Ancora una volta abbiamo visto giusto!

Anche se con ritardo i fatti ci hanno dato ragione, non è stata la prima volta e riteniamo non sarà l’ultima.

Dopo l’entrata in vigore della norma UNI EN 1090, è diventata obbligatoria e possibile, in base al regolamento 305/2011/CE, la marcatura CE delle strutture metalliche.

Le costruzioni metalliche con caratteristiche strutturali, sia in acciaio che in alluminio, sono chiaramente disciplinate da questa norma, ma attenzione, come per tutte le norme, NON è essa che impone la marcatura CE.

La marcatura CE è imposta dalle direttive o come in questo caso dai regolamenti, il rispetto di una norma armonizzata “presuppone” e NON “garantisce” il rispetto delle direttiva o del regolamento a cui essa è armonizzata.

Infatti una norma può definire le prestazioni di un prodotto, ma non considerarne altre, più scontate.

Un esempio molto chiaro in questo senso è la norma sulle stufe a pellet, che definisce spessore delle lamiere ed altre caratteristiche molto precise, ma NON stabilisce che nessun punto esterno della stufa possa superare i 50°C, così ci sono molti costruttori “geniali” che mettono in commercio stufe, nelle quali il vetro arriva facilmente a 200 °C e stanno tranquilli perchè rispettano la norma.

Uno di loro mi ha detto:- il fuoco è di per sè un deterrente, quindi nessuno ci va a mettere le mani.– Peccato che spiegarlo ad un bambino di 2 o 3 anni sia un po’ difficile, e sull’affermazione riportata sopra preferisco non fare commenti.

Tornando alla norma sulle strutture metalliche, essa disciplina qualsiasi tipo di struttura, quindi naturalmente è subito diventato “di moda” proporre ai costruttori la “certificazione UNI 1090“, che non esiste proprio e dietro a queste favole, si perdono in molti, rimettendoci fior di quattrini.

La UNI 1090 dice che il sistema di produzione deve essere certificato e non prevede alcun sistema di certificazione alla norma, è più che sufficiente il modello ISO 9001.

Un altro aspetto che ha messo in crisi anche dei tecnici di primari Organismi Notificati (il diavolo si nasconde sempre nei dettagli), è stato quello di definire cosa fosse strutturale e cosa no.

Ad esempio le linee vita non sono strutturali, infatti esse si possono rimuovere dagli ancoraggi, le norme spiegano poi che gli ancoraggi delle linee vita NON fanno parte delle linee vita.

Quindi apparentemente gli ancoraggi non sembrano essere disciplinati da nulla!

Di fronte questa ipotesi noi siamo stati piuttosto chiari con i nostri clienti, gli ancoraggi sono:- prodotti da costruzione e strutturali, perchè diventano parte della struttura dell’immobile in modo permanente, anche se vengono installati successivamente.

Noi siamo impulsivi, pronti a prendere posizione e quindi anche a sbagliare, ci è capitato e capiterà ancora e come abbiamo sempre fatto lo riconosceremo, però in questo caso abbiamo avuto ragione, contro il parere di esimi tecnici, di altrettanto esimi Organismi Notificati, che non hanno preso posizione in merito.

Ora una circolare del Ministero (come si sa in Italia le verità esistono solo se sono scritte da un “amanuense ministeriale“, il buon senso non serve a nulla) ha dichiarato che gli ancoraggi delle linee vita sono elementi strutturali e come tali rientrano nella norma UNI EN 1090.

Ringraziamo, a nome di tutti i dubbiosi e gli incerti, il Ministero che li ha illuminati, ha fatto correttamente il suo lavoro, dato che in questo Paese molti hanno bisogno di una guida con la torcia, anche in pieno giorno.

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