisca lo stesso standard di sicurezza.

    Saluti
    Simone

  41. Renato Carraro scrive:

    Apprezzo le sue conoscenze e rispetto il Suo punto di vista, ma le spiegazioni da Lei riportate oltre a non essere in contrasto con quanto da me affermato non contengono la motivazione secondo la quale le direttive siano impostate in modo diverso. Lei sostiene che sono diverse perchè sono diverse e su questo sono d’accordo, è un dato di fatto, ma il perchè siano diverse non lo vedo spiegato dalla Sua argomentazione, peraltro erudita.
    Inoltre l’aspetto della sicurezza è alla base di tutte le direttive in modo indistinto e le norme entrano in questioni prestazionali, con l’intento di disciplinare in modo più efficace i prodotti che devono rispettare anche leggi di tipo nazionale ed europeo, come quelle sul risparmio energetico da Lei citate.
    Ribadisco quindi il criterio diverso dipende da una utenza di tipo diverso, per le macchine esiste un manuale d’uso a disposizione dell’utente, per una costruzione es. un palazzo, gli utenti non dispongono di questo manuale e si aspettano prestazioni determinate e garantite, a prescinde dal costruttore.

  42. simone scrive:

    Giustissimo! Abbiamo affrontato il problema su 2 livelli differenti.
    Lei è andato alla base cioè ha spiegato il perchè le direttive hanno un impostazione differente..adesso ho colto la finezza!! Io invece cercavo la motivazione dell’utilizzo volontario o meno delle norme giustificandolo sulla differenza tra idoneità all’uso di un prodotto da costruzione e conformità ai requisiti di sicurezza per una macchina.

    La ringrazio per la sua disponibilità e per l’esperienza messa a disposizione dei più giovani!

  43. Renato Carraro scrive:

    La Tua risposta e non solo quella è la dimostrazione che il mio lavoro ha una qualche utilità e soprattutto che saper ascoltare i giovani è sempre utile ed opportuno, Ti assucuro che è una grande soddisfazione.
    Le maggiori soddisfazioni nel mio lavoro di consulenza le avute proprio dai giovani e soprattutto da quelli che mettendo da parte il rispetto reverenziale nei confronti dell’esperienza, della conoscenza e perchè no dell’età, esprimevano i loro pareri in modo chiaro e convinto.
    I giovani, proprio per la loro età, sono fortunatamente disposti a inserirsi nei dibattiti senza timori di sbagliare o di fare domande inopportune, certamente hanno tante cose da imparare, ma il loro entusiasmo è impagabile.
    Ti ringrazio e spero di ricevere ancora Tuoi commenti e magari anche qualche osservazione critica, sarà sempre un piacere dialogare e discutere con Te, servirà certamente ad una comune crescita. Come vedi sono passato al Tu, mi è venuto naturale.

  44. [...] chiedono spesso, privati ed addetti ai lavori: - come facciamo a scoprire se il marchio CE è falso?                    Ecco le [...]

  45. Ambrogio scrive:

    Buongiorno sig. Carraro,
    lavoro in un’azienda che si occupa della fornitura di prodotti di cancelleria, tra cui, anche, matite colorate, pennarelli o astucci ad uso scolastico, tutti prodotti destinati principalmente ai bambini e pertanro dovrebbero avere la marcatura CE, giusto?

    Le faccio questa domanda perchè nel nostro mondo circolano tanti manufatti cinesi ed ho sentito parlare di problemi legati ad una errata applicazione o addirittura ad un uso improprio del marchio CE.
    Alcuni fornitori mi dicono che se anche il marchio CE non è quello corretto, l’importante è che loro siano in possesso delle certificazioni di conformità e che è possibile risolvere il problema rietichettando il prodotto con il marchio CE a norma.

    E vero?

    Cordiali Saluti
    Ambrogio

  46. Renato Carraro scrive:

    Grazie per l’intervento, vediamo di rispondere ad una cosa per volta.
    Il marchio CE va applicato solo per le categorie oggetto di direttiva e tra queste non mi risulta esserci la cancelleria per adulti o per bambini, a meno che non sia oggetto di gioco.
    Il marchio CE apposto a vanvera corrisponde ad un marchio che manca quando dovrebbe esserci.
    Il marchio CE contraffatto, cioè sbagliato, comporta un’ammenda di 2.500 € ed il possibile seuqestro della merce, quindi veda Lei se è il caso di pensare ad un cambio di etichetta, certo possibile, ma che non protegge dai rischi suddetti.
    La domanda che mi sorge spontanea è: perchè fare una seconda etichetta con il marchio corretto se si sa all’origine come deve essere fatto a norma di legge? Non è forse possibile che lo si sbagli apposta per poter eventualmente affermare che non è il marchio CE, dato che magari c’è solo il marchio e niente più? Non sono ancora riuscito a spiegarmi perchè anche aziende multinazionali abbiano sui loro prodotti il marchio sbagliato, provi a controllare le pennette usb della Vodafone.
    Cordiali saluti

  47. Ambrogio scrive:

    Ritengo che la sua risposta si presti ad ulteriori approfondimenti!

    Quando Lei dice “… se è il caso di esporsi al rischio di dover pagare un’ammenda…”, intende dire che, se l’azienda dove io lavoro ha acquistato un prodotto che dovesse avere il marchio CE contraffatto o irregolare diventeremmo noi responsabili in quanto la merce è in carico a noi?

    Io avrei dato per scontato che dovesse essere il produttore o comunque chi immette sul mercato un determinato prodotto, a doverne rispondere in tutto e per tutto !

    Anche perchè, credo, che sia diversa la posizione di chi utilizza un marchio di conformità, pur non avendone alcun titolo, e chi, pur avendone i requisiti o essendo in possesso delle certificazioni richieste ometta o si “dimentichi” di farlol

    D’altronde con quale criterio è possibile stabilire o escludere, con certezza, se un prodotto destinato ai bambini, quale potrebbero essere i pastelli colorati o i pennarelli, possano essere considerati anche giocattoli e quindi, nel dubbio, è preferibile indicare un marchio di conformità quando magari non è necessario?

    Cordiali Saluti

    Ambrogio

  48. Renato Carraro scrive:

    Se l’azienda da cui acquistate è extra CEE, siete Voi i responsabili dell’immissione nella CEE e quindi siete considerati alla stregua dei produttori.
    Voi siete rintracciabili in Europa ed in Italia, il “cinese” no, è per questa ragione che la marcatura assume un aspetto importante per la salvaguardia del consumatore, infatti individua un responsabile raggiungibile. Per la stessa ragione molti importatori evitano di apparire con la loro ragione sociale sulle etichette e lasciano il nome del produttore, tanto chi lo becca più?
    Per utilizzare il marchio CE non serve un titolo in quanto è un obbligo, come avere la patente per guidare.
    Si può avere la patente prima di 18 anni ? No.
    Si può guidare la macchina senza patente? Si
    Occorre distinguere l’assolvimento di un obbligo, dal rispetto della legge, ed infine il rispetto solo formale da quello sostanziale.
    Non è il marchio che rende sicuro il prodotto, la sicurezza è una caratteristica oggettiva, il marchio dovrebbe servire ad evidenziare questa oggettività.
    Quindi il problema vero è: i colori sono sicuri e possono essere utilizzati dai bambini che ovviamente li metteranno in bocca? Se la risposta è affermativa vale la pena di considerarli come gioco e destinarli anche ai piccoli.
    Se come mi sembra di capire, non sapete nulla del contenuto di questi prodotti, come fate a metterli in commercio, con o senza marchio, destinandoli anche ai bambini?
    Se fossero tossici vi basterebbe dire che la colpa è del “cinese” di turno? Voi non avreste nessuna responsabilità?
    Aggiungo un’ultima considerazione, Lei portebbe a Suo figlio o al Suo fratellino o nipote, quei colori perchè ci giocasse?
    I criteri ed i metodi per stabilire se un prodotto è sicuro per i bambini o per gli adutli, esistono e sono a Vostro carico, dato che in genere il “cinese” se ne frega ( legga l’articolo “la sicurezza cinese” ).
    Nel dubbio non si applica un marchio a caso, si fanno le ricerche di conformità

  49. Davide scrive:

    Buona giornata sig.Carraro,
    avrei un dubbio che spero Lei possa chiarire.
    Con la vecchia normativa c’erano differenze tra macchine che potevano lavorare “da sole” cui andava rilasciata la dichiarazione CE e semi-macchine, cui andava rilasciato l’allegato “tipo B”.
    Se non ho capito male con la nuova normativa vengono equiparate macchie e semi-macchine, quindi va rilasciata sempre la CE giusto?
    Un esempio concreto: la nostra macchina potrebbe funzionare anche da sola, basterebbe che un operatore la carichi manualmente e un altro la scarichi al termine del ciclo do lavoro, ma sappiamo benissimo, visto che abbiamo effettuato montaggio e collaudo, che alimentazione e scarico vengono effettuati da un sistema di nastri trasportatori non di nostra fornitura e competenza. La dichiarazione CE va comunque rilasciata giusto?

    Grazie infinite
    Davide

  50. Renato Carraro scrive:

    Salve, lasciamo perdere ciò che diceva la precedente direttiva, basti pensare che in base a quella, qualche importante associazione di categoria sosteneva che le pompe non sono macchine, perchè senza motore non girano e ci ha messo 5 mesi dall’entrata in vigore della nuova direttiva per arrendersi all’evidenza.
    La nuova direttiva distingue tra “macchine” e “quasi macchine”, ma la differenza non sta nel modo in cui lavorano o sono costruite, ma se lavorano da sole o inserite in un insieme di altre macchine.
    La stessa attrezzatura può essere macchina o quasi macchina a seconda se ha sistemi di comando autonomi o interagenti con altri.
    Nel caso da Lei citato si tratta di quasi macchina e l’unica differenza tra le due situazioni sta nella dichiarazione che rilascia il costruttore.
    Per la macchina si tratta di dichiarazione di conformità ed abilità la macchina all’utilizzo.
    Per la quasi macchina si tratta della dichiarazione di incorporazione e non consente l’utilizzo della macchina se prima non si fa la marcatura dell’intero sistema, marcatura che deve essere eseguita a carico del committente o di chi ne è incaricato.
    Emettere una dichiarazione di conformità invece che di incorporazione comporta il rischio di assumersi la responsabilità anche per le altre quasi macchine collegate e proprio non lo consiglierei.

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