La marcatura CE dei Dispositivi di Protezione Individuale DPI

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La marcatura CE dei Dispositivi di Protezione Individuale DPI2023-11-22T18:15:58+00:00

Introduzione

La marcatura CE dei dispositivi di protezione individuale DPI è una procedura obbligatoria per tutti i fabbricanti di questi prodotti che sono disciplinati dal Regolamento comunitario (UE) 2016/425.

Questa attività deve essere eseguita dal fabbricante o da un suo sostituto (importatore e/o mandatario), purché Europeo, il quale dichiara che il suo prodotto è conforme ai requisiti di sicurezza e salute previsti dal Regolamento (UE) 2016/425 redigendo la dichiarazione di conformità.

Sono dispositivi di protezione individuale (DPI) con obbligo di marcatura CE i seguenti prodotti:

  1. dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza;
  2. componenti intercambiabili dei dispositivi di cui alla lettera a), essenziali per la loro funzione protettiva;
  3. sistemi di collegamento per i dispositivi di cui alla lettera a) che non sono tenuti o indossati da una persona, che sono progettati per collegare tali dispositivi a un dispositivo esterno o a un punto di ancoraggio sicuro, che non sono progettati per essere collegati in modo fisso e che non richiedono fissaggio prima dell’uso;

dpi - Dispositivi di protezione individuale

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Se i Tuoi prodotti sono fra quelli citati dal Regolamento (UE) n. 2016/425 ed hai l’obbligo di fare la marcatura CE, contattaci!

Approfondimento sulla marcatura CE dei dispositivi di protezione individuale

Il Regolamento, precisa in modo più efficace i criteri per definire le tre categorie di dispositivi. Nell’allegato I definisce come sono suddivise in funzione dei pericoli e non solo del loro scopo.

Ecco alcune informazioni sulla marcatura CE dei DPI.

In moltissime occasioni ed attività lavorative e non, esistono dei rischi che non possono essere eliminati totalmente:

  • carichi che possono spostarsi bruscamente
  • superfici che si possono chiudere bruscamente e diventare delle cesoie
  • bordi taglienti
  • sporgenze appuntite
  • polveri sospese
  • piccole parti che possono essere proiettate
  • cadute dall’alto
  • presenza di fiamme
  • possibilità di inciampo
  • superfici calde
  • presenza di acqua
  • raggi solari
  • presenza di elettricità
  • etc.

Queste sono solo alcune delle situazioni che possono presentarsi durante le attività operative, l’elenco potrebbe essere molto più lungo e comunque non sarebbe esaustivo.

Per far fronte a tutti questi pericoli, riducendo al massimo il pericolo derivante dai rischi residui, sono stati messi a punto dei Dispositivi di Protezione Individuale.

Naturalmente non esistono sistemi per prevenire tutte le situazioni di pericolo, il buon senso non si può introdurre in alcun dispositivo e dovrebbe essere sempre presente durante il lavoro.

Proprio il buon senso dovrebbe SEMPRE far utilizzare i DPI, anche quando fa caldo e fanno sudare, sono spiacevoli da portare, un po’ di disagio val bene la salvaguardia della vita propria ed altrui.

Ci sono varie tipologie di pericolo ed ad ogni pericolo è connesso un rischio che è molto variabile, per tali ragioni i DPI sono divisi in categorie a seconda della protezione che forniscono.

Esistono i DPI di categoria I: esempio guanti da giardinaggio o da lavoro leggeri che proteggono da piccoli urti o possibili abrasioni leggere. La categoria I comprende esclusivamente i seguenti rischi minimi:

  • a) lesioni meccaniche superficiali;
  • b) contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l’acqua;
  • c) contatto con superfici calde che non superino i 50 °C;
  • d) lesioni oculari dovute all’esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all’osservazione del sole);
  • e) condizioni atmosferiche di natura non estrema

Ci sono poi quelli che proteggono la vita di chi li indossa, ad esempio tutti gli “anticaduta” e comunque riguardano rischi gravissimi, tutti questi rientrano nella categoria III.

Questa categoria comprende esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue:

  • a) sostanze e miscele pericolose per la salute;
  • b) atmosfere con carenza di ossigeno;
  • c) agenti biologici nocivi;
  • d) radiazioni ionizzanti;
  • e) ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di almeno 100 °C;
  • f) ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di – 50 °C o inferiore;
  • g) cadute dall’alto;
  • h) scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
  • i) annegamento;
  • j) tagli da seghe a catena portatili;
  • k) getti ad alta pressione;
  • l) ferite da proiettile o da coltello;
  • m) rumore nocivo.

Infine i DPI di categoria II che sono tutti quelli che non sono nè di prima nè di terza.

DPI di categoria I possono essere marcati CE direttamente dal produttore/importatore e NON necessitano di certificati, mentre per le altre categorie è necessario anche l’intervento di un Organismo Notificato, dimostrato dalla presenza nel Fascicolo Tecnico dei relativi certificati.

ATTENZIONE, come per tutte le marcature CE, i certificati sono un’integrazione e non sostituiscono MAI la marcatura CE.

L’utilizzo dei certificati come documenti che accompagnano la vendita dei prodotti dovrebbe essere considerato SEMPRE con sospetto, perché il certificato riguarda un campione, la marcatura CE riguarda ogni singolo prodotto venduto.

La non necessità di certificati non significa che il prodotto non debba essere sicuro, ma la sicurezza deve essere garantita in ogni caso, con metodi empirici o con prove anche condotte in proprio.

Le classificazioni e gli obblighi sono chiaramente illustrati nel Regolamento (UE) 2016/425.

Un produttore extra europeo NON può eseguire la marcatura CE anche se i suoi prodotti sono conformi alle leggi, se lo fa la marcatura è illegale.

Puoi consultare il regolamento cliccando sul link seguente: Regolamento (UE) n. 425/2016

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14 Comments

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  2. Ignoranza senza limiti - Marcatura CE 11 Agosto 2023 at 07:08

    […] inviati i documenti con i quali è stata indetta una gara d’appalto per l’acquisto di indumenti di vario […]

  3. Un errore banale - Marcatura CE 10 Agosto 2023 at 16:10

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  4. […] sono dispositivi di protezione individuale quindi disciplinati per l’appunto dal Regolamento sui DPI che indica la necessità di apporre […]

  5. […] id=””] Quando considerate DPI, le mascherine protettive hanno l’obbligo di marcatura CE come tali. Il Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale (link al […]

  6. Renato Carraro 9 Dicembre 2020 at 18:49

    Salve, questi prodotti possono essere sia dispositivi medici che DPI e per i prodotti importati, l’importatore che diventa “fabbricante” deve fare la marcatura CE a proprio nome.
    Cordiali saluti
    Ing. Carraro

  7. Fernanda 8 Dicembre 2020 at 13:52

    Buongiorno,
    Camici medici lavabili e riutilizzabili entrano nella categoria I dei DPI? E quando sono importati da un paese extra comunitario come funziona?
    Grazie per l’attenzione.

  8. […] funzione riguarda la protezione dall’aria fredda e dalle polveri grossolane. Non sono DPI (dispositivi di protezione individuale), ma solamente un aiuto psicologico per evitare il panico in questo momento così […]

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