La marcatura CE dei materiali e dei prodotti da costruzione

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La marcatura CE dei materiali e dei prodotti da costruzione2022-06-07T10:20:25+00:00

Introduzione

La marcatura CE dei prodotti da costruzione è una procedura obbligatoria per tutti i prodotti disciplinati dal Regolamento (UE) n. 305/2011.

La marcatura CE deve essere eseguita dal fabbricante di un prodotto che rientra in tale Regolamento, il quale dichiara per mezzo della dichiarazione di prestazione che il suo prodotto è conforme ai requisiti di sicurezza e salute e rispetta le prestazioni minime previste.

Il Regolamento (UE) n. 305/2011 impone la marcatura CE obbligatoria su tutti quei prodotti, materiali e kit destinati ad essere stabilmente inglobati in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione stesse.

Marcatura CE Materiali e Prodotti da Costruzione - CEC.group

La marcatura CE è una procedura obbligatoria per tutti i prodotti disciplinati dall’omonima legge comunitaria, deve essere eseguita dal fabbricante o da un suo sostituto, purché Europeo, il quale dichiara per mezzo della dichiarazione di prestazione (nel caso di prodotti da costruzione), che il suo prodotto è conforme ai requisiti di sicurezza e salute, previsti dalle leggi pertinenti.

 La nostra società fornisce l’assistenzala consulenza necessarie per la marcatura CE dei prodotti e materiali da costruzione e di tutte le categorie di prodotti presenti sul sito!

Se i Tuoi prodotti sono fra quelli citati dal Regolamento (UE) n. 305/2011 ed hai l’obbligo di fare la marcatura CE, contattaci!

Approfondimento

Tutti i materiali ed i prodotti da costruzione rientrano nel Regolamento (UE) n. 305/2011 che stabilisce che ogni prodotto, materiale e kit stabilmente inglobato in una costruzione è un prodotto da costruzione.

Il Regolamento Europeo richiede la presenza di una norma armonizzata di prodotto che deve essere studiata ed applicata nel dettaglio dal fabbricante.

Per poter marcare CE un prodotto da costruzione, in assenza di tale tipo di norma, è necessario ottenere un ETA (parere tecnico europeo).

In assenza di norma armonizzata o di ETA, sarà comunque necessario eseguire l’iter procedurale di conformità del prodotto da costruzione, percorrendo strade alternative (p.e. le Norme tecniche di costruzione). Sul prodotto però non si potrà applicare il marchio CE, quindi la marcatura CE in questo ambito è un obbligo condizionato.

Alcune categorie di prodotti da costruzione si possono marcare CE con procedure di produzione e verifiche sul prodotto eseguite esclusivamente dal fabbricante, senza necessità di certificati. In genere sono i prodotti di tipo non strutturale.

Altre categorie di prodotti da costruzione si possono marcare CE solo se si eseguono certificazioni rilasciate da Organismo Notificato che possono riguardare:

  • il sistema di produzione (p.e. Norma UNI EN 1090 sulle strutture metalliche)
  • prove iniziali di tipo (ITT)
  • prove prestazioni sul prodotto

In ogni caso i certificati e le certificazioni rilasciati da Organismo Notificato NON sostituiscono la marcatura CE, ma ne sono solo una parte integrante.

Immettere sul mercato Europeo un prodotto da costruzione solo con il certificato è un illecito ed è sanzionato con procedure civili e penali.

Un produttore extra europeo NON può eseguire la marcatura CE anche se i suoi prodotti sono conformi alle leggi. Se lo fa è illegale.

I materiali ed i prodotti da costruzione devono essere marcati CE applicando le procedure che sono indicate in questo blog e sulle quali la nostra società fornisce tutta la consulenza.

Puoi consultare il Regolamento cliccando sul link seguente: Regolamento (UE) n.305/2011

Contatti

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Informazioni sulla marcatura CE ed i preventivi per eseguirla sono gratuiti! Contattaci, riceverai sempre e comunque una risposta immediata!

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Siamo i migliori? Non spetta a noi dirlo, ma certamente siamo onesti!

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Referenze

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  • multinazionali che operano in vari settori produttivi, dal petrolifero all’oleodinamico
  • Guardia di Finanza
  • Polizia Tributaria
  • Carabinieri
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  • Dogane e spedizionieri

Consulta le nostre referenze per vedere con chi abbiamo lavorato.

26 Comments

  1. Renato Carraro 5 maggio 2023 at 15:03

    Salve, i prodotti da costruzione e questo lo è certamente, possono essere marcati CE se e solo se sono disciplinati da una norma armonizzata al Regolamento 305, che in ogni caso devono rispettare.
    Pertanto, se la norma non c’è, è corretto affermare che non si può marcare CE, ma…… questo NON significa che non si debba fare nulla e che non ci sia alcun obbligo per il “fabbricante” o importatore se il prodotto viene da fuori UE.
    Il Regolamento 305 deve essere comunque rispettato oltre alla direttiva 2001/95/CE che: UDITE UDITE, prevede la necessità di costituire un fascicolo tecnico, esattamente simile se non uguale a quello previsto dalle leggi sulla marcatura CE.
    Quindi “NON marcatura CE” NON significa fare NULLA, significa che manca solo il marchio sui documenti e sul prodotto, ma la garanzia di sicurezza DEVE comunque esistere ed essere formalizzata tramite dei documenti che sinteticamente si chiamano “fascicolo tecnico”.
    Pertanto i sostenitori del: NO MARCHIO CE, NO FASCICOLO TECNICO, farebbero bene a non diffondere informazioni fuorvianti, che mettono a rischio esclusivamente chi li ascolta.
    Qualsiasi prodotto immesso sul mercato comunitario deve essere “NON PERICOLOSO” ed il fabbricante ne dare dare dimostrazione formale, cioè con dei documenti.
    Il marchio CE è conseguenza e con origine di sicurezza, che deve esserci sempre e comunque per qualsiasi prodotto.
    Provate a ragionare mettendovi dalla parte del consumatore.
    La ringrazio per la domanda e spero che la risposta sia esaustiva.
    Cordiali saluti
    Ing. Carraro

    p.s. noti che non ho mai utilizzato il termine “certificazione”, perchè anche questo è utilizzato in modo fuorviante e mistificante, a danno dei fabbricanti e dei consumatori.

  2. Denise 4 maggio 2023 at 23:41

    Buonasera,
    chiedo informazioni riguardo i prodotti isolanti compositi a base di areogel. Quando i produttori dicono che non c’è una norma armonizzata e quindi non è necessaria la certificazione CE di un prodotto dicono il vero?
    Grazie e cordiali saluti.

  3. […] id=””] La destinazione d’uso principale delle tende da sole le colloca tra i prodotti da costruzione e quindi sono disciplinate dal regolamento (UE) N. 305/2011 e da specifiche norme armonizzate di […]

  4. […] che il tuo prodotto sia certificato CE come conforme agli standard di […]

  5. […] nostra società esegue la marcatura CE dei prodotti da costruzione e fornisce la consulenza per farvi diventare […]

  6. […] legislatore, i regolamenti stanno sostituendo le direttive. Esistono: il regolamento 305/2011/UE prodotti da costruzione, il regolamento 425/2016/UE dispositivi di protezione individuale, il regolamento 745/2017/UE […]

  7. […] Materiali e prodotti da costruzione […]

  8. Renato Carraro 23 febbraio 2022 at 17:56

    Salve, innanzitutto grazie per l’attenzione che ci riserva e per le Sue considerazioni, sappia che chiunque ci contatti è il Benvenuto nella grande famiglia CEC, ormai siamo centinaia di migliaia, ma forse abbiamo superato il milione.
    Le risposte che Le sono state fornite sono in contrasto con la legge, infatti quando previsto dalla legge, il marchio CE si DEVE apporre sul prodotto, quando non previsto dalla legge NON si può apporre, quindi uno dei due casi è certamente illegale.
    Non scendo nel dettaglio se è o non è obbligatorio, questo fa parte del lavoro di consulenza e prevede l’identificazione della direttiva o del regolamento che disciplina questo prodotto e la successiva ricerca della o delle norme di prodotto.
    Le dico semplicemente che non esiste la possibilità che ci sia contemporaneamente l’obbligo ed il non obbligo, non c’è nulla di facoltativo nella marcatura CE o nella sicurezza dei prodotti.
    La valutazione di chi afferma queste cose la lascia alla Sua discrezionalità ed intelligenza, certamente non paragonabile a quella di questi “esperti”, sarebbe un’offesa nei Suoi confronti.
    La ringrazio nuovamente e La saluto cordialmente.
    Ing. Carraro

  9. Marta Troncossi 22 febbraio 2022 at 14:55

    Buongiorno Ingegnere,
    leggo con piacere il Suo sito e il Suo blog: li trovo estremamente interessanti e scritti da persona competente. Le pongo un veloce quesito, sempre nel caso possa rispondermi. Lavoro per un’azienda alimentare e siamo nella necessità di dover sostituire una cassetta antincendio contenente un naspo installata esternamente allo stabilimento. Abbiamo controllato su alcuni siti online e scoperto che vengono vendute sia cassette antincendio marcate CE sia cassette NON marcate CE. Abbiamo chiesto spiegazioni ai fornitori e ci hanno risposto che possono venderle entrambe e è una nostra semplice scelta preferire quella marcata CE o quella non marcata CE. Abbiamo tentato di recuperare la normativa di riferimento per fare chiarezza, ma non riusciamo a raccapezzarci. Come è possibile che vengano vendute cassette antincendio (ad esempio quelle contenenti valvola e naspo oppure quelle contenente estintori) marcate CE e allo stesso tempo anche cassette non marcate CE?
    Grazie per il Suo tempo e la Sua disponibilità.
    Marta Troncossi

  10. […] nel senso inteso dal Regolamento sui prodotti da costruzione, è un elemento che compone una costruzione o un’opera di ingegneria, senza il quale (elemento) […]

  11. […] di battaglia dei venditori di fumo, sembrava che senza DOP i produttori di prodotti da costruzione, non potessero più […]

  12. […] questa regola fanno eccezione il Regolamento 305/2011/CE (link UE), sui prodotti da costruzione, che prevede in sua vece, la dichiarazione di prestazione e le “quasi macchine” per le quali […]

  13. […] persiane e gli scuri sono prodotti da costruzione ed hanno obbligo di marcatura CE in conformità al Regolamento (UE) […]

  14. […] Materiali e prodotti da costruzione […]

  15. […] Materiali e prodotti da costruzione […]

  16. Renato Carraro 21 gennaio 2018 at 16:34

    Salve, non so se Lei si riferisca ai ganci per le linee vita, oppure a ganci di altro tipo.
    Al di là del fatto che su questi ganci è in corso un’inutile quanto idiota diatriba, su quale sia la direttiva e la norma che devono rispettare, del resto queste discussioni sono comuni tra i nostrani “esperti”, così esperti da non aver mai letto un regolamento o una direttiva o le eventuali norme sui prodotti su cui disquisiscono, tralasciando tutto ciò, a me sembra che uno o due ganci installati sul tetto di un edificio, come riferisce Lei (purtroppo non ho elementi sufficienti per poter essere più preciso), non siano in grado di produrre alcun effetto sulla salute degli abitanti sottostanti.
    Ammettendo pure che dovessero essere marcati CE e non lo sono, ammettendo che siano costruiti con materiali non idonei allo scopo, che è quello di sostenere un peso, non riesco a comprendere come attraverso delle pareti e comunque ad una certa distanza, possano diventare dannosi per la salute.
    Suppongo che i ganci dal tetto non entrino nella Sua abitazione, ma siano appunto ancorati al tetto e suppongo che non siano visibili dal Suo alloggio, altrimenti la cosa sarebbe al di fuori di ogni logica di installazione.
    La marcatura CE di sistemi di ancoraggio, garantisce la loro idoneità al sostegno di carichi ed i materiali utilizzati sono di tipo commerciale, sinceramente non comprendo per quale ragione dovrebbero essere utilizzati materiali che emettono radiazioni tali da danneggiare la salute, soprattutto a distanza e con separazione di setti in materiale edile.
    Sempre se le mie supposizioni, basate su informazioni generiche, sono esatte, Lei deve ricercare la causa dei Suoi problemi altrove, perchè ritengo sia difficile stabilire un nesso tra questi ed i ganci installati, che abbiano o meno il marchio CE.
    Il massimo risultato ottenibile, ma lo vedo difficile, è un’ammenda per l’installatore, se si riterrà che il gancio doveva avere il marchio CE e non ce l’ha, ma a questo proposito, Le ricordo le discussioni tra “esperti” su questo argomento. Esperti pronti ad intervenire in tribunale a creare al giudice ancora più confusione di quanta già non ne possa avere di suo.
    Non so se Le sono stato di aiuto, certamente la mia risposta non sarà soddisfacente, ma consigliarla di insistere ed affrontare inutili spese legali, mi sembrerebbe ancora meno soddisfacente.
    La saluto cordialmente
    ing. Carraro

    p.s. avendo a disposizione maggiori informazioni sui ganci, sulla loro installazione e sulla collocazione rispetto alla Sua abitazione, potrei formulare ipotesi più precise, ma dubito molto diverse da quelle esposte.

  17. alda 20 gennaio 2018 at 17:29

    Buongiorno e complimenti per il sito.
    Mi rivolgo qui per chiedere un consiglio a quale Ente devo rivolgermi per chiedere un ispezione a 2 tipi di ganci per ancoraggio posati su di un tetto condominiale e dove la mia casa è sottostante al 100%. Nel tetto ci sono 2 tipi di ganci e soltanto 1 risulta nella certificazione. L’altro tipo di una lunghezza di 40 cm (16 in totale, forse) non risultano in certificato ed è sprovvisto del Timbro CE. lo so per certo perchè mi hanno rilasciato 1 pezzo.
    Oltre a sprecare soldi in avvocati e periti, avevo dato l’incarico a 2 architetti, periti di Tribunale per analizzare questi ganci di “arcozinco”, ma ho trovato scarsa conoscenza sia sul metallo che sui ganci.
    Per riassumere il disagio che vivo in questa casa che abito da 13 anni è che dalla posa di questi ganci la mia casa è invivibile quando c’è il sole (anche d’inverno) In estate sono stata obbligata ad abbandonarla e dalla posa di questi ganci accuso un forte bruciore alla mia vista tra tanti altri che mi obbligano a traslocare a breve.

    Grazie anticipate per il consiglio che riuscirà a darmi.

  18. Renato Carraro 26 aprile 2015 at 16:46

    Salve, a prescindere dal tipo di intervento, che non è secondario, ma in questo ragionamento trascuriamo questo aspetto, in quale categoria di prodotti possiamo inquadrare il forno da cokeria?
    Personalmente lo intenderei come macchina, dato che ha sicuramente della parti che rientrano in direttiva macchine, però vorrei confrontarmi anche con altre opinioni.
    Lo scopo della marcatura CE è quello di garantire la sicurezza dei prodotti, delle componenti e di come queste vengono messe assieme.
    Che si utilizzi una direttiva o un’altra, o che si scelga quella più vicina al nostro caso, l’obiettivo non cambia, ovvero dobbiamo raggiungere la massima sicurezza partendo dall’analisi dei rischi, che dobbiamo svolgere secondo i criteri più adeguati.
    Fare l’analisi dei rischi con la direttiva macchine, con il regolamento prodotti da costruzione, con la direttiva bassa tensione o con la direttiva 2001/95/CE, è diverso nella modalità, ma il risultato deve necessariamente essere il medesimo, ovvero ottenere un prodotto sicuro al massimo delle possibilità.
    In realtà sul piano concreto importa poco se ci applicherò o meno un marchietto, l’importane è che ciò che realizzo sia sicuro.
    Rifare il forno comporta sia utilizzare i mattoni adatti, sia metterli assieme in modo corretto, per fare ciò si devono analizzare i rischi connessi al prodotto (rifacimento del forno e non i mattoni) e verificare che essi (rischi) siano nulli o più bassi possibile.
    I mattoni adatti allo scopo devono essere scelti in funzione del lavoro che dovranno svolgere, quindi dovranno essere disponibile le prestazioni di refrattarietà, durabilità ed altre che Lei conosce meglio di me.
    Spero che la risposta sia chiara ed esaustiva, in caso contrario possiamo cercare di approfondire.
    Cordiali saluti
    ing. Carraro

  19. Francesco Convertini 26 aprile 2015 at 16:07

    Caro Ingegnere,

    Per il rifacimento di un forno di cokeria viene richiesta la marcatura ce dei materiali refrattari. Quale normativa seguire ? Atteso che in questo caso non si tratta di una “costruzione” normalmente intesa e non sembra ci siano norme specifiche al riguardo ?
    La ringrazio sind’ora e la saluto cordialmente.

    F. Convertini

  20. Renato Carraro 18 marzo 2015 at 16:51

    Salve, il blog è dedicato all’informazione generica e non alla consulenza specifica.
    Per poter rispondere alla Sua domanda dovrei verificare la presenza di norme armonizzate (quando lavoro non mi fido di ciò che mi riportano gli altri), poi accedere alle suddetta norme e verificarne sia il campo di applicazione, che tutto il resto.
    Tutto questo rappresenta un’attività di consulenza, che noi svolgiamo normalmente, ma a fronte di un incarico e non certo divulgando il tutto sul blog.
    Lei può fare lo stesso percorso che ho descritto io, oppure chiedere la consulenza al nostro indirizzo carraro@marchioce.net, sarò lieto di risponderLe.
    La saluto cordialmente
    ing. Carraro

  21. Christian 18 marzo 2015 at 12:04

    Buongiorno
    volevo porle un quesito e spero possa finalmente chiarirmi questo dubbio. La norma EN 1916 per tubi in calcestruzzo armato, prende in considerazioni tubazioni con dimensione nominale non eccedente DN 1750 mm per unità con foro circolare. Tale norma obbliga quindi la marcatura CE nelle tubazioni ma solamente fino al diametro massimo di 1750 mm. Successivamente la UNI ha emesso la norma UNI 11364 la quale va applicata congiuntamente alla EN 1916, però tratta tubazioni con diametri fino a DN 3000 mm. Ora le mie domande sono:
    -la marcatura CE va quindi estesa anche alle tubazioni aventi diametri da DN1750 fino a DN3000 anche se si tratta di una normativa italiana?
    -Se si, ha valore solo a livello italiano o anche europeo?

    Stessa cosa accade con la norma EN 1917 per i pozzetti alla quale è stata affiancata la UNI 11385.

    Certo di una sua celere risposta, anticipatamente la ringrazio e le porgo distinti saluti.

  22. Renato Carraro 23 maggio 2013 at 11:54

    Buongiorno, preferisco non entrare nel merito di ciò che dicono e scrivono gli altri, essendoci libertà di parola e di espressione è evidente che chiunque può dire ciò che vuole, anche il sottoscritto, per tale ragione mi limito a ribadire alcune cose già scritte:
    – non fidatevi mai di ciò che trovate in internet, neppure di ciò che trovate su questo sito
    – quando dalle informazioni che ricevete dipendono le Vostre decisioni operative, cercate sempre di trovare un riscontro legislativo
    – diffidate a priori di tutti coloro che parlano e scrivono utilizzando degli acronimi, spesso non conoscono neppure il loro significato e quando lo conoscono lo utilizzano per fare discorsi tra “esperti”, di cosa poi non si sa bene.
    Per entrare nel merito, Le suggerisco di andare a vedere esattamente il significato dei termini ETICS ed ETAG 004, poi siccome apprenderà che in relazione alle Sue domande quei termini non l’aiuteranno in alcun modo, Le fornisco alcune informazioni che La prego però di verificare:
    – tutti i prodotti da costruzione devono essere marcati CE dal 1989 in Europa e dal 1993 in Italia (senza alcuna deroga, come invece fanno credere le associazioni di categoria)
    – la marcatura CE è obbligatoria per i prodotti immessi in commercio a prescindere se poi saranno impiegati singolarmente o assemblati
    – la direttiva che impone la marcatura CE è la 89/106/CE che “muore” il 30 giugno 2013 e verrà sostituita (cosa già di fatto) dal Regolamento Europeo 305/2011/CE, che è attivo dal 2011 ma sarà il solo valido dal 1 luglio 2013, è cioè quasi terminato il periodo di convivenza delle due leggi.
    – il Regolamento in quanto tale non ha necessità di recepimento da parte dei singoli stati, che non potranno più far passare 3/4 anni grazie all’impegno delle varie lobbies (leggi associazioni di categoria) che hanno sempre messo in atto azioni dilatorie nei confronti dei vari governi locali (soprattutto in Italia) invece di spronare gli associati a mettesi velocemente al passo dell’Europa (le considerazioni le lascio ai lettori)
    Quindi se vuole effettivamente conoscere direttamente ciò che deve fare, si scarichi e si studi il regolamento 305/2011/CE, approfondisca cos’è un ETA e cos’è un ETAG, sperando di non doverne mai aver bisogno (sembrano le istruzioni per andare in paradiso) e speri invece di reperire sempre le norme armonizzate per i prodotti di Suo interesse.
    Non entro in maggiori dettagli, perché il blog è un’area di discussione pubblica e generale e non di consulenza,che non si può certo erogare tramite questo strumento.
    Rimango a disposizione per eventuali chiarimenti su quanto sopra o per la fornitura di consulenza qualora ritenuta utile.
    Cordiali saluti.

  23. Mirko Berizzi 23 maggio 2013 at 09:48

    Buongiorno Ingegnere
    Le sottopongo un quesito riguardante il Sistema Cappotto termico e i suoi singoli elementi costitutivi commercializzati sul mercato:
    Una rete di armatura da cappotto (ovvero un elemento del sistema ETICS) che rispetta le ETAG 004 – in Italia – deve essere singolarmente e obbligatoriamente marcata CE o meno ? Inoltre l’intero sistema cappotto completo deve essere obbligatoriamento marchiato CE in Italia ? L’una può escludere/includere l’altra necessità ?

    Le chiedo questo dopo aver approfondito il tema nel Manuale Cortexa (consorzio dei maggiori produttori dei Sistemi cappotto)senza avere un riscontro chiaro; infatti alle pagg. 14-15 trovo scritto:
    1. in un primo paragrafo si dice testualmente: “viste le direttive europee …….tutti i fornitori hanno l’obbligo di fornire esclusivamente sistemi ETICS omologati e dotati di apposito marchio CE secondo ETAG 004…”
    2. nel paragrafo successivo si dice sempre testualmente: “…..obbligatorietà della marchiatura CE in Italia: La marcatura CE dei sistemi ETICS, che ad oggi è A CARATTERE VOLONTARIO, rappresenta un elemento distintivo ulteriore ai fini della valutazione qualitativa di un sistema”….

    In sostanza i due paragrafi consecutivi si contrappongono concettualmente o quantomeno creano confusione !

    In attesa di un suo gentile riscontro

    La ringrazio

    cordiali Saluti

    Ing Mirko Berizzi

  24. Renato Carraro 11 luglio 2012 at 19:00

    Salve, senza entrare nel merito di tutte le cose scorrette da Lei citate (preciso non che sia scorretto Lei, ma i fatti di cui riferisce e di cui Lei fornisce ennesima testimonianza) Le comunico che alcuni dei prodotti citati hanno obbligo assoluto di marcatura CE e non certo fatta dai Cinesi, i quali o perchè raggirati da abili “consulenti” o per compiacere gli importatori o per altre ragioni, non lesinano sull’applicazione di marchi a gogó.
    La marcatura CE deve farla l’importatore prima di immettere i prodotti in commercio, il fatto che molti o tutti non lo facciano, non fa testo, in quanto anche se tutti non pagano le tasse, l’evasione fiscale non diventa legale.
    La saluto cordialmente.

  25. Marco Valier 11 luglio 2012 at 18:45

    Buongiorno Ingegnere
    ho trovato il suo blog molto interessante e mi farebbe piacere avere una sua opinione su quanto sotto
    una azienda commerciale si sta organizzando per effettuare l’importazione diretta dalla Cina dei seguenti prodotti oggi già acquistati in Italia da grossisti-importatori
    Prato artificiale codice doganale dichiarato dal venditore 5705000900 nel TARIC al codice 5705 appare la descrizione: Altri tappeti e rivestimenti del suolo di materie tessili, anche confezionati
    Piastrelle per esterni di WPC ( composito legno 60% – materiale plastico 30% ) codice doganale dichiarato dal venditore 39189000 questo codice nel TARIC corrisponde a Rivestimenti per pavimenti di materie plastiche, anche autoadesivi, in rotoli o in forma di piastrelle o di lastre; rivestimenti per pareti o per soffitti di materie plastiche, definiti nella nota 9 di questo capitolo – di altre materie plastiche
    Ad oggi questi prodotti acquistati da ditte Italiane come pure gli analoghi venduti nei centri di giardinaggio non riportano nessuna marchiatura CE né sul prodotto nè sugli imballi e le ditte italiane non forniscono certificati di conformità
    D’altro canto i produttori Cinesi consultati come potenziali fornitori hanno fornito copie di certificazioni assortite ( anche a direttive difficilmente applicabili come RhOS ) comprese quelle di conformità con logo CE emesse da società terze in alcuni casi Cinesi in altre Inglesi
    mi può confermare che la certificazione CE non è dovuta ?
    grazie mille

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