Sicurezza generale di tutti i prodotti e la sua conformità

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Sicurezza generale di tutti i prodotti e la sua conformità2020-01-11T01:13:27+00:00

Introduzione alla sicurezza generale di tutti i prodotti.

La conformità dei prodotti ai requisiti di sicurezza generale, è una procedura obbligatoria per tutti i prodotti, che non sono disciplinati da una direttiva comunitaria specifica. Essa deve essere eseguita dal fabbricante di un prodotto generico, che come tale rientra in tale direttiva, il quale dichiara per mezzo della dichiarazione di conformità, che il suo prodotto è conforme ai requisiti di sicurezza e salute previsti da questa direttiva e da eventuali norme di prodotto.

 

La sicurezza generale di tutti i prodotti, anche quelli con direttive specifiche, è disciplinata dalla direttiva comunitaria 2001/95/CE  e ad essa è ispirato il D.Lgs. 206 del settembre 2005, noto anche come “codice del consumo” per difendere i diritti dei consumatori finali

La nostra società fornisce assistenza e consulenza per conformità alla Direttiva 2001/95/CE.

Se immetti in commercio qualsiasi prodotto, con o senza obbligo di marcatura CE , devi garantire la sicurezza di quel  prodotto, contattaci!

Chiama ora il 347 3233851 od il 335 7815770 o invia una mail a: carraro@marchioce.net

i contatti sono attivi 7/7 – dalle 8 alle 24.


Ecco alcune informazioni sulla conformità di sicurezza di TUTTI i prodotti

Conformità di Sicurezza Prodotti

Pochi sanno che esiste la Direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti 2001/95/CE (link UE), resa attuativa con Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n. 172 che “intende garantire che i prodotti immessi sul mercato ovvero in libera pratica, siano sicuri“.

Chiariamo che “libera pratica” significa – in qualsiasi modo e forma, messo a disposizione di terzi – e questo vale anche per i prodotti con obbligo di marchio CE.

In base a questo decreto legislativo, i produttori o importatori che immettano in libera pratica un qualsiasi prodotto devono garantire sotto la propria responsabilità che quel prodotto è sicuro.

La procedura di conformità in dettaglio

Per poter dare questa assicurazione le procedure da seguire sono sostanzialmente le medesime indicate da tutte le direttive che impongono la marcatura CE, ovvero devono essere presenti in forma adeguata:

  • un’analisi dei rischi del prodotto.
  • un manuale/istruzioni di complessità e dimensioni adatte a consentirne un utilizzo senza rischi o con rischi minimi.
  • una dichiarazione di conformità alla direttiva stessa e ad eventuali norme volontarie o obbligatorie relative al prodotto, ad esempio i contenitori per cibi, pur non avendo una direttiva specifica devono avere precise caratteristiche.
  • un’etichetta che oltre ad identificare il soggetto/ditta responsabile della sicurezza del prodotto, spieghi sinteticamente le caratteristiche principali del prodotto e riporti eventuali marchi obbligatori.
  • informazioni sull’approvvigionamento dei prodotti, componenti, materie prime e sui relativi fornitori.
  • tutti i documenti tecnici, disegni, foto, schemi, relazioni tecniche, eventuali test di prova.

Tutti questi documenti dovranno essere messi a disposizione delle Autorità di controllo del mercato (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Tributari, NON LE DOGANE) su loro richiesta.

Il prodotto dovrà essere SEMPRE accompagnato dalle istruzioni e dall’etichetta, meglio se c’è anche dalla dichiarazione di conformità. Senza questi documenti la vendita può essere contestata ed annullata in quanto la fornitura può essere considerata “non completa”.

Queste informazioni interessano a TUTTI, perché riguardano TUTTI i prodotti, ma non ne sentiremo mai parlare in TV, la sicurezza senza il MORTO non fa notizia.

sicurezza generale dei prodotti

C&C S.a.s. consulenti per la sicurezza.

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I migliori? Non spetta a noi dirlo, ma certamente onesti!

66 Comments

  1. […] e successivamente sono state aggiunte specifiche categorie che hanno caratteristiche particolari di sicurezza per i […]

  2. […] i mobili e gli arredi rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2001/95/CE ma se dotati di un accessorio alimentato da energia elettrica devono rispettare anche le […]

  3. […] i mobili e gli arredi rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2001/95/CE ma se dotati di un accessorio alimentato da energia elettrica devono rispettare anche le direttive […]

  4. […] tutte le sue produzioni successive, perché possa dimostrare che i vari prodotti rientrano per sicurezza all’interno dei limiti definiti dai prodotti “tipo”, di cui possiede il documento di […]

  5. […] di gravità è una legge fisica di cui non teniamo conto in modo sufficiente, e parlando di sicurezza è un […]

  6. […] Le biciclette normali sono prodotti generici, devono rispettare delle norme specifiche e la Direttiva 2001/95/CE “sicurezza generale dei prodotti”. […]

  7. […] realtà è che chi sostiene queste tesi, non ha alcun interesse per la sicurezza delle macchine o degli altri prodotti e di chi li utilizza, sembra che a loro interessi solo […]

  8. […] e successivamente sono state aggiunte specifiche categorie che hanno caratteristiche particolari di sicurezza per i […]

  9. […] essere sicura, quindi deve essere costruita bene e rispettare gli standard di sicurezza, ovviamente l’utente deve fidarsi del costruttore, ma un modo per documentare l’impegno […]

  10. Renato Carraro 21 aprile 2020 at 11:06

    Salve, ci deve contattare alla mail carrraro@marchioce.net

  11. Gabriele Moretti 20 aprile 2020 at 16:44

    Bene Ing. ho ascoltato con interesse il vostro video sono un commerciante vorrei importare come esempio un generatore elettrico che produce ozono prodotto in Russia con conformità EAC quanto costerebbe certificarlo CE più o meno se possibile da esportatore o se é compito del fabbricante!?

  12. […] per mezzo della dichiarazione di prestazione, che il suo prodotto è conforme ai requisiti di sicurezza e salute, previsti […]

  13. […] della Dichiarazione di Conformità, che il suo prodotto è conforme ai requisiti di sicurezza e salute previsti […]

  14. […] Le biciclette normali sono prodotti generici, devono rispettare delle norme specifiche e la Direttiva 2001/95/CE “sicurezza generale dei prodotti”. […]

  15. […] Le biciclette normali sono prodotti generici, devono rispettare delle norme specifiche e la Direttiva 2001/95/CE “sicurezza generale dei prodotti”. […]

  16. […] quindi rientrano nella più che generale direttiva 2001/95/CE che non a caso si chiama “sicurezza generale dei prodotti”, ed afferma un principio certamente condivisibile senza eccezioni, ma che nella pratica è […]

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