Riceviamo in continuazione richieste di chiarimento su molti punti relativi all’applicazione del Marchio CE e da queste domande trapela spesso la convinzione che sia un atto burocratico e non sono chiari gli obiettivi di certe procedure.
Ribadiamo ancora una volta il punto fondamentale da cui partono tutte le direttive e tutte le normative che vengono emesse in merito al Marchio CE, questo punto è LA SICUREZZA.
Il legislatore quando approva e pubblica direttive e norme, parte dalla necessità di garantire all’utente finale la massima sicurezza possibile, compatibilmente con i progressi della tecnica e le possibilità produttive, per questa ragione molte norme e direttive vengono aggiornate in continuazione.
Quindi facendo intervenire il buon senso, ognuno è in grado di comprendere che sono i requisiti di sicurezza a determinare la complessità delle procedure da attivare per applicare il Marchio CE su un prodotto e non il suo costo commerciale o la sua diffusione.
Tanto più un prodotto può creare danni all’utente, come nel caso delle macchine, tanto più accurata deve essere l’analisi dei rischi e tanto più complessi gli interventi per eliminare o ridurre i pericoli.
Per tali ragioni e non per speculazioni commerciali, l’assistenza o l’attività eseguita internamente per applicare il Marchio CE, possono avere un costo estremamente variabile e passare da poche centinaia di euro a svariate migliaia.
Si dice in modo puramente teorico e retorico, che la sicurezza non ha prezzo, ma i fatti quotidiani dimostrano che molto spesso non ha valore e proprio per garantire un minimo di sicurezza il Marchio CE può essere apposto solo dopo aver seguito un percorso ben definito, che non è la compilazione buracratica di moduli, ma la valutazione attenta di caratteristiche e circostanze.
Affrontate quindi l’applicazione del Marchio CE con l’obiettivo di ottenere dei prodotti sicuri prima ancora che funzionali, perchè è sempre meglio che vada fuori uso un prodotto piuttosto che chi lo usa.
Un prodotto sicuro è garanzia di tranquillità per chi lo utilizza, ma anche per chi lo produce e lo mette in commercio, altrimenti diventa una bomba ad orologeria, è solo questione di tempo.









Buona sera sig. Carraro
Volevo sapere se acquisto un prodotto, posso riconfezionarlo o etichettarlo apponendo il CE del produttore?
Grazie
Salvatore
Salve spero di aver compreso bene il significato di quello che scrive, in caso contrario me ne scuso, Lei modifica il prodotto che acquista e poi riattacca l’etichetta del produttore originale, in questo caso commette un certo numero di illeciti oltre a mettere l’attrezzatura fuori garanzia.
Nel caso invece Lei apponga la marcatura CE con i Suoi dati, deve seguire tutta la procedura per la marcatura e non solo attaccare l’etichetta.
In ogni caso Le consiglio di fermarsi, anche perchè se non sbaglio i prodotti di cui si occupa sono dispositivi medici, quindi soggetti anche a registrazione presso il Ministero della Sanità.
Se non ho sbagliato a comprendere ci sono sia illeciti di tipo civile che penale.
Cordiali saluti
Salve, forse non mi sono espresso bene
compro delle conf da 100 pz e vorrei confezionarli da 10 pz
posso utilizzare il ce del produttore e personalizzare una mia etichetta
facendo riferimento al produttore?
Quindi non modifico il prodotto lo personalizzo.
Grazie
Salvatore
No, nel momento in cui Lei modifica in qualsiasi modo anche nella confezione il prodotto, deve fare la marcatura CE.
Stiamo però parlando di cose ignote, nel senso che non sapendo di cosa si tratta, protrebbe anche darsi che sia un prodotto non soggetto a marcatura obbligatoria e che il costruttore marca per errore o eccesso di zelo.
Il prodotto di cui sta parlando è un DM, un attrezzo, un ricambio o che altro?
Diventa difficile esprimere pareri sull’ignoto ed anzi direi che ho fatto anche troppe ipotesi, per una valutazione oggettiva si deve partire da dati certi, quindi la conoscenza del prodotto.
Saluti
[...] state tranquilli a proposito dell’eplosività delle bombole, ma ….. occhio al marchio! Share and [...]
Buon giorno Sig. Carraro,
volevo sapere se la filiale cinese di un’azienda italiana può marchiare CE un prodotto (firma il progettista cinese).
Il progetto è italiano (azienda certificata in Italia) viene assemblato in Cina.
Tutta la documentazione tecnica di supporto sarà in Cina?
Grazie per il chiarimento
Salve, finalmente un caso in cui almeno formalmente i cinesi fanno le cose fatte correttamente, invece di cercare vie alternative o farsi fregare da “consulenti” europei.
L’unico modo che i produttori extra CEE hanno per poter apporre il marchio CE è quello di avere un mandatario ( o filiale ) in Europa.
Questo mandatario agisce in nome e per conto della ditta, mandante ed è responsabile della marcatura, con tutto ciò che ne consegue.
Il fascicolo tecnico ( che non è il manuale ) sarebbe meglio si trovasse in Europa (Italia in questo caso) in modo da poter essere esibito su richiesta delle autorità di controllo.
A parte questo tutta la prassi è corretta.
Buona giornata e grazie per l’attenzione.
Salve Sig. Carraro
avendo un negozio di modellismo vorrei acquistare direttamente dalla cina sia degli articoli elettronici a bassa tensione che altri articoli privi di elettronica tipo strutture di aeromodelli, elicotteri barche ecc.
premetto che buona parte di questi prodotti hanno sulla confezione esterna un marchio ce…. 1^ domanda: posso utilizzare quel marchio e quindi esser in regola?? presumo di no pertanto le faccio la seconda domanda: cosa dovrei fare per regolarizzare questi articoli modellistici in riferimento al suddetto marchio?? e sopratutto a chi mi doveri rivolgere?? è possibile una autocertificazione??
GRAZIE FILIPPO
faccio a metteremi in regola quindi come importatore apporre io il marchio ce??
Salve, per i prodotti elettrici, con qualsiasi voltaggio è necessario il marchio CE.
Per i modellini, se vengono venduti ai minori di 14 anni serve il marchio CE.
Il marchio applicato dai cinesi, o indiani o altri extra CEE, è sempre un falso e non tanto perché il prodotto non rispetti la norma, ma perchè solo gli europei possono apporre il marchio CE.
Cordiali saluti.
Buonasera Sig. Carraro,
ho cercato molto sia sul vostro sito sia in internet ma non ho trovato riferimento agli alimenti.
Il mio caso è il seguente:
sarei intenzionato ad esportare all’estero, in un paese comunitario, un prodotto alimentare surgelato prodotto in Italia. Il titolare della ditta produttrice mi ha riferito che per fare ciò dovrebbe apporre la marcatura CE. E’ obbligatoria la marcatura CE per poter esportare questo tipo di prodotti? Ed eventualmente io come importatore ho degli obblighi?
La ringrazio per la sua gentile attenzione.
Enrico
Salve, La ringrazio per la domanda che mi permette di chiarire un punto che spesso è oggetto di discussione.
Il fatto che Lei non abbia trovato nel nostro sito e neppure in altri, alcun riferimento alla marcatura CE degli alimenti è già una risposta, cioè gli alimenti non devono essere marcati CE.
Quando si fanno delle affermazioni tecniche si dovrebbe sempre portare la documentazione di supporto, chieda quindi al Suo interlocutore in base a quale direttiva gli alimenti devono essere marcati, io non gliela posso dire, perché non c’è, ma se mi sbaglio sono pronto a riconoscerlo e ad imparare qualcosa di nuovo.
Tenga inoltre presente che apporre il marchio CE quando non è richiesto equivale a non metterlo quando è obbligatorio, c’è sempre la sanzione civile e penale.
Purtroppo nel nostro Paese veniamo dettagliatamente informati su un appartamento a Monaco o su omicidio ad Acerra, ma su questioni “banali” come la nostra sicurezza quotidiana, NESSUNO sente la necessità di fornirci qualche informazione chiara, penso che dovremo aspettare la melamina nel latte o qualche giocattolo letale.
Cordiali saluti.
buon pomeriggio
siamo una piccola casa editrice. Vorremmo applicare il marchio CE su una nostra scatola di un puzzle 3 D fatto di Laminil da 3 mm. La scatola ed il puzzle sono prodotti in Italia .
Ci può indirizzare come fare , qual’è la procedura ?
E quanto costa questo Suo servizio di consulenza ?
E come potremmo fare per avere anche l’ok sulle norme EN 71 e segg.?
Risposta privata. Grazie
Giuseppe Villamaina
Lev sas
telefono e fax 081 62 88 64
Ringraziamo per la richiesta e ricordiamo che le procedure per la marcatura sono indicate in questo blog.
Per quanto riguarda gli aspetti commerciali della richiesta, accettiamo ovviamente la richiesta di risposta privata, non avremmo agito altrimenti.
Cogliamo l’occasione per ricordare due regole fondamentali da rispettare nella partecipazione al blog:
1 parlare della marcatura CE, evitando discussioni o valutazioni nei confronti di altri partecipanti ( di noi potete dire ciò che volete )
2 non entrare in questioni commerciali, per queste potete utilizzare la nostra mail
p.s. i commenti con la pubblicità di aziende e blog concorrenti non sono graditi, grazie
Buongiorno,
Non le faccio i complimenti per il sito dato che ho letto più volte che chiede ai suoi lettori di evitare.
Spero che possa chiarirmi alcune idee e la ringrazio in anticipo.
Ho intenzione di iniziare una piccola attività di importazione da paesi terzi (soprattutto Cina) di accessori per cellulari.
Ora, sono al corrente che per gli accessori a bassa tensione e comunque per tutto quello che ha una parte elettronica è obbligatorio il marchio CE quello che però mi crea confusione è l’iter da seguire per l’importazione di materiale non elettronico quali custodie per esempio, per lo più composte di plastica, silicone ed alluminio.
Per quel che ho capito questi ultimi articoli ricadono nella direttiva 2001/95/CE quello che non mi è chiaro però è :
Per questi articoli il marchio CE non è formalmente obbligatorio ma non metterlo è una classica prassi da furbetti?
oppure è necessaria solo la dichiarazione di conformità?
La ringrazio e le porgo cordiali saluti
Salve, grazie per i “non complimenti” l’importante è che ciò che è presente nel blog serva a qualcuno, a noi certamente è utile, sia perché abbiamo la necessità di approfondire molti argomenti, sia perché qualche azienda ci chiede la consulenza e noi viviamo di quella.
Per i prodotti che ricadono sotto la direttiva 2001/95/CE non si può e non si deve applicare il marchio CE, la legge lo considera un messaggio ingannevole per il consumatore.
Cosa ne pensa il “doganiere” all’ingresso del prodotto in Europa, non è dato sapere, quindi ciò che scriviamo noi corrisponde alle direttive, ma non a quello che può succedere in dogana.
La dichiarazione di conformità serve sempre.
Cordiali saluti
ing. Carraro
Grazie mille per la risposta
Quindi se ho capito bene, la prego di correggermi se sbaglio, le direttive mi dicono che le custodie e in generale oggetti di tipologia simile senza parti elettroniche le posso importare senza problemi,il problema è invece sapere come reagiranno i doganieri che non sempre seguono alla lettera le direttive.
Però mi chiedo anzi le chiedo non esiste nessun documento, per esempio la dichiarazione di conformità o altro che possa sbloccare eventuali situazioni problematiche alla dogana?
Non vorrei dovermi rassegnare a sperare nella “buonasorte” di incappare nel doganiere giusto.
Grazie
Matteo
Salve. Lei potrebbe fare arrivare i prodotti con un’etichetta che riporti il nome della Sua ditta, la descrizione del prodotto. l’anno di produzione e la scritta “made in Cina”, inoltre ci deve essere il manuale d’uso scritto in italiano.
Non sono in grado di fornire indicazioni su come superare indenni la dogana, ho appena finito di seguire un caso in cui del materiale è stato sequestrato, prima di essere immesso in commercio cioè alla dogana, e la non conformità consisteva nel fatto che era mancante di etichetta descrittiva con il marchio CE e di manuale.
Per avere un parere tecnico il materiale è stato inviato ad un primario istituto di qualità, che ha confermato la non conformità per tali motivi.
Noi dopo aver preparato la documentazione mancante, abbiamo avuto lo scrupolo di voler controllare la sicurezza del prodotto ed abbiamo riscontrato che la messa a terra non funzionava, quindi era pericolosissimo, ma l’importatore non ha mai ricevuto questa contestazione e potrebbe mettere in commercio i prodotti anche senza ripararli.
Ovviamente noi gli abbiamo indicato il corretto comportamento, ma nel frattempo lui ha già pagato un fermo merce di 7 mesi e costi quasi pari al valore della stessa, vede quindi che sui controlli non si può fare nessuna previsione, in qualche caso sono corretti in altri no.
Mi è stato molto utile
Grazie ancora per la sua cortesia e disponibilità
Buonasera.
Ho una piccola azienda (chiamata A) che commercializza centraline elettroniche per tapparelle.
I prodotti che vendo li acquisto da un’azienda (chiamata B) costruttrice che me li fornisce con la sua etichetta e la relativa dichiarazione di conrmità.
Su autorizzazione scritta di questa azienda io posso rietichettare le centraline con una mia etichetta, riportante il mio logo, e fornire insieme al prodotto la dichiarazione di conformità.
Effettuo solo una modifica su questa dichiarazione. L’azienda B me la fornisce con scritto: “L’azienda B dichiara che il prodotto centralina elettronica modello…..è conforme…..”. Io la cambio in “Il COSTRUTTORE dichiara che il prodotto centralina elettronica modello…..è conforme…..”. Sto commetendo un illecito? Grazie
Salve, Le faccio solo una domanda, senza rispondere al Suo quesito, così Lei capirà lo stesso, poi se desidera sapere quello che dovrebbe fare, ci può contattare direttamente.
Ecco la domanda:- se domani si presenta alla Sua ditta B, l’autorità di controllo ( es. G.d.F. ) e Le chiede di esibire il fascicolo tecnico ( che presumo non abbia neppure la ditta A ), Lei cosa mostrerà alla suddetta autorità?
La marcatura CE scorretta o mancante, non è solo illecito civile, ma anche penale, quindi preferisco non parlarne in relazione ad un caso specifico.
Cordiali saluti.
Chiarissimo.
La ditta che mi fornisce le centraline ha però tutti i test report effettuati sui suoi prodotti, per poterli dichiarare conformi a tutti i requisiti richiesti dalla legge.
Sono io che, sotto loro autorizzazione, rietichetto i loro prodotti e modifico la dichiarazione di conformità sostituendo il loro nome con la dicitura generica “Il costruttore”.
Nel caso di un eventuale controllo ho tutti i test report dei prodotti che commercializzo. Ci sarebbe solo una non corrispondenza fra il nome riportato sull’etichetta del prodotto da me venduto e quello riportante sulla documentazione dei test report. Ma il prodotto è lo stesso.
Mi pare che Lei abbia le idee chiare, anche se è evidente che sono diverse dalla nostre, quindi non vedo motivo per farle cambiare idea e modo di operare, spero che non citi noi come coloro che hanno ispirato il Suo comportamento.
Cordiali saluti.
Gentile Ing. già ci siamo sentiti tempo fa per del materiale edile da cina , e aveva ragione lei ( profili di acciaio) ora vorrei importare dispenser acqua e l’azienda mi sta proponendo un CE certification fatto in Inghilterra , non va bene? che faccio? come faccio a sapere se va bene , per importarli che devo fare se CE non va bene?
Ringraziamenti
Andrea Cepollina
Mi fa piacere di averLe fornito delle informazioni corrette.
Per quanto riguarda la Sua nuova richiesta, avere il certificato emesso in Inghilterra è una cosa utile , ma non sostituisce la marcatura CE, che deve fare Lei come importatore da un Paese extraCEE, come la Cina.
Quindi se vuole importare questo prodotto deve eseguire tutte le procedure previste per la marcatura.
Ovviamente se Le dovesse servire una consulenza specifica i nostri uffici sono a disposizione.
Cordiali saluti
Buonasera Ing. Carraro,
volevo chiederle quale sia il riferimento normativo che obbliga l’apposizione della marchiatura CE anche ai prodotti elettrici al di sotto dei 50V, o 75V (come previsto dalla direttiva 2006/95) che non rientrino in altre direttive specifiche.
Cordiali Saluti
Salve, qualsiasi prodotto che funzioni con qualsiasi tensione emette onde elettromagnetiche, quindi è soggetto alla direttiva Compatibilità Elettromagnetica, anche quando le emissioni sono infime e non è necessario fare prove di laboratorio.
Comunque la direttiva va rispettata, anche solo per dire che il prodotto non crea alcun problema in merito a disturbi emessi, perché c’è anche la questione dei disturbi subiti.
Cordiali saluti
Ing. Carraro la ringrazio della immediata risposta.
Nello specifico trattasi di calcolatrici alimentate a batteria (non comprese) e di auricolari.
Anche queste tipologie secondo lei creano un campo elettromagnetico? O non è talmente lieve da essere trascurabile?
Rinnovandole i saluti, la ringrazio
Salve, comprendo la Sua perplessità ed è evidente che il campo elettromagnetico prodotto da questi apparecchi è minimo, infatti la norma prevede che in questi casi non sia necessario eseguire prove in laboratorio.
La marcatura CE introduce un concetto per noi italiani non proprio scontato, cioè che occorre dichiarare il rispetto ad una norma anche quando non esiste alcun pericolo connesso all’uso del prodotto.
Nell’analisi dei rischi ad esempio, è necessario evidenziare sia i punti che si prendono in esame, perchè comportano un rischio, sia quelli che non vengono considerati in quanto non presenti, ovviamente con un simbolo diverso.
Nella valutazione di sicurezza non è quindi previsto il silenzio assenso, ma ogni cosa deve essere dichiarata esplicitamente.
Nel Suo caso si dichiara il rispetto della Direttiva di Compatibilità elettromagnetica, anche se non comporta alcuna prova da superare in quanto è intuitivo che non emette campi significativi.
Cordiali saluti.
Grazie ancora della Sua risposta Ing. Carraro,
confortato dallo spirito di questo blog (sito) da Lei curato, dove il confronto e le osservazioni di noi utenti sono sempre benvenute, mi permetto di continuare sull’argomento.
In merito alle due tipologie di prodotti prima elencate vorrei chiederle se, rispetto alla direttiva sulla compatibilità elettromagnetica, l’art 1, comma 3, non fosse una clausola di esclusione applicabile.
Secondo lei un auricolare, o una calcolatrice a batterie non rientrano (per almeno uno degli aspetti previsti) tra quei prodotti che:
“ART. 1
co 3. Il presente decreto non si applica alle apparecchiature che per
loro natura e per le loro caratteristiche fisiche:
a) non generano o non contribuiscono a generare emissioni elettromagnetiche che superano un livello compatibile con il regolare funzionamento delle apparecchiature radio e di telecomunicazione e di altre apparecchiature;
b) funzionano senza inaccettabile alterazione in presenza delle perturbazioni elettromagnetiche abitualmente derivanti dall’uso al quale sono destinate.”
Cordiali saluti,
Marco
Salve, grazie per i complimenti, ma devo riconoscere che non sono proprio meritati dato che Le Sue considerazioni sono più corrette delle mie.
Lei riporta il testo esatto io avevo fatto un riassunto.
In ogni caso, siccome in tutte le direttive si dice che un accessorio applicato ad un dispositivo deve essere valutato con gli stessi criteri del dispositivo, credo che pur rispettando ciò che Lei ha riportato sia opportuno fare un riferimento alla direttiva sulla compatibilità elettromagnetica.
Cordiali saluti
Gentile dott Carraro,
sto aiutando un’azienda americana, che produce in Cina, ad avviare la distribuzione in Italia prima, in Europa poi, di un attrezzo ginnico per i nuotatori, non elettrico.
Questo dispositivo dovrà essere marcato CE?
La ringrazio in attesa di contattarla in privato
Salve, se non ha dispositivi a batteria, deve rispettare la direttiva 2001/95/CE ed eventuali norme di prodotto, nel caso esistano, ma non deve riportare il marchio CE.
Cordiali saluti
ing. Carraro
Tratto prodotti per la Sicurezza (antifurto etc). Tutti i prodotti che ricevo (maggiormente di provenienza orientale) sono marchiati ed hanno la certificazione CE=Comunità Europea e non CE=China Export.
Su un nuovo prodotto i produttori mi hanno comunicato che sono sprovvisti del marchio CE. mi chiedo comunque, se con tutta la certificazione necessaria posso essere io a far apporre il Marchio CE ?
Salve, mi spiace dirLe che l’unico prodotto che rispetta le leggi europee sul marchio CE è proprio l’ultimo, cioè quello senza marchio.
Non metto in dubbio la bontà dei prodotti ed il fatto che le certificazioni siano corrette, come dice Lei non China Export, ma c’è differenza tra certificato CE e marchio CE.
Il certificato lo emette un laboratorio e quindi lo può commissionare chiunque, quindi anche un produttore extra CEE ( cinese o altro ).
Il marchio CE lo può apporre il produttore se è residente nella CEE, un mandatario residente nella CEE se il produttore è extra CEE, oppure l’importatore, se il fabbricante è extra CEE e non ha un mandatario.
Quindi ciò che deve fare Lei per tutti i prodotti, sia quelli che riteneva correttamente marcati, sia quello senza marchio, è provvedere alla marcatura prima di immetterli in commercio.
Siccome queste mie tesi sono state ultimamente contestate, guarda caso da qualcuno che per professione fa fare la marcatura ai produttori cinesi, invito Lei e chi abbia qualche dubbio a fare due cose:
1 andare nel sito del Ministero delle Attività produttive e cercare la circolare esplicativa ai consumatori, sulla marcatura CE
2 scaricare da internet e leggere la direttiva 2001/95/CE
Potrete trovare un sacco di spiegazioni di fonte “ufficiale” e non le mie interpretazioni, tra l’altro scoprirete che queste ultime sono corrette.
Cordiali saluti
ing. Carraro
Buona sera Sig. Carraro, io sono un ideatore e produttore di un alcoltest elettronico per locali. Secondo Lei è obbligatorio che io faccia il CE o basta anche un’ autocertificazione di conformità… inizialmente???
Grazie!
Salve, il prodotto deve essere marcato CE, ma non ci sono obblighi di certificazione, quindi il sistema di autocertificazione va bene. Attenzione però, l’autocertificazione non significa scrivere autonomamente la dichiarazione di conformità, ma fare tutta la procedura di marcatura senza ricorrere ad un Organismo Notificato.
Buongiorno, siamo una carpenteria leggera di costruzione cancelli, inferriate ect… vorremmo sapere le dimensioni minime per cancelli
o simili per la marcatura Ce
Ringraziando anticipatamente, porgiamo distinti saluti.
Salve, i cancelli che possono non essere marcati sono quelli pedonali non elettrificati e quelli carrabili non elettrificati di dimensioni inferiori ai 6,25 m2.
Tutti i motorizzati o destinati a motorizzazione devono essere marcati CE.
Cordiali saluti.
Gentile dott Carraro,
ero alla ricerca di notizie sulla marcatura Ce di alcuni prodotti, e mi sono imbattuto sul suo sito, che ritengo davvero interessante.
E’ mia intenzione intraprendere l’attività di importazione di alcuni articoli per la videosorveglianza, di costruzione cinese.
Leggendo le sue risposte ai quesiti di altri utenti, ho appreso molte notizie importanti che sconoscevo del tutto.
Mi rimane ancora un dubbio circa la mia futura attività: dovendo seguire tutta la prassi necessaria per potere richiedere l’autorizzazione alla marcatura CE di queste apparecchiature, avrei la necessità di venirne in possesso, per poterle sottoporre alla verifica da parte degli organi competenti. Non essendo ancora provvisti di marcatura CE, come si fa a potere venire in possesso di queste apparecchiature, senza correre il rischio che vengano bloccate alla Dogana ?
Il costruttore è in grado di fornirmi tutta la documentazione tecnica con i test eseguiti sui loro prodotti.
Io dovrei occuparmi sia della traduzione del manuale (molto semplice: appena due pagine), che della richiesta di autorizzazione alla marcatura CE.
Mi può chiarire, cortesemente, questo punto ?
La ringrazio e le porgo cordiali saluti.
Salve, Le faccio un esempio provocatorio, ma chiaro: Lei chiederebbe a qualcuno l’autorizzazione a guidare l’auto rispettando i limiti di velocità? Ovviamente no, perchè è un obbligo di legge da rispettare. La stessa cosa vale per la marcatura CE, è un obbligo di legge per i produttori residenti nella comunità europea o per gli importatori. Lei è un importatore e quindi la legge La considera come un produttore ed è obbligato a marcare i prodotti che importa prima di metterli in commercio. Il produttore cinese, che certamente può fare buoni prodotti e rispettosi delle norme e delle direttive, può fornirLe i certificati di prova ( test ), ma non può fare la marcatura.
A Lei quei certificati servono per fare la marcatura e Le consiglio di farla prima dell’arrivo del materiale in dogana, così evita eventuali incomprensioni con i doganieri.
Spero di aver chiarito i Suoi dubbi, se per caso ne avesse ancora, noi siamo a disposizione.
Cordiali saluti.
Salve,
un’altra domanda a bruciapelo, per quanto riguarda la 2004/108/EC (Compatibilità elettromagnetica). Nel caso in cui il dispositivo sia appositamente creato per generare campi elettromagnetici di notevole intensità (qualche mT a 1 mt e non per telecomunicazioni), come ci si dovrebbe comportare? La buona progettazione, in questo caso, perseguirebbe il fine opposto a quello inteso dalla norma, o no?
Grazie ancora per il supporto, Cordiali saluti.
Salve, come da Sua richiesta ho cestinato gli altri due commenti e li cito per lasciare traccia di quanto fatto.
In merito alla Sua domanda, occorre prima di tutto verificare se la fonte è solo rappresentata da batterie al di sotto dei 50 V alternati o 70 V continui, se così fosse si rimarrebbe dentro alla compatibilità elettromagnetica, dichiarando che non si rispettano alcuni parametri, se invece c’è un alimentatore c’è anche la bassa tensione.
Cordiali saluti
Salve,
la ringrazio molto per il supporto, veramente celere e puntuale.
Già, c’è sempre il solito problema dell’alimentatore. Io mi occupo di piccole produzioni (al limite del custom) e, ovviamente, sono sempre alla ricerca di soluzioni che permettano di minimizzare i costi connessi allo sviluppo e alla commercializzazione.
In quest’ottica, da quanto ho appreso finora, la commercializzazione congiunta di un dispositivo funzionante a meno di 70Vc.c. e dell’alimentatore (seppur dotato di marcatura CE autonoma), imporrebbe di rieseguire il processo di valutazione della conformità dal principio. Al contrario, commercializzando i due componenti in maniera separata e indipendente, ossia il dispositivo suddetto (con l’indicazione delle tensioni di alimentazione richieste, ossia 9/12V c.c.) e il trasformatore (non modificato nè rimarcato e corredato della dichiarazione del produttore originale), il problema della conformità secondo la bassa tensione potrebbe essere evitato, o no?
La ringrazio, cordiali saluti.
Salve, comprendo la Sua necessità di ridurre i costi, ma se tutti facessero le cose correttamente, i costi “cogenti” cioè obbligati da leggi, sarebbero uguali per tutti e quindi ininfluenti, se invece si cerca di svicolare vincono i “furbi”.
La risposta al quesito è “no”, non so dove Lei abbia letto quello che riporta, ma la direttiva da rispettare è quella del dispositivo finale, non quella del singolo componente.
Il Suo prodotto dovrebbe rispettare solo la Compatibilità se fosse alimentato a batteria, ma siccome Lei sa e comunica all’utente che c’è un alimentatore a 220 V, quindi l’insieme finale deve rispettare la Bassa Tensione, anche il Suo prodotto deve rispettare anche questa direttiva.
E’ sempre la peggiore condizione che deve essere presa in considerazione.
Cordiali saluti.
Buongiorno Sig. Carraro, sono Nicola Durizzotto, ideatore e produttore di alcoltest elrttronici. La ringrazio per la risposta. Percaso Lei sa a chi potrei rivolgermi per la procedura di autocertificazione, oppure cosa dovrei cercare online? Sa anche che costo può avere. La certificazione CE verrebbe a costarmi 4000-5000 euro. Grazie
Salve, La ringrazio per la cortesia, però come abbiamo scritto altre volte nel blog non trattiamo questioni commerciali o pubblicità nostra o di altri.
Quindi nel caso fosse interessato può richiederci un preventivo utilizzando il nostro indirizzo.
Cordiali saluti.
Salve,
probabilmente ho esposto male il quesito, mi scuso, non mi riferivo alla marcatura separata di due compoenti di uno stesso dispositivo. La domanda era la seguente: Se produco un dispositivo che richiede una tensione di alimentazione (generica) di 9/12V e lo commercializzo così com’è, questo non ricade sotto la direttiva bassa tensione. Il dispositivo sarebbe in grado di purchè collegato a una qualsiasi fonte di alimentazione in grado di erogare le tensioni e correnti indicate sul manuale d’uso (ad es. batterie, trasformatori di rete, pile a combustibile, ecc. ecc. ). Se poi, in un’altra sede e in un altro momento, commercializzo un (generico) alimentatore adatto per quel dispositivo, non dovrei essere costretto, secondo buon senso, a tener conto della dir. bassa tensione anche nella validazionde del dispositivo (eventualmente) alimentato. O no?
Se il produttore profonde più impegno nella progettazione di un dispositivo, al fine di renderelo compatibile con una qualsiasi fornte di alimentazione in bassissima tensione, per quale motivo dovrebbe essere costretto a certificarne il funzionamento nelle peggiori condizioni operative possibili? (che, per assurdo, potrebbero anche essere quelle che ne prevodono l’alimentazione diretta dalle turbine di un impianto nucleare degli anni ’50).
Perdoni l’insistenza, ma per una qualsiasi azienda la minimizzazione dei costi di produzione non è, a parità di qualità e sicurezza del prodotto, furbizia, bensì un obbligo imposto dal mercato e un dovere nei confronti dei dipendenti e della Proprietà.
La ringrazio ancora per il supporto, cordiali saluti.
La soluzione è semplice e risolve anche i problemi di “scrupolo”, dichiari che “non si autorizza l’utilizzo con energia proveniente da alimentatori a bassa tensione”, così esclude questo campo di utilizzo e questa direttiva,
Dovrà valutare se economicamente è più conveniente considerare anche la bassa tensione, nell’analisi dei rischi o perdere la fetta di mercato che utilizzerebbe il prodotto tramite un alimentatore.
Il produttore deve indicare qual’è l’uso possibile per il suo prodotto e se ha rispettato solo la compatibilità elettromagnetica, indicherà “solo con batterie”, se ha rispettato anche la bassa tensione, indicherà “con tutti i tipi di alimentazioni compatibili”.
Come vede a volerle trovare le soluzioni si trovano, se invece si cercano spiegazioni razionali per evitare le leggi, tanto vale non rispettarle proprio, è ancora più economico.
Quello che deve essere chiaro è che ognuno di noi deve essere cosciente delle responsabilità che si prende e farlo in modo coerente.
Egr. Ing. Carraro,
la ringrazio per la risposta semplice e puntuale. Ora mi è chiara la ratio dietro la norma. La scelta del tipo di conformità è quindi correlata, in caso di incertezza, alle modalità di utilizzo che il produttore dichiara essere ammissibili per il dispositivo commercializzato. E’ un tipo di informazione che non si desume in maniera chiara (almeno per un non addetto ai lavori) dalla lettura delle normative pubblicate. La ringrazio ancora, cordiali saluti. Stefano De Porcellinis.
Salve, forse in qualche articolo presente sul blog è contenuto questo concetto, ma convengo con Lei che non sempre è chiaro nel testo delle norme e direttive, queste infatti indicano le linee di comportamento, ma non tutte le varianti o le negazioni.
Ad esempio le direttive non dicono sempre chiaramente che il soggetto obbligato deve risiedere nella Comunità Europea, ma si è mai sentito che si faccia in Europa una legge che è obbligatoria per un cinese? E se il cinese può scegliere di rispettare la legge europea, significa che può anche scegliere il contrario, quindi che legge è? E quali strumenti ha una legge europea per imporre il suo rispetto in Cina?
Anche queste cose non sono specificate nelle direttive, ma sono soggette a comune conoscenza e razionalità, così come è scontato per le norme, che chi costruisce un prodotto, ne definisca chiaramente l’uso ed il campo di applicazione.
Alla base ci sta la Direttiva 2001/95/CE, che Le consiglio di leggere attentamente, perchè contiene i principi base di tutte le direttive.
Cordiali saluti.